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IL PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO

4.2 I contratti vitaliz

Lo strumento principe del gerodiritto è quello della rendita vitalizia che può essere definito come il “contratto mediante il quale una parte

(vitaliziato), trasferisce ad un'altra (vitaliziante) un bene immobile o un capitale, ottenendone in corrispettivo la promessa di una prestazione periodica di denaro o di altre cose fungibili per tutta la durata della vita propria o di un terzo”328. L’art 1872 c.c. individua le

modalità di costituzione della rendita vitalizia ed infatti dispone che “può essere costituita a titolo oneroso, mediante alienazione di un bene mobile o immobile, o mediante cessione di un capitale”, ma che

può essere costituita anche per “donazione o per testamento, e in

questo caso si osservano le norme stabilite dalla legge per tali atti”. Il

contratto è oneroso ed ha natura obbligatoria e sinallagmatica: il vitaliziato, in risposta alle prestazioni periodiche, la cui causa è unica, aliena un bene, mobile o immobile, oppure cede un capitale, attraverso una prestazione istantanea, mentre la prestazione del vitaliziante è periodica con un termine indeterminato ed è, generalmente, un diritto di credito329. L’indeterminatezza del termine fa sì che il contratto sia aleatorio, perché il fatto che la prestazione sia commisurata alla durata della vita di una persona impedisce di sapere a quanto ammonterà la somma finale che il debitore dovrà versare e non permette di individuare quale delle due parti sarà avvantaggiata dalla prestazione330. Il vantaggio che otterrà una parte non contrasta

327 G. Ianni, Il consenso dell'anziano in ambito negoziale, cit.

328 A. Addante, Prestito vitalizio ipotecario e schemi negoziali affini, in Banca Borsa Titoli di Credito, fasc.4, 2017, p. 497.

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C. Franco, Alle origini del prestito vitalizio ipotecario: il Gerodiritto, cit.

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con la natura del contratto che resta a prestazioni corrispettive331. L’alea è un elemento oggettivo del contratto, per questo, se l’alea venisse a mancare, il contratto sarebbe nullo332; sul punto, però, una parte della dottrina non è d’accordo, in quanto ritiene che se fosse un elemento essenziale di questa tipologia di contratti ci sarebbe un chiaro riferimento all’interno dell’art. 1872 c.c.

L’alea, in realtà, ha un ruolo fondamentale soprattutto nei casi di cessione dell’immobile, perché l’assenza di questa potrebbe indicare che la cessione voglia celare una donazione volta ad eludere i diritti dei legittimari333. Ci sono casi in cui il contratto è a titolo oneroso, ma manca la caratteristica dell'aleatorietà, come nel caso in cui è costituita una rendita a favore di una persona molto anziana, o ammalata, ed è facile prevederne la morte, oppure nel caso in cui l’ammontare della rendita è molto basso rispetto al capitale ceduto o al valore del bene offerto in garanzia334. Secondo la giurisprudenza e parte della dottrina, infatti, queste ipotesi devono essere considerate invalide perché l’alea in questi contratti è un elemento fondamentale, al punto che la sua mancanza renderebbe il contratto nullo per assenza di causa. In caso di inadempimento è possibile richiedere la risoluzione del contratto: questo accade solo quando non sono state prestate le garanzie o queste sono diminuite, perché qualora il debitore non pagasse le rate prestabilite, il creditore potrebbe sequestrare i beni del debitore affinché dalla vendita possa ricavare la

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C. Franco, Alle origini del prestito vitalizio ipotecario: il Gerodiritto, cit.

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La nullità del contratto di rendita vitalizia si ha anche quando, in buona fede, una delle parti abbia ignorato che il vitaliziato o il soggetto in base al quale è determinato il termine della prestazione sia affetto da una malattia, già presente al momento della stipulazione del contratto, che determina, in maniera certa o altamente probabile, la sua prossima morte. Corte di Cassazione, sentenza 19 febbraio 1997, n. 1516 in www.studiolegale.leggiditalia.it

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C. Franco, Alle origini del prestito vitalizio ipotecario: il Gerodiritto, cit.

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somma necessaria a coprire il valore della rendita335. Il diritto alla rendita, inoltre, è liberamente trasferibile e pignorabile, a meno che non si tratti di una rendita gratuita perché allora questa non sarebbe né trasferibile, né pignorabile.

Dal contratto di rendita vitalizia, sono nate particolari tipologie contrattuali atipiche, simili al contratto originario, ma che da questo si differenziano, in particolare, “per il contenuto non meramente

patrimoniale che presuppone un intuitus personae nella scelta del contraente”336: questi contratti prevedono prestazioni infungibili, generalmente di facere, che hanno ad oggetto un'assistenza morale e materiale, dietro l'attribuzione di beni mobili o immobili337. Vengono definiti come contratti di vitalizio improprio e sono il contratto di mantenimento vitalizio, quello di vitalizio alimentare e di vitalizio assistenziale. Sull’atipicità di tali contratti, ci sono correnti contrapposte, perché c’è chi li vede come una sottocategoria del contratto vitalizio tipico oneroso e chi, come Torrente, sottolinea la loro atipicità, caratterizzata dall’oggetto dell’attività, che consiste in una prestazione di fare, dall’assenza della periodicità della prestazione, in quanto varia a seconda delle esigenze del beneficiario, proprio perché consiste in un’assistenza morale o materiale, e, infine, dall’impossibilità di determinare il contenuto della prestazione, sempre perché dipendente dal bisogno del creditore338. Il contratto di mantenimento è il contratto aleatorio con il quale una parte si obbliga, verso la cessione di un bene mobile, di un bene immobile o di un capitale, a fornire “assistenza di ogni genere”339 e “alloggio e vitto

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P. Franceschetti, Il contratto di rendita, cit.

