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I L MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

5.2 I L GRADO DI RAPPRESENTANZA NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La rappresentanza nel consiglio di amministrazioni può essere esaminata su diversi livelli: il primo è quello della composizione del consiglio di amministrazione attraverso

la valutazione periodica del grado di effettiva indipendenza, seguito dal numero di volte che si riuniscono, il secondo dal meccanismo di nomina.

Il ruolo del consiglio di amministrazione infatti, deve essere un ruolo attivo nella guida strategica della società, così come nel controllo effettivo della gestione, con un potere di indirizzo sull’intera gestione e un potere di intervento diretto in una serie di decisioni.

In tal senso, il consiglio svolge una funzione di guida che trova concreta attuazione non solo attraverso sistematiche riunioni del consiglio medesimo, ma anche attraverso l’effettivo impegno di ciascun amministratore in tali riunioni ed in quelle dei comitati costituiti in seno al consiglio.

A tal fine, tra i compiti riservati in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione in forza del Codice di Autodisciplina della Società si segnalano appunto:

l’esame e l’approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari; la valutazione e l’approvazione del budget;

l’esame e l’approvazione delle operazioni – compresi gli investimenti e i disinvestimenti – che per natura, rilievo strategico, entità o impegni che possono comportare abbiano incidenza notevole sull’attività della Società;

la verifica dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo e amministrativo generale della Società e del Gruppo;

la redazione e l’adozione delle regole di corporate governance della Società e la definizione delle linee guida della corporate governance del Gruppo;

• la costituzione dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

la designazione alle cariche di Presidente e di Amministratore Delegato delle società controllate di rilievo strategico, nonché a quelle di Direttore Generale;

attribuisce e revoca le deleghe agli Amministratori Delegati ed al comitato esecutivo definendone i limiti e le modalità di esercizio; stabilisce altresì la periodicità, comunque non superiore al trimestre, con la quale gli organi delegati devono riferire al consiglio circa l’attività svolta nell’esercizio delle deleghe loro conferite;

la valutazione del generale andamento della gestione, con particolare attenzione alle situazioni di conflitto di interessi, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli Amministratori Delegati e dal Comitato per il Controllo Interno e per la corporate governance;

la valutazione e l’approvazione della documentazione di rendiconto periodico. Secondo alcune società come TELECOM ITALIA, al ruolo del consiglio di

amministrazione è consacrato il principio che al Consiglio di Amministrazione spetta il generale potere (nonché il dovere) di direzione sull’attività della Società, perseguendo l’obiettivo finale e primario della creazione di valore per l’azionista.

Per quanto riguarda la composizione del consiglio e relativamente al profilo delle caratteristiche che gli amministratori devono possedere, è stato valutato il grado di recepimento del Codice di Autodisciplina per le società quotate verificando la presenza di un numero adeguato di amministratori non esecutivi e, poi, tra questi, quella di amministratori indipendenti.

Il Codice di Autodisciplina sancisce al par. 2.2 che “Gli amministratori non esecutivi apportano le loro specifiche competenze nelle discussioni consiliari, contribuendo all’assunzione di decisioni conformi all’interesse sociale”. Nelle note esplicative, il Codice afferma ancora: “il fatto che le deleghe di gestione della società siano affidate solo ad una parte degli amministratori non elimina l’importanza che il consiglio, nello svolgimento dei suoi compiti di indirizzo strategico e di vigilanza, sia effettivamente in grado di esprimere giudizi autorevoli, frutto di autentiche discussioni fra persone professionalmente qualificate. La componente non esecutiva ha il ruolo primario di fornire un contributo positivo all’esercizio di tali compiti”.

Il Codice di Autodisciplina auspica, inoltre, che nei consigli di amministrazione delle società quotate sia eletto un numero di amministratori indipendenti che sia adeguato in relazione al numero degli amministratori non esecutivi componenti il consiglio e significativo per la sua rappresentatività.

