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Capitolo 3 Sentenze e normative post-Bosman

3.5 Le sentenze del filone europeo

3.5.4 Maros Kolpak

Materia del contendere è nuovamente il contrasto tra uno statuto sportivo europeo e un accordo di associazione tra UE e Paese terzo. Nello specifico, Maros Kolpak giocatore di pallamano slovacco adisce in giudizio la Deutscher Handballbund (federazione di tedesca di pallanuoto) perché a suo dire la statuto della federazione contrasta con il comma 1 dell’art.

168

Cit. da Tomalino, op. cit., pag 116.

38170 dell’accordo di associazione tra la comunità europea e i loro stati membri e la Repubblica Slovacca171, l’articolo recita:

L’articolo della federazione tedesca messo sotto accusa è il 15 e recita:

Il 15 novembre 2000 il giudice tedesco sottopone alla Corte di Giustizia Europea una richiesta di interpretazione dell’articolo dell’accordo di associazione precedentemente citato, ai sensi anche dell’art. 59 dell’ accordo di associazione che impedisce agli stati membri della CE di legiferare in modo da ridurre i diritti garantiti dallo stesso.

171

L’accordo è stato firmato a Lussemburgo il 4 ottobre 1993 e approvato dalla Commissione il 19 dicembre del 1994.

Art.38

Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro: - il trattamento accordato ai lavoratori di nazionalità della Repubblica slovacca legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato membro;

- il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali nell'accezione dell'articolo 42, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore.

Art. 15

Vanno muniti della lettera A dopo il numero di matricola i cartellini dei giocatori: a) non aventi la cittadinanza di uno Stato membro;

b) non aventi la cittadinanza di uno Stato terzo associato ai cui cittadini sia stata riconosciuta la parità di trattamento ai sensi dell'art. 48, n. 1 (La libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità è assicurata al più tardi al termine del periodo transitorio), del Trattato CE,

2. Nelle squadre appartenenti alla Bundesliga (lega nazionale) e alle Regionalligen (leghe regionali) possono essere schierati, negli incontri di campionato e in quelli di coppa, al massimo due giocatori il cui cartellino sia contrassegnato con la lettera A. (...)

Nel giugno 2010 Kolpak rinnova con la propria società sportiva professionistica172 il contratto per ulteriori tre stagioni, la federazione rilascia al giocatore il cartellino contraddistinto dalla lettera A che porta con se delle limitazioni per le partecipazioni alle gare da disputare. La società può infatti disputare le gare nazionali con soli due lettera A. Il giocatore ricorre al tribunale di prima istanza di Dortmund (Germania) perché ritiene di non poter subire questa discriminazione in quanto legalmente occupato. Il tribunale dà ragione al giocatore basandosi sullo stesso regolamento federale e ricordando che essendo cittadino di Paese terzo che ha un accordo associativo con la CE deve essere tesserato senza la specifica delle lettera A, alla stregua degli altri giocatori comunitari.

Avverso alla decisione del “Landgericht”, la federazione tedesca ricorre all'Oberlandesgericht Hamm, il quale poi rinvia la questione alla Corte. La federazione si oppone dicendo che il proprio regolamento parifica i giocatori di Paesi terzi alla UE solo quando gli Stati di appartenenza abbiano accordi con i membri della CE con il fine di parificare i cittadini sotto il profilo della libera circolazione, cosa che secondo la federazione non viene garantito dall’accordo di associazione. In sostanza, il rinvio alla Corte è dettato, pertanto, dall’intenzione di capire se uno statuto di una federazione sportiva di uno stato membro possa ostare a quanto stabilito con gli accordi di associazione.

Il giudice dopo un’analisi dei casi precedenti sottoposti alla Corte, trae da essi utili indicazioni per dirimere la situazione emersa. Dalla sentenza Bosman173 recupera l’affermazione secondo la quale il divieto di discriminazione enunciato dal Trattato (più precisamente dall’art. 48 c. 2) si applica anche a norme emanate da associazioni sportive174, mentre dalla lite Pokrzeptowicz-Meyer175 prende l’idea secondo la quale in presenza di accordo di associazione, ad un atleta (di Stato terzo alla CE) regolarmente occupato sul territorio viene attribuito un diritto alla parità di trattamento nelle condizioni di lavoro della stessa portata

172

Le parti in causa sono concordi nel ritenere che lo status di professionista di Kolpak sia fondamentale per poter ricorrere alle norme dell’accordo di associazione e del Trattato. Dello stesso avviso non è però la Commissione Europea che in seguito a una interrogazione sottoposta da Roberta Angelilli commenta “Se l’attività sportiva prevede l’impiego retribuito, ad esso si applica la legge comunitaria o il principio di non discriminazione di cui agli accordi di associazione”.

