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Capitolo 3 Sentenze e normative post-Bosman

3.7 Regolamento sullo status e sul trasferimento dei giocatori

3.7.5 Olivier Bernard

Nonostante i fatti accaduti siano antecedenti allo statuto FIFA, questo caso ci permette di dire se gli articoli attualmente in vigore siano legittimi oppure no. Ciò dipende dai principi generali che regolano la comunità e che una volta stabiliti rimangono nel tempo237.

Olivier Bernard era un giovane giocatore francese quando nel 2000 rifiutò il primo contratto da professionista offerto dalla società francese Olympique Lyonnais, presso la quale era inquadrato contrattualmente come promessa dal 1997. In seguito a tale rifiuto decise di accettare la proposta contrattuale della società inglese del Newcastle UFC.

La squadra transalpina fece causa al giocatore e alla società britannica, davanti al tribunale del lavoro di Lione, chiedendo un risarcimento del danno pari a € 53.357,16 pari alla retribuzione che il giocatore avrebbe percepito in un anno rimanendo alla corte dell’ Olympique Lyonnais.

Bernard e il suo nuovo team ricorsero in appello contro il pagamento dell’indennità imposta dal tribunale del lavoro che si era basato sulla seguente norma

237

Citando le CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE ELEANOR SHARPSTON presentate il 16 luglio 2009 “Tuttavia, a mio parere una specifica approvazione non sarebbe corretta nel contesto del caso presente, che concerne una situazione alla quale le suddette norme non si applicavano. Detto ciò, alcune delle ragioni che ho esposto sopra ed alcune delle ragioni che saranno utilizzate dalla Corte nella sua sentenza, possono ben essere rilevanti se e quando dovesse diventare necessario esaminare la compatibilità delle suddette norme con il diritto comunitario.” Si può intuire come una decisione della Corte nella direzione di rendere illegittime le indennità avrebbe conseguenze dirette anche sullo statuto FIFA.

Tali perdite vennero considerate pari a € 22.867,35 senza alcuna motivazione sul perché di tale somma.

Il ricorso vide invece prevalere la tesi dei convenuti che si opposero alla legittimità dell’articolo 23 della Charte du Football Professionnel

Innanzitutto opposero a tale norma la richiesta di non applicazione in quanto essa specifica che il giocatore non può sottoscrivere un contratto per tre anni con società appartenenti alla lega nazionale francese e non si riferisce a trasferimenti in società oltre confine.

In secondo luogo ritennero tale norma contrastante con la seguente norma del codice del lavoro.

Art. L. 122-3-8 del Code du travail (Codice del lavoro francese)

Un contratto di lavoro a tempo determinato può essere risolto prima della scadenza solo con l’accordo delle parti o in caso di grave violazione o di forza maggiore. Se il datore di lavoro risolve il contratto anticipatamente in altre circostanze, il lavoratore ha diritto ad un risarcimento pari almeno al salario che avrebbe percepito se il contratto fosse arrivato a scadenza. Se il lavoratore risolve il contratto, il datore di lavoro ha diritto ad un

risarcimento dei danni corrispondente alle perdite sopportate.

Alla normale scadenza del contratto, la società può esigere dalla controparte la stipula di un contratto come calciatore professionista.

Qualora la società non usufruisca di tale facoltà, il calciatore potrà definire la propria situazione sottoscrivendo un contratto come calciatore professionista con una società di sua scelta, senza che sia dovuta alcuna indennità alla società di provenienza; Se rifiuta di stipulare un contratto come giocatore professionista, il calciatore non potrà, per un periodo di tre anni, sottoscrivere alcun contratto a qualunque titolo con un’altra società della [lega nazionale francese del calcio] senza il consenso scritto della società in cui è stato contrattualmente inquadrato come <<promessa>>.

Art. L. 120-2 del Code du travail (Codice del lavoro francese)

Nessuno può limitare i diritti personali o le libertà individuali o collettive mediante restrizioni che non sono giustificate dalla natura del compito da svolgere e proporzionate allo scopo perseguito».

La corte d’appello diede loro ragione considerando che “Esigere che un calciatore continui a lavorare per la società che lo ha formato costituisce una restrizione alla libertà di contrarre sproporzionata rispetto alla protezione dei legittimi interessi della società, a prescindere dai costi di formazione”.