Il ruolo degli amministratori indipendenti assume estrema rilevanza nel modello delineato dal Codice, oltre che nelle discussioni consiliari, anche nella partecipazione ai comitati che vengono costituiti in seno al consiglio di amministrazione per trattare tematiche delicate e fonti potenziali di conflitti di interesse. Il Codice di Autodisciplina

prende atto che nelle società con proprietà concentrata, come quelle che in questa sede vengono esaminate, emerge la necessità che alcuni amministratori siano indipendenti192, tra l’altro, “anche dagli azionisti di controllo, per permettere al consiglio di verificare che siano valutati con sufficiente indipendenza di giudizio i casi di potenziale conflitto tra gli interessi della società e quelli degli azionisti di controllo” (par. 3.2 –commenti esplicativi-). Il Codice afferma, ancora, che “la presenza di amministratori qualificabili come indipendenti nei consigli di amministrazione sia la soluzione più idonea per garantire la composizione degli interessi di tutti gli azionisti, sia di maggioranza, sia di minoranza.” (par. 3.2 –commenti esplicativi-).

Nella prospettiva teorica del Codice di Autodisciplina, pertanto, la tutela degli interessi delle minoranze è resa possibile anche attraverso la presenza degli amministratori indipendenti. Si badi al fatto, come vedremo nel paragrafo successivo (tab. 3), che: “nel corretto esercizio dei diritti di nomina degli amministratori, è possibile che gli amministratori indipendenti vengano proposti dagli stessi azionisti di controllo o di maggioranza: l’indipendenza è un elemento oggettivo, non condizionabile dalla tipologia degli azionisti proponenti la nomina” (par. 3.2 – commenti esplicativi-, Codice di Autodisciplina).

Per rilevare la presenza di amministratori non esecutivi e quella di amministratori indipendenti all’interno dei consigli stessi, si ricorre all’analisi documentale delle Relazioni in materia di corporate governance, pubblicate da Borsa S.p.A..

La Relazione in materia di corporate governance rappresenta il documento ufficiale con cui il Consiglio di Amministrazione descrive in che misura la società amministrata è riuscita ad adeguare la propria struttura di governance alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina; i dati sulla composizione di fatto dei consigli di amministrazione delle imprese esaminate sono, pertanto, quelli relativi al 2005, termine entro il quale sono state predisposte le più recenti relazioni in materia di corporate governance; i dati così ottenuti sono riepilogati in Tabella 1.

I risultati della ricerca evidenziano come nelle dieci società quotate vi sia uniformità delle regole di corporate governance, verificando la presenza di un numero adeguato di

192

amministratori non esecutivi e, poi, tra questi la presenza di amministratori indipendenti.

Tab. n. 1 – Composizione Consiglio di Amministrazione

Impresa Amministratori esecutivi Amministratori non esecutivi Amministratori non esecutivi indipendenti Totale N° componenti Benetton 4 3 4 11 Enel 1 Nessuno 8 9 Eni 2 1 6 9 Erg 6 3 4 13 Fiat 3 4 8 15 Finmeccanica 1 Nessuno 11 12 Fondiaria – Sai 4 7 8 19 Mediaset 6 5 4 15 Pirelli & C. 2 8 10 20 Telecom Italia 4 4 11 19

Dall’analisi emerge che i consigli di amministrazione delle società sono composti in media da 14 amministratori, in particolare:

1) due società hanno da 5 a 10 consiglieri; 2) cinque società hanno da 11 a 15 consiglieri; 3) tre società hanno più di 15 consiglieri.

Dai lettura dei dati emerge tra l’altro che gli amministratori esecutivi non indipendenti costituiscono più della metà dei consigli di amministrazione, mentre relativamente alla verifica dell’indipendenza, tutte e dieci le società dichiarano di valutare nel corso dell’anno il requisito di indipendenza .

Inoltre, al fine di dare maggior rilievo alla figura dei consiglieri indipendenti Pirelli e Telecom hanno introdotto la figura del Lead Indipendent Director, che sarà il punto di riferimento e coordinamento delle istanze e dei contributi dei consiglieri indipendenti. Tale esigenza nasce dal fatto che la figura del presidente del Consiglio non ricopre il ruolo di principale responsabile della gestione dell’impresa.

Il Lead indipendent Director potrà convocare, autonomamente ogni qualvolta lo ritiene opportuno o su richiesta di altri consiglieri, apposite riunioni di amministratori

indipendenti per la discussione di temi di volta in volta giudicati di interesse rispetto al funzionamento del CdA o alla gestione dell’impresa.

