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Mantenimento della stabilità contrattuale fra professionisti e società

Capitolo 3 Sentenze e normative post-Bosman

3.7 Regolamento sullo status e sul trasferimento dei giocatori

3.7.2 Mantenimento della stabilità contrattuale fra professionisti e società

Il contratto fra l’atleta e la società per la quale è tesserato può cessare solo alla sua scadenza o previo reciproco accordo tra le parti (art. 13). In realtà negli articoli successivi vengono previste anche altre cause di scioglimento dell’accordo tra i due contraenti (mai nel corso di una stagione agonistica art. 16), esse possono essere:

- Risoluzione del contratto per giusta causa (art. 14).

Per comprendere meglio cosa si intende per giusta causa leggiamo insieme l’articolo 2119 del codice civile.

Questo strumento per lo scioglimento del contratto per giusta causa viene utilizzato per una molteplicità di casi. Un esempio extracalcistico ne è il ciclismo dove non sono rari i licenziamenti in seguito al ritrovamento di positività nelle analisi dell’antidoping. In questi casi le società hanno la possibilità di mettere fine anticipatamente al contratto.209

209

Per esempio nle 2013 sono stati squalificati e conseguentemente licenziati corridori come Jonathan Tiernan- Locke (Team Sky), Stefano Agostini (Cannondale) e Mauro Santambrogio (Fantini Selle Italia).

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Tale situazione ricorre quando sono commessi fatti di particolare gravità, anche estranei alla sfera del contratto (es.: gravissimo inadempimento; condanna penale per gravi reati), i quali sono tali da configurare una irrimediabile negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e della fiducia che sta alla base di esso.

Anche in ambito calcistico esistono esempi di questo tipo, ricordiamo per esempio il caso Mutu.

Caso 3.7 Adrian Mutu

L’attaccante romeno, passato nell’agosto 2003 dal Parma FC al FC Chelsea per 19 milioni di euro, nell’anno seguente viene trovato positivo alla cocaina, squalifica per 7 mesi e conseguentemente licenziato dal FC Chelsea il 29 ottobre 2004210 per non ledere ulteriormente l’immagine del club.

Problema eticamente simile è quello legato al mondo delle scommesse calcistiche211, si evince infatti che “le gravissime condotte tenute da un calciatore professionista nell’ambito del c.d. calcio-scommesse, rilevanti sotto il profilo penale e sportivo, costituiscono giusta causa di licenziamento”212.

Mentre in questi casi è facile comprendere come un caso di doping possa danneggiare gravemente l’immagine di una società, nel prossimo, che è relativo al licenziamento di un allenatore sportivo, servirà fare un po’ più di attenzione. Riportiamo quanto descritto da Massimo Rossetti213 “A quel che sembra, la Lazio procederebbe al licenziamento per giusta causa dell’allenatore Petkovic, non solo e non tanto per il protrarsi dei risultati negativi della squadra, bensì perché sarebbe venuto meno a quei doveri di lealtà e correttezza nei confronti della Società, impostigli dal contratto che lo lega – legava – a quest’ultima, nonché all’obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro ai sensi dell’art. 2105 C.C. (…)Fedeltà e, quindi, lealtà e correttezza che, secondo la Lazio, sarebbero venute meno, avendo l’allenatore Petkovic stipulato, nei giorni scorsi, con decorrenza luglio 2014, un accordo con la Federazione Calcistica svizzera per allenare la Nazionale di calcio di quel Paese: accordo sottoscritto ben prima della scadenza naturale (30 giungo 2014) del contratto in essere con la Società e, in particolare, non avendo messo al corrente la Società stessa delle trattative

210

Questa vicenda è collegata anche ad un altro giallo. Il giocatore si accasò in altra società prima del termine della squalifica inflittagli provocando le ire della società inglese che sta tutt’ora perseguendo in tribunale il giocatore e le se società complici.

211 Sono esempi di calciatori licenziati a causa dello scandalo calcio-scommesse Mirko Stefani (Frosinone),

Vincenzo Sommese (Ascoli Piceno) e Vincenzo Iacopino (AC Monza).

