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I dati del bilancio per le attività diverse

Nel documento Il bilancio degli enti del Terzo settore (pagine 25-28)

Il bilancio fornisce informazioni funzionali anche alla verifica del superamento del test delle attività diverse. Ai nostri fini, basti ricordare, come già indicato in precedenza (si veda paragrafo 1.1.) che l’art. 5 del Cts dispone che un Ets svolge in via esclusiva o preva-lente le attività di interesse generale richiamate nell’articolo stesso. Tuttavia, il legisla-tore prevede che gli enti possano svolgere attività diverse, qualora queste risultino stru-mentali e secondarie in base alle indicazioni definite da un successivo ulteriore decreto ministeriale (art. 6 del Cts). Il già citato decreto 19 maggio 2021, n. 107 sulle attività diver-se (si veda paragrafo 6.4.) dispone che le attività diverdiver-se si considerano diver-secondarie diver-se:

i relativi ricavi non superano il 30% delle entrate complessive dell’ente del Terzo-settore; oppure

i relativi ricavi non superano il 66% dei costi complessivi dell’ente del Terzo settore.

Basta che una delle due condizioni sia soddisfatta.

L’art. 6 del decreto specifica anche che tra i costi complessivi rientrano:

i costi figurativi relativi ai volontari non occasionali (art. 17, co. 1 del Cts);

le erogazioni gratuite di denaro e le dismissioni gratuite di beni e servizi per il loro valore normale;

la differenza tra valore normale - configurazione di valore in questo contesto che per coincidere per chi scrive con il fair value della prassi contabile - di beni o ser-vizi acquistati ai fini dello svolgimentodell’attività statutaria e il costo effettivo di acquisto.

Nel caso in cui, quindi, l’ente opti per adottare il secondo criterio sopra individuato, sarà necessario dimostrare i risultati derivanti dalla misurazione dei “costi complessivi” per dimostrare la secondarietà delle attività diverse. Rinviando al capitolo 9 per ulteriori approfondimenti di natura contabile, appare utile anticipare un esempio che possa evi-denziare come i dati finanziari che emergono dal bilancio siano in ogni caso cruciali per consentire all’ente lo svolgimento di attività diverse in misura consentita dalle previsioni in essere.

24Il bilancio degli enti del Terzo settore1. Inquadramento normativo e centralità del bilancio

Esempio

L’Ets Alfa presenta per l’esercizio 2021 i seguenti dati finanziari lordi, già classificati come da Mod. B del decreto del Ministero e del lavoro delle politiche sociali del 5 marzo 2020:

A) Costi e oneri da attività di

interesse generale 1.000 A) Ricavi, rendite e proventi da

attività di interesse generale 600 B) Costi e oneri da attività

diverse 1.050 B) Ricavi, rendite e proventi da

attività diverse 1.550

C) Costi e oneri da attività di

raccolta fondi 40 C) Ricavi, rendite e proventi da

attività di raccolta fondi 130 D) Costi e oneri da attività

finanziarie e patrimoniali 30 D) Ricavi, rendite e proventi da

attività finanziarie e patrimoniali 90 E) Costi e oneri di supporto

generale 70 E) Proventi di supporto generale 20

2.190 2.390

L’ente non supera il test della secondarietà adottando il primo indicatore poiché i ricavi da attività diverse sono pari a circa il 64,9% delle entrate complessive, superando la soglia massima prevista del 30%:

Ricavi delle attività diverse (classe B dei proventi) = 1.550 = 64,9%

Entrate complessive (proventi totali) 2.390

L’Ets, tuttavia, ha svolto nell’esercizio la propria attività, in parte, grazie all’attività di volontari che hanno “donato” nell’esercizio 100h di prestazioni. Secondo una rilevazione del costo dell’attività dai contratti collettivi nazionali del lavoro per tale tipologia di lavoro emerge che il costo orario è pari a 8 per costi figurativi pari a 800. L’Ets, così facendo, supera il test di secondarietà applicando il secondo indicatore, in quanto il rapporto tra ricavi da attività diverse e costi complessivi non supera il 66%:

Ricavi delle attività diverse (classe B dei proventi) 1.550 Costi complessivi (costi contabili + costi extra-contabili d.m. 107/2019) 2.190 + 800

Tenuto conto di quanto sopra, il bilancio sicuramente costituirà l’elemento di riferimento per la identificazione dei suddetti valori.