173

Riferimento al punto 32 della sentenza in esamina.

174 Il giudice riprendendo il punto 84 della sentenza Bosman dice che se le norme del Trattato non andassero

oltre alle norme derivanti dalla pubblica autorità potrebbero facilmente verificarsi trattamenti disomogenei tra soggetti.

di quello riconosciuto in termini analoghi ai cittadini comunitari dall'art. 48, n. 2, del Trattato.176

Date queste due considerazioni, il giudice dispone che l’articolo 38 dell’accordo di associazione è applicabile alla normativa emanata dalla federazione sportiva di pallamano tedesca.177

La disamina della sentenza prosegue con il giudice che riconosce che ambo le parti convenute (da una parte governo tedesco e atleta, dall’altra federazione di pallamano tedesca, governo italiano, spagnolo e greco) sono d’accordo nel ritenere chi siano meritevoli di tutela solo gli atleti già occupati nello Stato178, che la tutela va inquadrata nelle condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento e che l’art. 38 dell’accordo di associazione non si estende alle normative nazionali in materia di accesso al lavoro.179

Siccome in questo caso risulta evidente come a causa dello statuto della federazione siano state limitate le sue condizioni di lavoro (solo due giocatori lettera A posso partecipare contemporaneamente alle partite di campionato e di coppa della Bundesliga e delle Regionalligen che costituiscono peraltro l'oggetto essenziale della sua attività in qualità di giocatore professionista)180 il giudice diede ragione al giocatore non ritenendo la tesi difensiva della federazione tedesca di interesse primario. Essa infatti cercò di giustificare la scelta fatta in quanto frutto di considerazioni esclusivamente sportive, rimarcando un interesse a difendere la formazione dei giovani giocatori di origine tedesca al fine di promuovere la squadra nazionale.181 “Tali timori, comunque, appaiono eccessivi alla luce della struttura e della natura stessa della pronuncia della Corte di giustizia europea. Infatti, cagione di siffatte preoccupazioni dovrebbe essere un indiscriminato diritto alla libera

176

Di questo parere anche KEA e CDES, in “The economic and Legal Aspects of Transfer of Players”, elaborato per la Commissione Europea. “In 2003 (47 Case C-438/00, Deutscher Handballbund V Maros Kolpak of 8/05/2003 ) and in 2005 (Case C-265/03 Igor Simutenkov v Ministerio de Educación y Cultura, Real Federación Española de Fútbol of 12/04/2005) , the European Court of Justice extended the principle of equal treatment to sportsmen from third countries having an Association Agreement with the European Union.” Cit. pag.40.

177

Riferimento al punto 37 della sentenza in esamina.

178

Riferimento al punto 39 della sentenza in esamina.

179

Riferimento al punto 42 della sentenza in esamina.

180

Riferimento al punto 51 della sentenza in esamina.

181

La preoccupazione delle federazioni e dei governi che si opponevano a Kolpak ha diviso gli studiosi. Da una parte quelli allarmati dai rischi che corrono i vivai locali e di conseguenza la competitività della varie nazionali. Di questo scenario fanno parte per esempio Bisogno, op citata pag. 160, Puccini, op. citata pag. 170, Tomalino, op. citata pag. 123. Altri invece danno risonanza alla prima grande vittoria dell’ Europa allargata, come per esempio E. Crocetti Bernardi, La libera circolazione in Europa degli sportivi comunitari ed extracomunitari, in Lo sport e il diritto.

circolazione riconosciuto ai cittadini di Stati associati, diritto, tuttavia, non desumibile né dalla statuizione del giudice comunitario né, tanto meno, dagli accordi stessi. Solo un incondizionato flusso migratorio, in special modo in direzione di entrata, legittimerebbe gli scenari dipinti dai vertici delle istituzioni sportive. E, come si è visto, tale presupposto non sussiste e non può sussistere in virtù delle normative a riguardo.”182