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La giurisdizione esclusiva con la legge 21 luglio del 2000, n°

LE MATERIE DELLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA

2.3 La giurisdizione esclusiva con la legge 21 luglio del 2000, n°

Per superare i problemi di costituzionalità che erano stati posti da alcune disposizioni del decreto legislativo n°80 del 1998, il legislatore promulgò la legge n°205 del 2000. Il decreto sopra citato, infatti, pur prevedendo novità in campo di poteri istruttori, cognitori e decisori del giudice amministrativo che esercita la giurisdizione esclusiva, aveva introdotto delle differenze non giustificate sia nei confronti della giurisdizione di legittimità sia nei confronti di quella esclusiva.

64Cfr. I. FRANCO “Giustizia amministrativa, diritti patrimoniali conseguenziali

e danno ingiusto, azione di reintegrazione patrimoniale e di annullamento” su www.diritto.it/articoli/amministrativo/Int_Constato.html.

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La legge di riforma del processo amministrativo 21 luglio 2000, n°205 aveva un connotato più processuale che sostanziale, dal momento che le innovazioni più importanti (es. modifiche alla disciplina del procedimento cautelare, al processo di ottemperanza ecc.) erano quelle di naturale processuale, non sostanziale.

Per quanto riguarda le modifiche determinate da tale legge, che sono rilevanti per la giurisdizione esclusiva, Eugenio Picozza65 ha ritenuto opportuno dividerle in quelle apportate all’interno dell’istituto e quelle esterne ad esso.

All’interno della giurisdizione esclusiva sono stati apportati alcuni ritocchi riguardanti le varie fattispecie che erano sottoposte a tale giurisdizione.

All’art. 33 del decreto legislativo n°80 del 1998, infatti, sono state previste delle limitazioni alle controversie sulla “vigilanza sul credito” per evitare che nascessero fraintendimenti sul riparto della giurisdizione in riferimento alle controversie meramente privatistiche; è stata abolita, inoltre, la lettera c) “controversie tra le amministrazioni pubbliche e i soci di società miste, e quelle riguardanti la scelta dei soci”. Infine, è stato eliminato il riferimento del danno “alle cose”66

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E. PICOZZA “Il punto di approdo (provvisorio): la giurisdizione esclusiva nella legge 21 luglio 2000 n°205, in riv. Dir. Proc. Amm. 2001.

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Art 7, primo comma della legge n°205 del 2000 “Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n°80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’art. 33 è sostituito dal seguente: “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n°481. Tali controversie sono, in particolare, quelle:

a) concernenti la istituzione, modificazione e estinzione i soggetti gestori di pubblici servizi, ivi comprese le aziende speciali, le istituzioni o le società di capitali anche di trasformazione urbana;

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Anche l’art. 34 è stato sottoposto a modifiche, in quanto è stato inserito l’inciso “e dei soggetti alle stesse equiparati”. Cosicché anche i soggetti formalmente privati ma incaricati di funzioni pubbliche potevano emettere atti ed assumere comportamenti lesivi di diritti ed interessi legittimi degli amministrativi67.

Inoltre, è stato tolto l’inciso “ai sensi degli articoli 34 e 35” all’art. 35, 1°comma; ciò è stato previsto per evitare che venisse data un’interpretazione tassativa, restrittiva dell’effettiva portata evolutiva della disposizione normativa68.

b) tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi;

c) in materia di vigilanza e di controllo nei confronti i gestori dei pubblici servizi;

d) aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti alla applicazione delle norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale;

e) riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell’espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno ala persona o a cose e delle controversie in materia di invalidità.

All’art. 5, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n°1034, sono soppresse le parole: “o di servizi”.

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Art. 7, primo comma, seconda parte, della legge n°205 del 2000 “l’art. 34 è sostituito dal seguente: “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia di urbanistica ed edilizia.

Agli effetti del presente decreto, la materia dell’urbanistica concerne tutti gli aspetti dell’uso del territorio.

Nulla è innovato in ordine:

a) alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque;

b) alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”.

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Art. 7, primo comma, terza parte, della legge n°205 del 2000 “c) l’art. 35 è sostituito dal seguente “ il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto”.