212

La sentenza, di cui si è riportato uno stralcio, è stata emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno il 25/01/2013.

intercorse con la predetta Federazione e, anzi, avendole sempre negate e smentite.” Questo non risulta essere il primo caso di licenziamento di un allenatore per giusta causa, difatti nella sentenza n. 11540 della Cassazione, 28 dicembre 1996 la giusta causa “è stata considerata sussistente per il protrarsi dei risultati negativi di una squadra di calcio, tale da far venire meno la fiducia della dirigenza societaria nel direttore tecnico-sportivo”. Nel caso dell’allenatore della Lazio, come visto, la mancanza dei risultati auspicati si mescola con il venir meno della fiducia tra le parti. La rescissione per giusta causa può avvenire anche da parte degli atleti in caso di fallimento della società con cui si ha il legame contrattuale, oppure in caso di mancato pagamento delle retribuzioni. I calciatori non professionisti, oppure i giovani di serie possono rescindere dal loro contratto per inattività della società o se non prende parte al campionato di competenza. Ne è un esempio il giovane Emanuele Ndoj, classe ’96, che in seguito al fallimento della società veneta Padova, si trasferisce alle giovanili della AS Roma a titolo gratuito. I giocatori possono liberarsi anche in caso di mancato pagamento della retribuzione (questa è una realtà purtroppo diffusa nel mondo dilettantistico) come nel caso dei giocatori del Cecina Calcio, fallito l’anno successivo, che hanno rescisso il contratto dopo l’ennesimo stipendio non pagato.

- Risoluzione del contratto per giusta causa sportiva (art. 15).

Al termine della stagione e solo per i 15 giorni successivi all’ultima partita ufficiale giocata dalla propria squadra, un professionista affermato che ha partecipato a meno del 10% delle partite ufficiali del suo team può chiedere la rescissione del contratto, che potrà essere accordata solo dopo una valutazione caso per caso. In caso di esito favorevole avrà anche la facoltà di chiedere un risarcimento del danno.

- Risoluzione senza giusta causa (art. 17).

La parte inadempiente verrà sanzionata e costretta a pagare un’indennità che deve essere calcolata tenendo conto delle leggi nazionali vigenti, della specificità della pratica sportiva e di tutti i criteri oggettivi del caso, tra cui: la remunerazione e gli altri benefici dovuti al giocatore ai sensi del contratto in vigore e/o del nuovo contratto, la durata residua del contratto in vigore fino ad un massimo di 5 anni, gli eventuali esborsi e oneri versati o

sostenuti dalla società di provenienza (ammortizzati nel corso della durata del contratto) e se la risoluzione avviene durante un periodo protetto. Se il giocatore è la parte inadempiente, la sua nuova società dovrà rispondere in solido l’ammontare dell’indennità (comma 2).

Se la rottura unilaterale dell’accordo è avvenuta durante il periodo protetto214 il calciatore e la società subiranno anche pesanti sanzioni dal punto di vista sportivo.215 Nello specifico il calciatore (comma 3) può essere sospeso da ogni competizione ufficiale per un periodo che va dai 4 ai 6 mesi (posso essere inflitte delle sanzioni anche ai giocatori che rescindono unilateralmente il contratto al di fuori del periodo protetto se non viene data adeguata comunicazione di tale presa d’atto entro 15 giorni dall’ultima partita ufficiale della stagione).216

Le società (comma 4) che commettono violazione contrattuale o che agiscono in maniera da indurre alla violazione contrattuale durante il periodo protetto vengono punite con un divieto di poter tesserare nuovi giocatori per le prossime due sessioni di mercato.

In base al comma 5 verrà punito anche qualsiasi altro soggetto che abbia indotto alla violazione del contratto.

Per meglio comprendere l’art. 17 occorre entrare in un caso concreto. Il caso che viene considerato il capofila è sicuramento quello relativo a Andrew Webster.

214

Periodo protetto: un periodo di tre stagioni intere o di tre anni, a seconda di quello che comincia per primo, che segue l’entrata in vigore di un contratto, laddove tale contratto sia stato stipulato prima del 28°

compleanno del professionista, ovvero un periodo di due stagioni intere o di due anni, a seconda di quello che comincia per primo, che segue l’entrata in vigore di un contratto, laddove tale contratto sia stato stipulato dopo il 28° compleanno del professionista.

215

The Economic and Legal Aspects of Transfer of Players, gennaio 2013. “Article 17 provides that when a party breaches a contract, the latter is obliged to pay compensation to the other party. In addition it may be liable to sporting sanctions. Such sanctions can be imposed during the so-called “protected period” 58 . Sporting sanctions include the restriction to play matches or the ban to register a player for a competition.” Cit. pag. 44.

216

Secondo Massimo Marinelli in, Diritto comunitario e recesso dello sportivo dal contratto di lavoro a tempo determinato, pubblicato in Europa e dir. Priv. Fasc. 3, 2008, pag. 583, “Contraria al diritto comunitario appare in primo luogo la previsione di un periodo durante il quale l’eventuale recesso immotivato dal contratto determina l’applicazione al lavoratore di sanzioni ulteriori rispetto al risarcimento del danno derivante dall’inadempimento contrattuale. Infatti l’esigenza di assicurare la conservazione del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti è già garantita dalla previsione di un risarcimento del danno, ancorato al valore del contratto, ed eventualmente alle maggiori spese che il datore di lavoro abbia dovuto affrontare per la formazione del lavoratore.”.