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Capitolo 3 Sentenze e normative post-Bosman

3.3 Il filone delle sentenze italiane

3.3.1 Prince Ikpe Ekong

Il calciatore nigeriano Prince Ikpe Ekong il 27 settembre del 2000 cita in giudizio la FIGC presso il tribunale di Reggio Emilia. Causa del processo è il divieto imposto al giocatore di non poter essere utilizzato nelle gare ufficiali dalla sua squadra, l’ A.C. Reggiana S.p.A. Tale incapacità nasceva dall’ex comma 7 dell’art. 40 delle NOIF che al secondo paragrafo decretava:

Il comma riportato offre numerosi spunti di riflessione, sia per quanto riguarda il caso particolare, sia per quanto riguarda le conseguenze che ha avuto per la stagione 2000-2001 (soprattutto in Serie A).

Basandosi sui commi 1116 e 2117 (punti b118-c119) dell’art.43 (discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi) del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico

116

Costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sull’ (…) origine nazionale (…) e che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità,

Le società che disputano il Campionato di Serie A possono altresì tesserare non più di cinque calciatori provenienti o provenuti da Federazioni estere, se cittadini di Paesi non aderenti all'U.E (ed all'E.E.E.). Tuttavia solo tre di essi potranno essere inseriti nell’elenco ufficiale di cui all’art.61 delle presenti norme ed essere utilizzati nelle gare ufficiali in ambito nazionale.

(omesse le norme riguardanti la Serie B e il passaggio dalla Serie B alla Serie C )

Le società non partecipanti ai predetti campionati professionistici non possono tesserare calciatori cittadini di Paesi non aderenti all’U.E. (ed all’E.E.E.).

delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"120 gli avvocati121 del calciatore nigeriano chiesero al giudice di verificare l’incongruità del regolamento NOIF con quanto disposto dalla legge “Turco-Napolitano” del 1998 e di imporne l’abrogazione.

La FIGC cercò di difendersi dichiarando che tale regolamento, ed in particolare il comma in questione, è frutto di un accordo con l’Associazione Italiana Calciatori (AIC) e la Lega Nazionale Professionisti di Serie C.

Il giudice Stefano Scati, prendendo atto del regolare contratto122 tra Ekong e la sua società di appartenenza, prendendo atto del regolare permesso di soggiorno, basandosi sul decreto legislativo 25 luglio 1998 (durante la dichiarazione finale123 viene citato anche l’art. 2 comma 5 dello Statuto della FIGC124) e affermando che “L’autonomia dell’ordinamento sportivo non può quindi significare impermeabilità totale rispetto all’ordinamento statale ove, come nel caso di specie, il soggetto legittimato in via esclusiva ad abilitare all’esercizio del gioco del calcio (id est: la F.I.G.C.) impedisca tale facoltà solo sulla base di un ingiustificato (rectius: vietato) elemento di differenziazione.”, dichiara “il diritto di Ekong di ottenere dalla Federazione Italiana Gioco Calcio il tesseramento quale calciatore professionista” e conseguentemente la possibilità di svolgere le partite anche in ambito nazionale125 (si intende il diritto di giocare in un campionato nazionale, non quello di giocare per la nazionale).

dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.

117

In ogni caso compie un atto di discriminazione:

118

chiunque imponga condizioni più svantaggiose (…) ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata (…) nazionalità.

119

chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione (…) allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata (…) nazionalità.

120

Consultabile al sito http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/98286dl.htm

121

Leandro Cantamessa (anche legale del Milan) e Daniele Bianchi.

122

Firmato in data 15 settembre 2000.

123

La dichiarazione finale può essere consultata al sito http://www.meltingpot.org/Ordinanza-del-Tribunale-di- Reggio-Emilia-del-2-novembre.html#.U0JqFFcoypA

124

La FIGC promuove l’esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza.

125

Cfr. Ciro Bisogno, op. cit. da pag. 166 a pag. 168; Michele Canistracci, op. cit. pag. 73 e 74; Rolando Favella, op. cit. da pag. 155 a pag. 157; Mario Sanino, Il diritto sportivo, pag. 323 e 324; Tomalino, op.cit. da pag. 92 a pag. 94

Le conseguenze della sentenza non si limitarono al permettere ad Ekong di partecipare attivamente al campionato di Serie C ma ebbero importanti risvolti anche sotto il profilo sportivo.

Si mossero immediatamente anche i massimi dirigenti delle società di Serie A, tra cui Adriano Galliani126 che si dichiarò pronto a schierare già dalla domenica successiva i cinque giocatori extracomunitari del Milan in rosa (Dida, Boban, Serginho, Roque Junior, Kaladze). Risposero con fermezza i vertici della federazione, tra cui Luciano Nizzola127 e Mario Macalli128 cercando di rinviare la questione almeno fino al termine della stagione agonistica.

Complice anche il problema dei passaporti falsi,129 sei squadre di Serie A (Inter, Milan, Lazio, Vicenza, Sampdoria e Udinese) fecero ricorso contro la FIGC, con l’intento di ottenere la cancellazione della norma “discriminatoria”.

Il 4 maggio 2001 la Corte Federale della FIGC annullò con effetto immediato il comma 7 dell’art. 40 delle NOIF, tra cui anche il vincolo, per le squadre di Serie A, di schierare solo tre extracomunitari contemporaneamente in campo. Tale decisione venne presa a 6 giornate dal termine influendo fortemente sul proseguo del campionato130 tanto che in una delle sfide decisive (scontro tra le prime due della classifica generale avvenuto due giorni dopo la sentenza) la maggiore disponibilità di extracomunitari cambiò le sorti dell’incontro131 e forse dell’intero campionato132.

126

Amministratore delegato della società AC Milan.

127

Presidente della Federcalcio “Le regole sportive esistono e vanno rispettate, e al momento quelle che sono in essere non consentono di schierare più di tre extracomunitari”

128

Presidente Lega Nazionale Professionisti di Serie C “Esiste un regolamento chiaro nella serie C - spiega -, gli extracomunitari non possono giocare, altrimenti tutto il nostro discorso sui vivai va a farsi benedire. La Reggiana potrà anche tesserarlo, ma mai schierarlo in campo. Poi io sono un legalitario. Io prendo atto delle norme federali oggi esistenti. Se a qualcuno non stanno bene, si faccia qualcosa per cambiare le regole”.

129

Si rimanda alla lettura dell’articolo giornalistico PIOGGIA DI PASSAPORTI FALSI: C’E’ ANCHE DIDA uscito nel “Corriere della Sera” il 5 ottobre del 2000 e del servizio di “Rai Sport” con il quadro delle sentenze inflitte consultabile in http://www2.raisport.rai.it/news/sport/calcio/200106/27/3b3a0a5a02bea/

130

6 squadre potevano disporre di 5 extracomunitari, 6 di 4 e le restanti 6 di 3 o meno.

131

Interessante la lettura dell’articolo giornalistico de “la Repubblica” dal titolo MONTELLA E NAKATA RIMONTANO LA JUVE

132

La classifica finale vide la Roma con il punteggio di 75 e la Juventus con il punteggio di 73. Un’eventuale vittoria della seconda classificata, a parità degli altri risultati, avrebbero portato la Juventus a 75 e la Roma a 74.

Situazioni simili si svilupparono anche in altri sport; nel caso che ora affronteremo ci spostiamo nel mondo della pallacanestro dove Jeffrey Kyle Sheppard dovette ricorrere al tribunale per farsi riconoscere i suoi diritti.