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L’amministratore di sostegno e la demenza senile

Convenzionalmente, la persona si dice anziana al compimento del sessantacinquesimo anno di età112 e i problemi più frequenti relativi alla terza età sono la riduzione delle capacità cognitive e relazionali nonché il decadimento fisico.

In alcuni progetti di legge sull’amministrazione di sostegno, l’età avanzata era indicata come presupposto per la nomina di un amministratore113; considerato che a determinare la necessità della misura di protezione non è di per se l'età avanzata, ma gli eventuali suoi effetti, è stato deciso di eliminare questo presupposto perché ritenuto discriminatorio114.

L’anziano è spesso individuato come un soggetto debole e, tra le molteplici cause che portano questo stato di debolezza, le demenze senili sono le più frequenti, infatti, almeno in Italia, vi sono circa 1.000.000 di malati e 150 mila casi nuovi ogni anno115. La demenza senile rientra nella categoria dei disturbi mentali, i quali si manifestano attraverso “una sindrome o un modello comportamentale o psicologico clinicamente significativo, che si presenta in un individuo, ed è associato a disabilità, a disagio, ad un aumento significativo del rischio di morte, di dolore o disabilità, o ad un’importante limitazione delle libertà”116.

La demenza è un tipico disturbo amnestico: il paziente ha un deficit della memoria che è associato ad un disturbo cognitivo, tale da precludergli la possibilità di conoscere nuove informazioni o di

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G. Buffone, La protezione giuridica dell’adulto incapace: l’anziano e

l’amministratore di sostegno, Giur. merito, fasc.12, 2011, p. 2907B.

113 S. Patti, Senilità e autonomia negoziale della persona, in Famiglia, Persone e Successioni, 2009, fasc. 3, pp. 259-263.

114 S. Patti, Senilità e autonomia negoziale della persona, cit.

115 G. Buffone, La protezione giuridica dell’adulto incapace: l’anziano e l’amministratore di sostegno, cit.

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ricordare quelle già possedute; se il deficit della memoria e un disturbo cognitivo si presentano simultaneamente, è possibile affermare che l’anziano è portatore di demenza117.

Il giudice, con un quadro diagnostico di riferimento completo, è in grado di valutare la condizione del soggetto richiedente la tutela, anche attraverso semplici test per appurare se sussiste effettivamente una demenza senile. Tale verifica può anche escludere l’accertamento medico118, perché il giudice compie un’indagine volta ad individuare la presenza degli elementi necessari per giungere ad una decisione completa e corretta. L’esame diagnostico, però, deve, soprattutto, promuovere una valutazione attenta degli effetti della demenza senile sulla vita dell’anziano, per determinare la necessarietà della nomina dell’amministratore di sostegno, per garantire la tutela più adeguata per la persona anziana.

Il giudice tutelare deve scegliere la misura di protezione che garantisca la migliore tutela per il soggetto debole, evitando di limitare eccessivamente il beneficiario nell’esercizio delle attività quotidiane. Con la nascita dell’istituto dell’amministratore di sostegno, gli istituti dell’inabilitazione e dell’interdizione diventano applicabili solo se l’amministrazione di sostegno non dà una protezione adeguata al soggetto richiedente119.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 12 giugno 2006 n. 13584120, ha precisato come la nomina dell’amministratore di sostegno non dipenda dall’intensità dell’infermità o dall’impossibilità di poter curare i propri interessi; l’amministrazione di sostegno deve

117 G. Buffone, La protezione giuridica dell’adulto incapace: l’anziano e l’amministratore di sostegno. cit.

118 G. Buffone, La protezione giuridica dell’adulto incapace: l’anziano e l’amministratore di sostegno. cit.

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Corte Costituzionale, sentenza 9 dicembre 2005, n.440 in

www.cortecostituzionale.it

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“adeguarsi alle esigenze del soggetto interessato”121. La Corte ha inoltre sottolineato che la differenza tra amministrazione di sostegno e interdizione non è quantitativa, infatti è possibile che per un soggetto abitualmente infermo di mente si possa applicare un istituto diverso dall’interdizione. La valutazione deve riguardare la miglior tutela da garantire al soggetto debole: non è escluso che, in casi di forte infermità, entrambe le soluzioni siano idonee.

È possibile che la nomina di un amministratore incontri il dissenso della persona beneficiaria: in generale, la volontà del beneficiario assume un grande peso per la decisione del giudice tutelare, perché la misura deve intervenire proprio per evitare provvedimenti eccessivamente limitativi della libertà personale122, che sarebbero, appunto, controproducenti. Nel caso delle persone anziane la volontà potrebbe non essere libera, perché condizionata dai disturbi cognitivi o mnemonici che non permettono di comprendere correttamente la realtà: la mancata nomina dell’amministratore di sostegno nel caso in cui ci sono i presupposti previsti da legge, lascerebbe la persona abbandonata ad uno stato di debolezza123.