L’Olimpique Lyonnais, ricorse alla Corte di Cassazione specificando che la richiesta dell’indennità è dovuta al diritto da parte della società di far sottoscrivere ad un suo giovane il primo contratto da professionista in quanto è “ legittimo interesse della società a tenere un giovane calciatore che ha appena formato”. Richiamando la sentenza Bosman, la Corte decidere di chiedere una pronuncia pregiudiziale alla Corte Europea sulle seguenti questioni:

1. Se il principio della libera circolazione dei lavoratori sancito dall’[ex. art. 39 TCE] osti ad una disposizione di diritto nazionale in forza della quale un “joueur espoir” che, al termine del proprio periodo di formazione, sottoscriva un contratto come calciatore professionista con una società di un altro Stato membro dell’Unione europea si rende passibile di condanna ad un risarcimento danni;

2. In caso di risposta affermativa alla prima questione, se la necessità di incentivare l’ingaggio e la formazione di giovani calciatori professionisti costituisca un obiettivo legittimo o una ragione imperativa di interesse generale tale da giustificare una siffatta restrizione».

Posto che una norma che richieda il versamento di un’indennità per liberare un calciatore alla scadenza del suo contratto sia in contrasto con quanto sancito dal diritto comunitario, l’avvocato generale E. Sharpston, al punto 44 delle sue conclusioni, ricorda che

“Le misure nazionali che possono ostacolare o rendere meno attraente l’esercizio di libertà fondamentali garantite dal Trattato possono nondimeno sfuggire al divieto se perseguono uno scopo legittimo compatibile con il Trattato. Perché sia così, tuttavia, esse devono soddisfare quattro ulteriori condizioni:

1) devono essere applicate in modo non discriminatorio;

2) devono essere giustificate da primarie ragioni di pubblico interesse;

3) devono essere idonee ad assicurare il raggiungimento dell’obiettivo che perseguono;

Per quanto riguarda il caso concreto i primi 3 punti vengono rispettati completamente, in quanto:

1) vi ricadono tutti i giovani “joueur espoir” che raggiungo le capacità per firmare contratti da professionisti;

2) la tutela dei giovani e dei settori giovanili sono scopi legittimi compatibili con il trattato;238

3) le norme incentivano le società ad investire nella formazione dei giovani e quindi assicurano il raggiungimento dell’obiettivo.

Lascia maggiori perplessità il 4° punto, nella causa in oggetto tutte le parti ascoltate hanno convenuto sul fatto che possa essere presa in considerazione unicamente un’indennità proporzionale rispetto ai costi di formazione e non quindi la futura retribuzione dell’atleta oppure un futuro mancato introito dalla sua cessione.

Nella sentenza la Corte dichiara illegittima, ai sensi dell’ex art. 39 TCE, la richiesta di un risarcimento danni al giovane giocatore se esso non accetta di firmare il primo contratto da professionista con la società che lo ha formato.

Al punto 49 della sentenza dichiara che “l’art. 45 TFUE (ex art. 39 TCE) non osta ad un sistema che, al fine di realizzare l’obiettivo di incoraggiare l’ingaggio e la formazione di giovani giocatori, garantisca alla società che ha curato la formazione un indennizzo nel caso in cui il giovane giocatore, al termine del proprio periodo di formazione, concluda un contratto come giocatore professionista con una società di un altro Stato membro, a condizione che tale sistema sia idoneo a garantire la realizzazione del detto obiettivo e non vada al di là di quanto necessario ai fini del suo conseguimento.” Ricordando pertanto che lo statuto in oggetto di trattato (comprensivo di art. 20 e 21 relativi all’indennità di formazione e meccanismo di solidarietà) è stato ottenuto in seguito a trattativa con la Commissione europea si possono ritenere legittimi agli occhi del trattato comunitario239.

238 Inoltre, sia il Libro Bianco della Commissione sullo sport 20 , che la risoluzione del Parlamento su di esso

pongono considerevole enfasi sull’importanza della formazione.

239

Il Commissario Mario Monti, responsabile nel giugno 2002 per la concorrenza, nel comunicato stampa “La Commissione chiude le indagini relative al Regolamento FIFA sui trasferimenti internazionali dei calciatori”

Gli articoli che vanno dal 22 al 25 riguardano la giurisdizione della FIFA.

L’art. 22 elenca le competenze in capo alla FIFA che verranno successivamente divise, con gli art. 23 e 24, tra “Commissione per lo status dei calciatori” e la “Camera per la risoluzione delle controversie (CRC)”.

Il capitolo VIII dello statuto relativo alla GIURISDIZIONE inizia con la seguente affermazione “Fermo restando il diritto di un calciatore o di una società di adire un tribunale civile per controversie relative a rapporti di lavoro…”. È facile intuire che la FIFA non abbia inserito tale affermazione di sua iniziativa perché ben sa che eventuali sentenze di organi sovranazionali (potrebbero essere chiamati in causa dai tribunali civili) possono influire pesantemente sul regolamento interno (vedi sentenza Bosman).