Tavola n. 1 – Distribuzione percentuale degli amministratori nel CdA

52%

23%

25%

Amministratori esecutivi Ammninistratori non esecutivi Amministratori non esecutivi indipendenti

In merito al tempo dedicato ai lavori del Consiglio di Amministrazione, quale strumento idoneo ad ottenere elementi di valutazione circa il ruolo effettivo e partecipe svolto dal medesimo nel sistema di governance della società, nella tab. 2 emerge che: • nessuna società (0%) ha tenuto 5-6 riunioni;

• quattro società (40%) hanno tenuto 7-9 riunioni; • due società (20%) hanno tenuto 10-13 riunioni;

• quattro società (40%) hanno tenuto più di tredici riunioni con un picco di 21 riunioni di Enel ed Eni.

Tab. 2 – Numero di riunioni nell’anno

Impresa Numero di riunioni Presenza media alle

riunioni Benetton 9 100% Enel 21 100% Eni 21 100% Erg 15 97% Fiat 9 100% Finmeccanica 14 100% Fondiaria - Sai 11 87% Mediaset 7 81% Pirelli & C. 8 85% Telecom Italia 11 88%

Per quanto riguarda la partecipazione alle riunioni nel 2005 le società dichiarano una percentuale media pari al 90%.

Tavola n. 2 – Numero di riunioni del consiglio di amministrazione

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 5-6 riunioni 7-9 riunioni 10-13 riunioni più di 13 riunioni s o c i e t à

5.2.1 LA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI CON VOTO DI LISTA

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione delle società in esame avviene utilizzando il sistema del “voto di lista” (art. 9 dello Statuto). Tale sistema, da cui deriva la non necessità di procedere alla costituzione di un comitato per le nomine e che risulta già conforme alle modalità di nomina introdotte dalla recente legge sul risparmio, ha l’obiettivo di assicurare la presenza nel Consiglio di Amministrazione di soggetti tratti da liste presentate da azionisti c.d. di minoranza (possono infatti presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l’1% del capitale sociale avente diritto di voto nell’assemblea ordinaria).

Il sistema di voto di lista, nella sua formulazione più ricorrente, prevede che la nomina degli amministratori avvenga sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati vengono elencati in ordine di preferenza con un numero progressivo.

Consultando gli Statuti e le più recenti Relazioni sulla corporate governance approvate dai Consigli di Amministrazione delle dieci società a fine marzo 2006 (quest’ultimi reperibili dal sito www.borsaitaliana.it), si è potuto rilevare quali meccanismi regolano la nomina degli amministratori e quale sia la composizione di

fatto dei consigli alla data del 30 marzo 2006; i dati ottenuti sono riportati nella Tabella che segue.

Tab. n. 3 – Nomina delle Società che ricorrono al voto di lista

Impresa Amministratori designati voto di

lista

Amministratori designati con liste di

minoranza

Amministratori designati con incarichi

speciali

Benetton SI Nessuno Nessuno

Enel SI 3 pari a 3/10 Nessuno

Eni SI Nessuno Nessuno

Erg SI Nessuno Nessuno

Fiat SI Nessuno Nessuno

Finmeccanica SI 5 pari a 1/5 1

Fondiaria – Sai SI Nessuno Nessuno

Mediaset SI Nessuno Nessuno

Pirelli & C. SI 4 pari a 1/5 Nessuno

Telecom Italia SI 4 pari a 1/5 Nessuno

Dalla lettura della tabella 3 si può notare come tutte le società ricorrono al voto di lista ma soltanto in alcune esiste l’effettiva presenza dei soci di minoranza quali: Enel, Finmeccanica, Pirelli, e Telecom Italia; la percentuale di capitale necessaria per presentare una lista è pari all’1%.

Peraltro, leggendo nella tabella 3, si nota come solo lo statuto di Enel ha consentito alla minoranza di nominare una quota di amministratori superiore a quella minima di 1/5 prevista dalla norma (pari al 20% dei seggi), mentre gli statuti delle altre società quali Finmeccanica, Pirelli e Telecom Italia hanno trovato la piena applicazione nel meccanismo di voto di lista tutelando la minoranza attraverso l’elezione di amministratori pari ad 1/5 del totale.

Inoltre, per quanto riguarda Finmeccanica agli 11 componenti del Consiglio di Amministrazione così nominati si è successivamente aggiunto, a seguito di Decreto emanato in data 22 luglio 2005 dal Ministro dell’Economia e delle Finanze d’intesa con il Ministro delle Attività Produttive, nell’esercizio dei “poteri speciali” di cui alla Legge n. 474/1994 e successive modifiche, nominato Amministratore senza diritto di voto ai sensi dell’art. 5.1ter, lettera d) dello Statuto sociale, che rimarrà in carica fino