Nel caso degli anziani, in particolare di coloro che soffrono di demenza senile, l’amministrazione di sostegno è una misura idonea a garantire un’adeguata tutela, perché l’interdizione potrebbe, addirittura, comportare l’esclusione e l’emarginazione dei soggetti dalla società124, risultando, addirittura, dannosa. L’amministrazione rappresenterebbe, invece, uno stimolo per l’anziano in quanto, oltre ad avere un interlocutore diretto con cui relazionarsi, ha la possibilità

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G. Buffone, La protezione giuridica dell’adulto incapace: l’anziano e

l’amministratore di sostegno. cit.

122 S. Patti, Senilità e autonomia negoziale della persona, cit. 123

S. Patti, Senilità e autonomia negoziale della persona, cit.

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di compiere direttamente gli atti e di assumere un ruolo centrale nelle scelte che direttamente lo riguardano.

Il giudice, quando nomina l’amministratore di sostegno, deve procedere nell’esclusivo interesse della persona beneficiaria e con particolare riferimento agli anziani, deve evitare che si possano manifestare determinate situazioni. L’anziano, infatti, potrebbe essere vittima del parassitismo sociale che si verifica quando soggetti senza alcuna attività lavorativa e senza inserimento sociale si approfittano degli anziani vulnerabili e utilizzano il loro patrimonio e le loro risorse economiche, del conflitto di interessi, cioè “situazioni di interesse vitale, di tipo patrimoniale”125 tra il soggetto designato e il beneficiario della tutela e in un’ultima ipotesi, del conflitto parentale, perché nella realtà familiare del soggetto anziano potrebbero esserci delle diatribe, dei conflitti, che causano la rottura delle relazioni126. In questi casi, è preferibile nominare un soggetto esterno, per evitare che l’azione dell’amministratore possa essere interrotta od ostacolata da queste lacerazioni interne. L’art. 408 del codice civile, infatti, dispone che il giudice tutelare debba procedere “con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario”. Per questo, proprio nel riguardo degli interessi del beneficiario, il giudice può nominare anche un soggetto differente da quelli indicati all’interno dell’art. 408 del codice: l’elenco non ha né un ordine preferenziale né un carattere esclusivo.

La caratteristica dell’amministrazione di sostegno è quella di poter essere modellato sulla persona beneficiaria della misura e nel caso della persona anziana il decreto di sostegno deve essere personalizzato. Il decreto, infatti, oltre ad indicare l’amministratore,

125 G. Buffone, La protezione giuridica dell’adulto incapace: l’anziano e l’amministratore di sostegno. cit.

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deve individuarne precisamente i compiti dell’amministratore e deve definire i limiti del beneficiario, separando quindi le attività di esclusiva competenza del rappresentante da quelle di competenza del tutelato127. All’amministratore può essere affidato il compito di rivolgersi agli Uffici pubblici; può essergli affidato il compito di svolgere ogni adempimento fiscale o amministrativo e può essere incaricato di stipulare contratti in nome del beneficiario, in via preventiva.

È importante, però, che il decreto e l’amministratore non escludano l’anziano dalle scelte che lo riguardano: la dignità dell’anziano deve essere “il vertice della protezione giuridica”128.

1.10 Conclusioni

L’istituto dell’amministrazione di sostegno rappresenta una “rivoluzione copernicana”129 nell’ambito della protezione degli incapaci perché abbraccia una visione solidaristica ed inclusiva del soggetto incapace, volta a premiare la restante capacità del soggetto, promuovendone l’autodeterminazione.

Il pregio maggiore della misura dell’amministrazione di sostegno è quello di non escludere ed emarginare il soggetto che non ha la piena capacità di intendere e di volere, ma di coinvolgerlo nelle scelte che direttamente lo riguardano lasciandogli il ruolo di assoluto protagonista. Per questo, l’amministrazione di sostegno ha ormai sostituito e fatto cadere quasi in desuetudine gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione che, a causa della loro rigidità,

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G. Buffone, La protezione giuridica dell’adulto incapace: l’anziano e

l’amministratore di sostegno. cit.

128 G. Buffone, La protezione giuridica dell’adulto incapace: l’anziano e l’amministratore di sostegno, cit.

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M. Massaro, Dieci anni di applicazione dell'amministrazione di sostegno; certezze

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hanno il demerito di provocare “la totale esclusione del soggetto dal

traffico giuridico e la sua alienazione dal contesto sociale”130.

L’amministrazione di sostegno è chiaramente uno strumento idoneo a garantire un’adeguata tutela alla persona anziana, anche se non è rivolto esclusivamente alla stessa: l’estrema elasticità e duttilità dell’istituto permettono di adeguarlo alle esigenze e alle difficoltà del beneficiario, al punto che gli stessi giudici possono applicare la disciplina in modo da garantire, nel miglior modo possibile, la tutela degli interessi del beneficiario, più che in qualsiasi altro istituto.

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M. Massaro, Dieci anni di applicazione dell'amministrazione di sostegno; certezze

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Capitolo 2