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L’ annullamento del matrimonio dell’anziano

L’ANNULLAMENTO DEGLI ATTI DELL’INCAPACE

3.3 L’ annullamento del matrimonio dell’anziano

Gli anziani che contraggono matrimonio sono molti: nel 2009, 6466 uomini e 2104 donne si sono sposati in età avanzata292; nel 2010, il 10% dei matrimoni misti sono tra anziani e badanti293. Il rischio è che, in alcuni casi, le persone anziane siano vittime di truffa o comportamenti che non permettono di contrarre consapevolmente il matrimonio294.

Nel caso del matrimonio, non è possibile applicare i principi e le regole della disciplina contrattuale, in quanto manca l’elemento patrimoniale e perché il matrimonio è un accordo che fa acquisire uno status che attribuisce diritti. Secondo parte della dottrina, le ipotesi di invalidità del matrimonio rientrano nell’annullabilità; per altri invece, per capire se l’invalidità matrimoniale porta alla nullità o

290

Corte di Cassazione penale, Sez. II, sentenza 25 ottobre 2016, n. 44951 in www.studiolegale.leggiditalia.it

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G. Ianni, Il consenso dell'anziano in ambito negoziale,cit.

292 www.istat.it 293

www.ami-avvocati.it

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A. Scalera, L'annullamento del matrimonio contratto dall'anziano, in Giurisprudenza di merito, 2011, 12, pp. 2982-2994.

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all’annullabilità dell’accordo, è opportuno valutare la convalida dell’atto: se la convalida è ammessa allora si ha annullabilità; in caso contrario, si avrà la nullità295. A prescindere dal fatto che si tratti di annullabilità o di nullità, la sentenza che accoglie la domanda investe il matrimonio con efficacia retroattiva.

Il matrimonio dell’anziano presenta delle peculiarità dovute all’età avanzata, la quale spesso incide sulla capacità di intendere e di volere del soggetto.

Per l’annullamento del matrimonio dell’incapace naturale è sufficiente che si dimostri che il coniuge fosse incapace di intendere e di volere “al momento della celebrazione dell’atto”, secondo il primo comma dell’art. 120 c.c., non essendo quindi rilevanti né la malafede dell’altro contraente né il pregiudizio per la persona incapace. L’incapacità naturale deve esserci al momento della celebrazione del matrimonio, però, questo non implica che le condizioni dell’incapace prima e dopo il compimento dell’atto non abbiano rilevanza, in quanto l’accertamento dello stato di incapacità serve per stabilire se, al momento del perfezionamento dell’atto, il soggetto era in grado di autodeterminarsi296.

Nel caso dell’anziano incapace, la giurisprudenza ha ritenuto che gli elementi presuntivi di notevole rilevanza per l’invalidità del matrimonio possano essere anche precedenti o successive manifestazioni di incapacità del soggetto, in quanto, con riferimento a specifiche cause di incapacità, è possibile accertare che queste, nonostante si siano presentate prima o dopo, erano presenti anche al momento dell’atto297.

295

A. Scalera, L'annullamento del matrimonio contratto dall'anziano, cit.

296

A. Scalera, L'annullamento del matrimonio contratto dall'anziano, cit.

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L’art. 120 c.c. dispone che solo il coniuge incapace, dimostrata la propria incapacità al momento del compimento dell’atto, possa chiedere l’invalidità del matrimonio; la giurisprudenza298 ha, talvolta, rigettato la richiesta degli eredi dell’anziano di annullare il matrimonio di quest’ultimo, a meno che non trovasse applicazione l’art. 119 c.c.299. Deve essere però considerato che nel caso delle persone anziane, lo stato di incapacità potrebbe perdurare per molto tempo dopo la celebrazione, col rischio che la persona resti “ingabbiata” in un matrimonio chiaramente invalido; è difficile accettare che un familiare o una persona vicina all’anziano incapace e indifeso debba rimanere inerme di fronte a tale situazione. Per questo, sembrerebbe opportuno seguire l’orientamento di quella parte della giurisprudenza che ha permesso all’amministratore di sostegno di compiere gli atti personalissimi in luogo del beneficiario300. Si pensi al decreto del Tribunale di Roma, 10 marzo 2009301, con cui il Giudice tutelare ha autorizzato l’amministratore di sostegno a presentare il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio in rappresentanza del beneficiario: in questo caso, il giudice ha dato rilevanza sia ai benefici patrimoniali che alla volontà reale o presunta dell’interessato, seguendo l’orientamento della Corte di Cassazione nel “caso Englaro”,

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Corte di Cassazione civile, Sez. I, sentenza 11 maggio 2017, n. 11536 in www.studiolegale.leggiditalia.it I figli di un anziano signore hanno promosso la richiesta di annullamento del padre, beneficiario dell’amministrazione di sostengo. La Corte ha rigettato il ricorso in quanto ha ricordato che il soggetto beneficiario dell’amministrazione di sostegno ha la facoltà di compiere gli atti personalissimi, tra cui rientra ovviamente il matrimonio, perché l’art. 119 c.c. trova applicazione solo nei confronti dell’interdetto.

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Art. 119 c.c. “Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può

essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione è stata pronunziata posteriormente ma l’infermità esisteva al tempo del matrimonio. Può essere impugnato, dopo revocata l’interdizione, anche dalla persona che era interdetta”.

300

A. Scalera, L'annullamento del matrimonio contratto dall'anziano, cit.

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secondo cui l’amministratore di sostegno deve agire seguendo il best

interest del soggetto incapace.

L’intento è quello di andare oltre l’art. 120 c.c per garantire un’effettiva ed adeguata tutela al soggetto incapace: se si applicasse letteralmente la norma, si lascerebbe l’incapace legato ad un rapporto matrimoniale “assunto in modo inconsapevole e

potenzialmente foriero di gravi pregiudizi”302, rischiando di andare contro il rispetto della dignità della persona sancito all’interno dell’art. 2 della Costituzione.