Consultando l’interrogazione scritta P-1123/04240 di Roy Perry (PPE-DE) alla Commissione Europea del 5 aprile 2004 abbiamo notato come nella risposta data dal signor Prodi a nome della Commissione il 30 aprile 2004 si dica che “la possibilità di ricorrere dinanzi a un giudice avverso la decisione di un’autorità nazionale che vieti al singolo il beneficio del libero accesso al mercato del lavoro è un fatto essenziale per garantire la protezione effettiva di questo diritto fondamentale.” (…) “Pertanto, nell’esaminare i casi che le sono proposti, la Commissione vigila al rispetto dei principi del libero accesso al mercato del lavoro e della concorrenza. A mo’ di esempio, la Commissione ricorda che, in seguito al suo intervento, l’articolo 42 del regolamento FIFA consente ormai di derogare al regime degli articoli 59 e 61 dello statuto FIFA relativi allo status e al trasferimento dei giocatori, autorizzando il ricorso alle normali vie legali.”.

sosteneva che “la FIFA ha ora adottato nuove norme che si ispirano ai principi ritenuti accettabili dalla

Commissione. Le nuove norme conciliano il diritto fondamentale dei giocatori alla libertà di movimento ed alla sensibilità contrattuale con l’obiettivo legittimo dell’integrità dello sport e della stabilità dei campionati. Viene ora riconosciuto che il diritto comunitario e nazionale si applica anche nel settore del calcio e che la normativa comunitaria è in grado di tener conto della specificità dello sport ed in particolare di riconoscere che lo sport svolge una funzione molto importante dal punti di vista sociale culturale e dell’integrazione. Il calcio può contare ora sulla stabilità giuridica di cui ha bisogno di andare avanti”.

240

Tale interrogazione era relativa alla legittimità di alcuni articoli del regolamento FIFA (non dello statuto in esame) “che vietano alla squadre di calcio professioniste in tutta l’UE di far ricorso alle normali vie legali”.

Le decisioni prese dai giudici della Commissione per lo status dei calciatori241 e della CRC242 sono soggette a ricorso in appello dinanzi al TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport) e come ricorda la risposta di Prodi a Roy Perry “La Commissione ricorda inoltre all’onorevole parlamentare che le decisioni del tribunale arbitrale dello sport (TAS), con sede in Svizzera, possono essere contestate di fronte gli organi giurisdizionali ordinari di questo stesso paese, a talune condizioni e per motivi limitati”.

3.8 Conclusioni

In questo capitolo abbiamo avuto modo di vedere le conseguenze della sentenza Bosman, a partire dal sorgere di un sempre maggior numero di cause anti-discriminatorie.

In Italia, il divario tra i diritti degli atleti partecipanti ai campionati professionistici e gli atleti che invece partecipano ai campionati dilettantistici si è notevolmente ampliato, nonostante la posizione europea sia salda a riguardo (vedremo l’evoluzione di tale aspetto trattando il libro bianco sullo sport).

In ambito Europeo rimane ancora irrisolta la situazione di risoluzioni contrattuali antecedenti il termine naturale del contratto, non è ancora chiaro l’ammontare che i calciatori e le loro nuove società dovranno affrontare per procedere alla risoluzione.

Sono stati fatti degli enormi passi in avanti in questo ventennio post-Bosman ma la futura dirigenza FIFA (per il calcio) avrò ancora molto lavoro da fare per chiudere il cerchio e stabilizzare definitivamente le regole del gioco.

241

Questa commissione si occupa di dirimere le controversie di carattere internazionale tra una società o una federazione e un allenatore in materia di rapporto di lavoro e controversie relative a società e federazioni diverse che non siano di competenza della CRC.

242

Controversie tra società e calciatori in merito alle questioni relative alla stabilità contrattuale, in materia di rapporto di lavoro di carattere internazionale e controversie relative agli articoli 20 (indennità di formazione) e 21 (meccanismo di solidarietà).

Parte 2. Il libro bianco sullo sport: solidarietà e Financial Fair Play (FFP).

In questa parte della tesi affronteremo principalmente due argomenti: il principio di solidarietà nello sport e il Financial Fair Play.

Il libro bianco sullo Sport può essere considerato come collante tra queste due fondamentali questioni in ottica sportiva. Nel primo capitolo di questa seconda parte analizzeremo in breve questo testo che costituisce uno dei due principali contributi della Commissione al tema dello sport e al suo ruolo nella quotidianità dei cittadini europei. Vedremo inoltre come la UEFA applica nel concreto gli inviti alla solidarietà e alla redistribuzione dei proventi. A partire proprio dall’ultimo financial report osserveremo le prime implicazioni del Financial

Fair Play, di cui analizzeremo il testo e vedremo le implicazioni sulle tre società di calcio