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L. Gavazzi, I vitalizi impropri, in Famiglia, Persone e Successioni, 2006, 1, pp. 57- 63.

337 L. Gavazzi,I vitalizi impropri, cit. 338

P. Franceschetti, Contratto di rendita, cit.

339

Corte di Cassazione, sentenza 19 luglio 2011, n. 15848 in www.studiolegale.leggiditalia.it

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e ogni altro genere utile necessario al sostentamento ed abbigliamento”340. Un elemento caratteristico di questo strumento è il profilo dell’alea che è più accentuata rispetto agli altri contratti, perché diversi elementi influenzano la quantità della prestazione, in particolare i concreti bisogni del beneficiario che possono variare continuamente341.

Il contratto di vitalizio alimentare è contratto che “comporta solo, o

prevalentemente, la somministrazione di alimenti”342 a fronte della cessione di un bene immobile, bene mobile o di capitale. Il termine alimenti comprende non solo ciò che è necessario per il vitto, ma tutto ciò che risulti fondamentale per il sostentamento della persona beneficiaria343; il fondamento dell’obbligazione a prestare gli alimenti344 è lo stato di bisogno della persona anziana, nel limite, chiaramente, della disponibilità economica dell’alimentante345. Il contratto di vitalizio assistenziale è il contratto con cui una parte si obbliga per tutta la durata della vita del beneficiario a prestargli assistenza morale e spirituale346. Non sempre è facile determinare questo tipo di vitalizio in quanto sono presenti elementi sia del contratto di mantenimento che del contratto di vitalizio alimentare: questa figura presenta un’obbligazione di fare che ha un contenuto prevalentemente assistenziale, caratterizzato, inoltre, dall’obbligo di fornire sostegno; la prevalenza dell’attività assistenziale però non è sempre così netta, per questo spesso è difficile distinguere tra un tipo

340 Corte di Cassazione, sentenza 19 luglio 2011, n. 15848 in

www.studiolegale.leggiditalia.it

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L. Gavazzi, I vitalizi impropri, cit.

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L. Gavazzi, I vitalizi impropri, cit.

343 L. Gavazzi, I vitalizi impropri, cit. 344

L’art. 438 c.c. è chiaro sul punto affermando che “devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli” oltre al fatto che “non devono superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale”.

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L. Gavazzi, I vitalizi impropri, cit.

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di vitalizio e l’altro, perciò il vitalizio assistenziale può essere definito come “quel contratto che si avvicina al vitalizio alimentare ma che

vede una prevalenza del contenuto non patrimoniale della prestazione”347.

I contratti vitalizi vogliono svolgere una funzione di assistenza e sostegno per le persone beneficiarie; a prescindere poi dall’oggetto del contratto l’obiettivo è quello di soddisfare i bisogni dei destinatari. La rendita vitalizia, rispetto agli altri contratti atipici, ha il limite di non poter plasmare la prestazione del creditore sulle necessità del beneficiario, in quanto l’erogazione del credito prevede un canone fisso, che non può essere modificato. I contratti di vitalizio atipico hanno un carattere prevalentemente di facere, sono caratterizzati dall’assistenza morale e materiale348ed hanno la peculiarità di modificarsi a seconda delle effettive esigenze del beneficiario. Questi contratti hanno come requisito legale l’aleatorietà che, nel caso di vitalizi conclusi per la cura dell’anziano, può essere disincentivante; l’indeterminatezza della durata della prestazione da parte del vitaliziante, vista l’impossibilità di determinare il momento della morte del beneficiario, potrebbe portare il vitaliziante stesso ad astenersi dal prestare questo tipo di assistenza. Nonostante la legge riconosca il potere delle parti di determinare il contenuto del contratto e le relative clausole, la necessaria presenza dell’alea, pena la nullità del contratto, impedisce a questi contratti di poter rispondere efficacemente alle esigenze e ai bisogni della persona anziana; da qui la necessità di creare un nuovo strumento capace di far assumere all’anziano un ruolo centrale nel soddisfacimento dei propri bisogni. Il legislatore italiano ha usato come riferimento le

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L. Gavazzi, I vitalizi impropri, cit.

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Long Joëlle, La contrattualizzazione dell'assistenza vitalizia agli anziani: dalla

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esperienze degli altri paesi, in particolare quelli anglosassoni, ed ha introdotto, all’interno del nostro ordinamento, la figura del prestito vitalizio ipotecario.