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L’amministrazione di sostegno e i trattamenti sanitar

L’amministrazione di sostegno non tutela e conserva solo il patrimonio del beneficiario; l’obiettivo dell’istituto è quello di promuovere la persona e quindi di aiutarla a realizzare interessi anche non patrimoniali.

96 G. Colacino, La l. 9 gennaio 2004 n. 6 ed il nuovo statuto di protezione dei soggetti 'deboli', cit.

97 G. Colacino, La l. 9 gennaio 2004 n. 6 ed il nuovo statuto di protezione dei soggetti 'deboli', cit.

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A. Cordiano, L'esercizio delle situazioni esistenziali del beneficiario

dell'amministrazione di sostegno, in Il Diritto di famiglia e delle persone, 2011, 4/2,

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Gli artt. 405, quarto comma, e 408, primo comma, del codice civile parlano infatti di “cura della persona”: il primo articolo si riferisce ai provvedimenti urgenti che il giudice può adottare anche d’ufficio; il secondo articolo, invece, individua il criterio guida che deve seguire l’amministratore nello svolgimento del suo operato99.

Nella cura della persona, ovviamente, rientra la tutela della salute del beneficiario come disposto sia nell’art. 405 c.c. che, parlando di “cura

della persona interessata”, si rivolge agli aspetti personali, che

nell’art. 408 c.c. dove il termine “interessi” viene usato riferito anche ad aspetti non patrimoniali.

L’art. 410 del codice impone, inoltre, all’amministratore il dovere di “tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario”: l’amministratore quando agisce deve seguire la volontà dell’interessato, la quale rappresenta il limite al suo incarico100. L’istituto dell’amministrazione di sostegno è stato spesso utilizzato a tutela della salute del beneficiario e proprio grazie agli interventi giurisprudenziali si è affermato come misura ideale per promuovere la salute del soggetto debole101, al punto che la stessa categoria medica ne riconosce le forti potenzialità soprattutto "nel complesso iter delle decisioni di accompagnamento del malato morente non più in grado di autodeterminarsi"102. In questo ambito, ben si capisce il “potere

sostitutivo” dell’amministratore di sostegno nel dare attuazione al

volere del tutelato. La nuova legge in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento riconosce espressamente il ruolo di rappresentante dell’amministratore di sostegno: a seconda

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A. Gorgoni, Amministrazione di sostegno e trattamenti sanitari, in Europa e dir.

priv., fasc.2, 2012, p. 547. 100

A. Gorgoni, Amministrazione di sostegno e trattamenti sanitari, cit.

101 C. Pardini, Scelte di fine vita e amministrazione di sostegno: problemi aperti, in

La Nuova giurisprudenza civile commentata, 2017, 4/1, pp. 513-521.

102

M. Piccinni, Il problema della sostituzione nelle decisioni di fine vita (Commento a Trib. Reggio Emilia, 24.7.2012), in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2013, fasc. 3, pp. 213-222-

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del grado di incapacità del beneficiario, l’amministratore può esprimere il consenso o il rifiuto manifestato dal paziente103.

Un individuo che a causa delle proprie condizioni psichiche e fisiche non sia in grado di decidere su un trattamento sanitario, può veder garantito l’esercizio del diritto alla salute grazie e attraverso il proprio amministratore di sostegno, nei casi in cui è necessaria la cura per una patologia sopravvenuta che non dipende dall’infermità o dalla menomazione fisica e psichica del beneficiario104.

La Costituzione dispone che ogni restrizione della libertà personale sia prevista da un atto motivato dell’autorità giudiziaria. Considerato che le scelte sulla propria salute rientrano nell’ambito delle libertà personali, il medico può procedere ad un intervento terapeutico senza il consenso del soggetto interessato, se questo non è capace di intendere e di volere e solo in casi di urgente necessità. Al di fuori di queste situazioni, infatti, se il medico procedesse senza consenso del paziente, commetterebbe un illecito.

L’art. 405, al quarto comma, del codice civile ripropone la riserva di legge prevista a livello costituzionale e afferma che il giudice tutelare ha il potere di adottare, anche d’ufficio, provvedimenti urgenti per la salute della persona. Il medico, quindi, può intervenire con un trattamento sanitario nell’interesse del paziente solo se il giudice, ex art. 405 quarto comma, “abbia autorizzato l’amministratore di

sostegno a esprimere il necessario consenso nel nome e per conto del paziente – beneficiario”105. La legge sulle norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento affida al giudice il potere di nominare un amministratore di sostegno affinché questi possa, in caso di DAT che non prevedono la nomina del

103 Art. 3, comma 4, Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, in www.parlamento.it

104

A. Gorgoni, Amministrazione di sostegno e trattamenti sanitari, cit.

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fiduciario, dare esecuzione alle volontà del soggetto malato incapace106.

L’amministrazione di sostegno è uno strumento efficace e flessibile per tutelare la salute di chi non può autonomamente manifestare il proprio consenso ad una determinata procedura medica, per questo all’amministratore di sostegno è conferito il potere di individuare e scegliere, in nome e per conto del beneficiario, le cure e le terapie mediche ritenute più idonee per la tutela della persona ( decreto del Tribunale di Modena 26/01/2009 )107, in quanto il suo incarico “ha per oggetto la cura della persona con soddisfazione dei primari interessi di mantenimento, abitazione e cure mediche”108.

Il potere conferito all’amministratore di sostegno non esclude il diritto del beneficiario ad essere informato e coinvolto nelle decisioni da prendere: il rapporto diretto con il medico deve rimanere109.

La dignità della persona è un elemento strutturale di ogni individuo e deve essere riconosciuta a chiunque e quindi diviene fondamentale garantire il rispetto del diritto di autodeterminazione del singolo soggetto a prescindere della sua capacità naturale110. Ancora una volta l’amministrazione di sostegno si rivela lo strumento idoneo a assicurare quel principio di libertà che riesce a preservare l’autodeterminazione del soggetto debole, perché “valorizza la

persona senza isolarla nell’incapacità”111: la sua flessibilità è in grado di dare risposte adeguate alle esigenze dei singoli beneficiari.

106

Art. 4, comma 4, Norme in materia di consenso informato e di disposizioni

anticipate di trattamento, in www.parlamento.it 107 www.altalex.com

108

Tribunale Messina, decreto 27 aprile 2009 in www.iusexplorer.it

109 A. Gorgoni, Amministrazione di sostegno e trattamenti sanitari, cit.

110 A. Cordiano, L'esercizio delle situazioni esistenziali del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, cit.

111

A. Gorgoni, Amministrazione di sostegno e trattamenti sanitari. Europa e dir. priv., fasc.2, 2012, cit.

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