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La fusione transfrontaliera inversa: la ristrutturazione del gruppo Fiat Industrial S.p.a.

Nel caso in analisi il gruppo italiano Fiat Industial S.p.a., che operava nel settore della metalmeccanica ed in particolare si occupava della produzione di macchine agricole, veicoli industriali e militari pesanti, autobus e motori marini, nel 2013 compiva una fusione inversa per incorporazione con la sua controllata olandese CNH Industrial N.V.292

La situazione ante fusione prevedeva che la Fiat Industial S.p.a con sede a Torino avesse un capitale sociale di 1.919.433.145 euro e che detenesse una partecipazione del 100% nella CNH Industrial N.V. , la quale aveva sede ad Amsterdam ed un capitale sociale di 50.000 euro. La fusione transfrontaliera viene deliberata il 9 luglio 2013 dalla Fiat Industial S.p.a, la quale cessa la sua esistenza e trasferisce tutte le sue attività e passività nella società incorporante CNH Industrial N.V.

Dal punto di vista contabile la società Fiat Industial S.p.a deve annullare la partecipazione del 100% della CNH Industrial N.V., mentre l’incorporante iscrive nel suo bilancio a valori contabili tutte le attività, passività e patrimonio netto della incorporata a titolo di successione universale.

Inoltre si predispone anche il rapporto di concambio da attribuire ai soci dell’incorporata, quindi il nuovo capitale sociale della CNH Industrial N.V. risulta pari a 12.225.688,82. Euro293.

La differenza tra il capitale sociale iniziale della Fiat Industial S.p.a ed il nuovo capitale sociale della CNH Industrial N.V. genera una riserva sovrapprezzo azioni di importo pari a 1.907.207.476 euro. Dal punto di vista fiscale questa fusione inversa transnazionale segue quanto previsto dall’Art. 179 del TUIR che recepisce la Direttiva 90/434/Ce che disciplina gli aspetti fiscali delle fusioni transfrontaliere. 292 F. Dezzani e L. Dezzani, FIAT Industrial S.p.a. diventa CNH Industrial N.V. olandese: la fusione inversa, Il Fisco n.30, 2013, pag. 1-4585. 293 La Fiat Industial S.p.a possedeva 1.222.568.882 azioni con un valore nominale di 1,57 euro, mentre la CNH Industrial N.V. possedeva 5.000.000 azioni con un valore nominale di 0,01 euro. Il concambio prevede che 1 azione CNH Industrial N.V. di 0,01 = 1 azione Fiat Industial S.p.a di 1,57. Quindi si devono emettere 1.222.568.882 azioni al valore di 0,01 euro.

L’operazione prevede che in corrispondenza della sede della Fiat Industial S.p.a si crei una Stabile Organizzazione italiana, quindi la fusione risulta neutrale dal punto di vista fiscale.

Si opera la tassazione per le plusvalenze latenti che si generano dai beni della Fiat Industial S.p.a che non confluiscono nella Stabile Organizzazione, ma che vengono trasferiti.

Come analizzato nei precedenti paragrafi questa situazione comporta un realizzo immediato della plusvalenza senza la possibilità di poter ricorrere al meccanismo di sospensione d’imposta previsto dall’Art. 166 comma 2-quater del TUIR, pertanto si applica la tassazione immediata all’uscita di tutti gli elementi che vengono distolti dalla Stabile Organizzazione italiana.

Per quanto concerne la tassazione delle riserve in sospensione d’imposta che appartenevano al patrimonio netto di Fiat Industial S.p.a devono ricostituirsi nel patrimonio netto della Stabile Organizzazione italiana post fusione, in modo tale che non sfuggano dal gettito imponibile e mantengano il loro carattere di rinvio della tassazione.

Le perdite conseguite dalla Fiat Industial S.p.a negli esercizi precedenti alla fusione ai sensi dell’Art. 172, comma 7, del TUIR possono essere riportate dalla Stabile Organizzazione italiana in proporzione e nei limiti della differenza tra gli elementi dell’attivo e del passivo di essa.

Per poter procedere nella continuazione del consolidato fiscale ed assicurarsi la possibilità di riportare le perdite la Fiat Industial S.p.a deve presentare un’istanza di interpello ai sensi dell’Art. 124 comma 5 del TUIR. E’ possibile che l’esito della procedura di interpello ponga dei limiti alla compensazione dei redditi generati in esercizi futuri. Inoltre si può prevedere di impedire il riporto delle perdite a riduzione dell’attivo di elementi che non afferiscono più alla Stabile Organizzazione294.

La fusione transfrontaliera inversa, secondo quanto previsto dalla normativa italiana, non comporta la tassazione degli azionisti delle società partecipanti. Essi acquisiscono le azioni della NewCo ad un valore fiscalmente riconosciuto e questo non costituisce motivo di realizzo.

La tassazione da parte dello Stato si attua nel caso in cui gli azionisti persone fisiche residenti in Italia esercitino il loro diritto di recesso attraverso la vendita delle loro

azioni della NewCo sul mercato o ad altri azionisti della risultante a fronte di un corrispettivo in denaro. In tale modo si può generare una plusvalenza o minusvalenza calcolata in base alla differenza tra la somma ricevuta per il recesso ed il valore fiscalmente riconosciuto delle loro azioni.

A fronte della liquidazione delle azioni per l’esercizio del diritto di recesso, agli azionisti viene applicata un’imposta sostitutiva pari al 20% dell’utile derivante dalla vendita delle azioni. Qualora da tale vendita si generasse una perdita, questa non è deducibile.

Per quanto riguarda il recesso degli azionisti italiani società di capitali, la plusvalenza o la minusvalenza generata dall’annullamento e liquidazione delle azioni da essi possedute si calcola come differenza tra la quota ricevuta per il recesso a titolo di ripartizione del capitale sociale o riserve di capitale295 ed il valore fiscalmente

riconosciuto delle azioni ordinarie296.

La situazione attuale prevede che la CNH Industrial N.V. abbia realizzato anche una successiva fusione per incorporazione della società olandese CNH Global N.V., ma in questo caso si tratta di una semplice fusione domestica dato che entrambe hanno la sede ad Amsterdam.

Questo è un caso che ha dimostrato l’applicazione delle norme sopra elencate alla fusione inversa transnazionale che include anche una società italiana.

L’operazione è neutrale dal punto di vista fiscale per corrispondere alle esigenze del legislatore di favorire l’utilizzo delle fusioni intracomunitarie. Dato il carattere transfrontaliero si richiedono ulteriori adempimenti per non danneggiare gli Stati membri coinvolti e per garantire una corretta riuscita del procedimento. 295 La quota corrisposta per il recesso si considera come distribuzione di dividendi. 296 F. Dezzani e L. Dezzani, FIAT Industrial S.p.a. diventa CNH Industrial N.V. olandese: la fusione inversa, Il Fisco n.30, 2013, pag. 1-4585.

CAPITOLO 5: L’ELUSIONE FISCALE NELLA DISCIPLINA DELLE FUSIONI TRANSFRONTALIERE

5.1. Il fenomeno dell’elusione fiscale nelle operazioni di riorganizzazione