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Capitolo 3 Sentenze e normative post-Bosman

3.3 Il filone delle sentenze italiane

3.3.3 Gabriel Hernandez Paz

Interessante risulta il caso dell’atleta spagnolo di pallanuoto Gabriel Hernandez Paz che, nel momento di passare dalla squadra spagnola del Real Canoe Natacion Club a quella italiana del Merker Pescara, riscontrò problemi con una delibera emanata dalla Federazione Italiana Nuoto (FIN) nel giugno 2000 che limitava il tesseramento degli atleti non italiani a tre unità, senza alcuna distinzione tra atleti comunitari e atleti extracomunitari.

Paz si rivolse di conseguenza al Tribunale di Pescara, che in data 18 ottobre 2001, affermando “la distinzione tra professionismo e dilettantismo nella prestazione sportiva si mostra priva di ogni rilievo, non comprendendosi per quale via potrebbe mai legittimarsi una discriminazione del dilettante”, diede ragione all’atleta avvalendosi ancora una volta

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Nicola Bricola, Lo sportivo professionista extracomunitario nell’ordinamento italiano, in Giurisprudenza commerciale Anno: 2001 Fascicolo: 5 Pagina 165

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Per visionare ulteriori scritti sul caso trattato è possibile consultare:

- Breve cronistoria giudiziale tra slanci innovatori ed accidentali ritrosie, a cura dell’Avv. Nicola Saccon - Ciro Bisogno, op. cit., da pag. 166 a pag. 169; - Leonardo Germinara, op. cit., pag. 95

- Rolando Favella, op.cit., da pag. 159 a pag. 161; - Tomalino, op.cit., da pag. 94 a pag. 97

dell’art. 43 (che ha premiato anche gli atleti precedentemente menzionati) e dell’art 16 d.lgs. 242/1999 (partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità). Visto anche il prolungato contrasto tra federazioni e società (e soprattutto tra due diverse modalità di intendere lo sport nazionale), la sentenza ha suscitato molto clamore soprattutto in ambito federale con l’allora Presidente Barelli allarmato per un nuovo caso Bosman o Sheppard con ricadute su tutto il mondo dilettantistico e sui relativi vivai.137

La FIN, appoggiata dal CONI e dalla Lega138, non si arrese e ricorse al secondo grado di giudizio. In tale occasione, il 14 dicembre 2001, il giudice pescarese ribaltò la sentenza precedente e non legittimò il ricorso agli art. 43 e 44 da parte di Gabriel Hernandez Paz.

Il giudice accolse il ricorso con una motivazione che ora proviamo a spiegare.

A differenza di quanto fatto dal suo collega nella sentenza di primo grado, egli non ritenne qualsiasi restrizione nei confronti dello straniero in campo economico, sociale e culturale debba degna di essere tutelata dai due articoli sopracitati139. Dunque, partecipando l’atleta ad un campionato dilettantistico non economicamente, socialmente e culturalmente rilevante non vi erano, secondo il giudice, i presupposti per tutelare Hernandez Paz in base ai predetti articoli. Ne consegue dunque che la tutela alla non discriminazione per nazionalità non vale per tutti i soggetti ma solo per particolari categorie140. È di tutta evidenza che tali motivazioni non possono essere condivise. Innanzitutto perché una discriminazione anticoncorrenziale dovuta a ragioni di razza, etnia, colore o credo religioso viola per definizione il diritto umano a non essere discriminato per queste stesse ragioni: non è, dunque, possibile una discriminazione così configurata che non leda almeno questo

137 Degno di interesse risulta il servizio di Alessandra De Stefano “Il caso Paz” per Rai Sport consultabile al sito

internet http://www2.raisport.rai.it/news/sport/pnuoto/200110/22/3bd46b84020bf/

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La Lega appoggiò la FIN in quanto vedeva in questa decisione del giudice un cambio delle regole in corso e quindi di un favoreggiamento nei confronti del Pallanuoto Pescara.

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Rimanendo nel riquadro giuridico dello sport si potrebbe anche sottolineare come per l’art. 8 della Carta Olimpica la pratica sportiva sia un diritto umano.

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Tommaso Pensabene Lionti, IL DIRITTO ALLO SPORT: TRA ESIGENZA SOCIALMENTE RILEVANTE E INTERESSE FONDAMENTALE DELLA PERSONA, in Dir. amm. 2012, pag. 415, fasc. 3, trae la diretta conseguenza che “il diritto a praticare sport assurge a diritto inviolabile (tutelabile, quindi, ex art. 43 d.lgs. 286/1998) solo ove sia espressione di altri diritti fondamentali connessi, quali ad esempio il diritto al lavoro (nel caso degli sportivi professionisti).”

diritto fondamentale.141 A conferma della tesi qui assunta vi è anche una sentenza della Corte Costituzionale datata 24 febbraio 1994 “quando si tratta di diritti inviolabili, il principio di uguaglianza vale pure per lo straniero”.

La decisione desta stupore anche nel merito perché basterebbe conoscere la storia dell’atleta, nel periodo in questione fresco vincitore della Coppa del Mondo142, per capire che la sua attività agonistica non può essere semplicisticamente ricondotta ad un modo come un altro per impiegare il tempo libero.143 Dello stesso parere anche Calò: “Innanzi tutto appare a dir poco dubbio che l'attività di un campione mondiale di pallanuoto possa essere ritenuta un modo di impiegare il tempo libero, così come sbrigativamente affermato dal Tribunale pescarese. Al di là della qualificazione formale della Federazione Italiana Nuoto come dilettantistica, è fin troppo noto che lo sportivo di alto livello svolge un'attività la cui connotazione sostanziale esibisce rilevanti affinità con il professionismo”144

Inoltre, la Corte di giustizia europea, basandosi sul caso della judoka belga Deliege, sottolinea che la qualifica di "dilettanti" data da un'associazione o da una federazione sportiva agli atleti non è tale da escludere automaticamente che questi ultimi esercitino in realtà un'attività economica. La Corte invita ogni singolo giudice a valutare se l’esercizio della loro professione costituisca attività economica o prestazione di servizi.

La sfida si spostò sui campi politici della Lega di Pallanuoto, che dopo aver minacciato la squadra pescarese di escluderla dal campionato, decise di non far tesserare l’atleta spagnolo presso la Merker.

Con la discussione relativa ai prossimi due casi, chiudendo il cerchio sugli effetti sportivi della legge Turco-Napolitano, terminiamo la prima parte del filone italiano.

141 Cfr. M.G. Garofalo, M. McBritton, Immigrazione e lavoro: nota al t.u. 25 luglio 1998 n. 286, in “Rivista

giuridica del lavoro e della previdenza sociale”, 2000, pp. 483-514. Da segnalare anche “pur ammettendo (e non pare che ci siano i presupposti per farlo) l’irrilevanza giuridica dell’interesse a praticare sport, va osservato che un provvedimento limitativo della possibilità di un atleta straniero (specie se cittadino europeo) di svolgere attività sportiva in un altro paese, giustificato soltanto da ragioni di nazionalità, costituisce di per sé una violazione di un diritto fondamentale dell’uomo: il diritto inviolabile a non subire discriminazioni per ragioni di razza, etnia, origine nazionale” di Tommaso Pensabene Lionti in Diritto amministrativo, 2012, n. 3.

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Dove è risultato anche decisivo nella finale mondiale di Fukuoka realizzando una splendida tripletta.

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Per la Carta Olimpionica del CIO è dilettante chi pratiche sport per svago o divertimento senza trarne benefici economici.

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