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Sempre secondo Picozza, l’innovazione più interessante all’interno della giurisdizione esclusiva, però, era quella prevista nell’art. 6 (“Disposizioni in materia di giurisdizione”)69

. Infatti, il primo comma, recepiva ed applicava il principio di effettività della tutela giurisdizionale di origine comunitaria, il secondo comma dava la possibilità, esclusa fino a quel momento, di risolvere mediante arbitrato le controversie sui diritti soggettivi devolute già alla giurisdizione esclusiva.

Per quanto riguarda le modifiche esterne, le più importanti sono due. La prima riguardava l’ambito di cognizione di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno (anche attraverso la reintegrazione in forma specifica) e agli altri diritti patrimoniali consequenziali (art.7 sostituiva il primo periodo dell’art. 7, 3°comma della legge 6 dicembre 1971, n°1034). La seconda si occupava dei poteri cautelari e dei mezzi di istruzione probatoria; infatti, la legge n°205 del 2000 ha attribuito al giudice amministrativo esclusivo gli stessi poteri cautelari in tutte le materie di giurisdizione esclusiva. Tali poteri venivano previsti anche nella giurisdizione generale di legittimità, per cui essi erano gli stessi in tutte e tre le giurisdizioni arrivando, così, ad avere sul punto una totale assimilazione. Inoltre, per quanto riguarda i poteri istruttori, all’art. 16 (integrazione dell’istruttoria mediante consulenza tecnica) furono aggiunte le parole “Ovvero disporre consulenza tecnica” e all’art. 7 (modificativo dell’art 35

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Art. 6 legge n°205 del 2001 “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture svolti da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica della normativa statale o regionale.

Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato di diritto”.

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del decreto legislativo n°80 del 1998) si prevedeva che il giudice amministrativo nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva “può disporre l’assunzione dei mezzi di prova previsti

dal codice di procedura civile nonché della consulenza tecnica d’ufficio, esclusi l’interrogatorio formale e il giuramento”. In

questo modo si è stabilito un arricchimento dei mezzi di prova per tutte le materie di giurisdizione esclusiva, senza alcuna distinzione e si è assorbito, per così dire, la diversità rappresentata dal pubblico impiego, dai servizi pubblici, dall’edilizia ed urbanistica70.

I cambiamenti apportati da tale legge hanno fatto si che il processo amministrativo acquisisse un carattere più unitario e hanno comportato, quindi, la creazione una nuova giurisdizione esclusiva.

La legge n°205 del 2000 faceva riferimento alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in molti suoi articoli; però, se si andava a vedere nella sostanza, solo l’art. 8 dettava disposizioni specifiche per tale giurisdizione. Esso, infatti, prevedeva che nelle controversie “aventi ad oggetto diritti

soggettivi di natura patrimoniale”, il giudice amministrativo

potesse adottare decreti ingiuntivi o ordinanze provvisoriamente esecutive, ex artt. 186-bis e ter c.p.c., al ricorrere delle condizioni poste dallo stesso codice.

Il quadro così delineato non era sufficiente a creare una nuova giurisdizione all’interno di quella amministrativa.

Per questo la legge permise al giudice amministrativo di utilizzare alcuni strumenti tipici del processo civile, nel caso in

70Cit. A. FABBRI “Giurisdizione esclusiva: i modelli processuali” G. Giappichelli Editore, Torino p. 355.

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cui, egli, si trovava a doversi pronunciare su controversie aventi ad oggetto diritti di natura patrimoniale, nei “blocchi di materie” affidate alla giurisdizione esclusiva. In questo modo si garantiva l’effettiva tutela giurisdizionale.

Concludendo possiamo affermare che era possibile continuare a parlare di giurisdizione esclusiva per comodità di linguaggio, ma le disposizioni della legge n°205 del 2000 fecero nascere un’unica e unitaria giurisdizione amministrativa, alla quale furono devoluti “blocchi di materie”. Questo determinò l’abbandono dell’antico criterio del riparto di giurisdizione, fondato sulla contrapposizione di diverse “situazioni giuridiche soggettive” (diritti soggettivi e interessi legittimi)71

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2.4 Materie della giurisdizione esclusiva dopo le sentenze