In particolare, rinviando ancora all’esame del testo per una lettura più completa degli schemi di bilancio, sarà possibile misurare i ricavi derivanti dalle attività diverse dai ricavi iscritti nell’area B del rendiconto gestionale così come, anche se si resta in attesa chiarimenti di prassi sul punto, i proventi delle attività finanziarie e patrimoniali di cui all’area D dovrebbero essere esclusi dai ricavi da attività diverse. Attenzione, poi, dovrà essere posta dall’Ets a seconda del parametro che intenda adottare ai fini del test di

“secondarietà”.

Nel caso in cui l’ente intenda optare per il 30% delle entrate complessive, queste sa-ranno identificabili con il totale dei proventi e dei ricavi dello schema di rendiconto ge-stionale (rendiconto per cassa) di cui al Modello B dell’Allegato 1 del d.m. 5 marzo 2020.

= 51,8%

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I “costi complessivi” rilevanti nel caso in cui si opti per il parametro del 66% sono, quindi, determinabili come la somma del “Totale oneri e costi” iscritti nel rendiconto gestionale (o per cassa) a cui si vengono a sommare i costi figurativi “extracontabili” indicati dal decreto interministeriale e dal d.m. 5 marzo 2020.

La delicatezza del calcolo appare in tutta la sua evidenza se si considera che il mancato superamento dei limiti per due esercizi consecutivi porta alla cancellazione dell’ente dal Runts. Nello specifico art. 4 del decreto 19 maggio 2021, n. 107 dispone, al riguardo, che:

nel caso di mancato rispetto dei, l’Ets è tenuto ad effettuare apposita segnalazione entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio all’Ufficio del Registro unico naziona-le territorialmente competente o alla rete associativa nazionanaziona-le che svolta attività di autocontrollo (art. 93, co. 5 del Runts);

laddove ciò si verifichi, l’Ets deve “recuperare” nell’esercizio successivo la percen-tuale eccedente del rapporto tra attività diverse e attività di interesse generale (si veda approfondimento della Tabella successiva);

l’Ets che non riesce a recuperare la suddetta percentuale od omettere di comunica-re tale superamento è cancellato dal Registro dall’Ufficio del Registro unico nazio-nale territorialmente competente.

Tabella – Il superamento dei limiti di cui alle attività diverse

Il decreto ministeriale copre anche il tema degli obblighi e delle sanzioni derivanti dal superamento dei limiti sopra indicati. Nello specifico, è previsto che l’Ets che supera i predetti limiti debba segnalare tale superamento all’Ufficio del Registro unico nazionale competente per territorio ed eventualmente alla rete associativa nazionale a cui aderisce, nel caso in cui questa eserciti attività di autocontrollo ai sensi dell’art. 93, co. 5 del Cts.

Nell’esercizio successivo l’Ets dovrà “recuperare”, rientrando per una percentuale almeno pari al superamento. Per cui, ad esempio, un Ets che nell’esercizio abbia rilevato entrate da attività diverse pari a 35 su entrate complessive pari a 100, superando del 5% il limite previsto, nell’esercizio successivo dovrà presentare, a fronte di entrate complessive pari a 120, attività diverse pari al massimo a 30 (120*0,30 – 120*0,05).

In caso di sforamento dei limiti per due esercizi consecutivi, l’Ufficio del Registro nazionale competente per territorio dispone la cancellazione dell’ente coinvolto dal Runts.

Fonte: Cndcec (2021), Riforma del Terzo settore: elementi professionali e criticità applicative, Aggiornata al 28 luglio 2021, par. 1.4.

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