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Quote associative

Nel documento Il bilancio degli enti del Terzo settore (pagine 185-188)

Parte III  - Principi Contabili

RENDICONTO GESTIONALE Costi e proventi figurativi*

11.  Altre tematiche

11.1.  Quote associative

È banale osservare che le quote associative o gli apporti dei fondatori sono un elemento tipico delle realtà non profit. Per tramite delle quote e degli apporti, associati e fondatori supportano l’ente nel perseguimento della propria missione.

Il Glossario del d.m. 5 marzo 2020 ricorda che “le quote associative o apporti ancora dovuti sono gli importi esigibili da parte dell’ente nei confronti di associati o fondatori a fronte di quote associative o apporti dei soci fondatori”.

Un tema di rilievo nell’ambito della contabilizzazione delle quote consiste nel verificare se queste debbano essere rilevate secondo un principio di competenza o di cassa. Pre-liminarmente è utile osservare che molte associazioni, soprattutto di grandi dimensioni, presentino un buon numero di soci morosi. Per prassi, molte realtà collegano l’esercizio del diritto di voto al regolare versamento delle quote e/o la decadenza dallo status di associato nel momento in cui la morosità supera un determinato periodo di tempo.

A livello di bilancio troviamo nell’attivo patrimoniale la voce A) “quote associative o apporti ancora dovuti” e nel passivo patrimoniale la voce AI “fondo dotazione dell’ente”, definito dal Glossario del d.m. 5 marzo 2020 come “il fondo di cui l’ente del Terzo settore può disporre al momento della sua costituzione”.

Contestualmente nella classe A inerente alle attività di interesse generale del rendiconto gestionale è presente la voce A1) “Proventi da quote associative e apporti dei fondatori”.

Ciò rende evidente che il Minlavoro abbia in mente una contabilizzazione tale per cui gli apporti versati, rilevati nell’attivo, impattino sul fondo di dotazione del patrimonio netto, lasciando traccia del patrimonio a disposizione, mentre le quote associative o fondative periodiche impattino nel rendiconto gestionale, lasciando traccia nell’attivo patrimoniale delle eventuali quote dovute.

Il principio contabile nazionale ha, poi, integrato il disposto desumibile degli schemi sia dal punto di vista dell’analisi della sostanza delle operazioni di versamento quote o apporti sia dal punto di vista della tecnica contabile applicabile.

Sintetizzando quanto sopra riportato, il paragrafo 27. dell’OIC 35 dispone che le quote associative e gli apporti da soci fondatori ricevuti nel corso dell’esercizio sono iscritti in contropartita al:

a) Patrimonio netto nella voce AI “Fondo dotazione dell’ente”, quando le quote o gli apporti fanno riferimento alla dotazione iniziale dell’ente;

184Il bilancio degli enti del Terzo settore11. Altre tematiche

b) Rendiconto gestionale nella voce A1) “proventi da quote associative e apporti dei fondatori” negli altri casi, per esempio con riferimento alle quote annuali. Tuttavia, chiarisce il principio contabile, nel caso in cui vi sia evidenza che la natura della transazione è il rafforzamento patrimoniale dell’ente (per es., apporti per ricapita-lizzazione), l’iscrizione trova come contropartita il patrimonio netto178.

Ciò detto, il principio contabile aggiunge al paragrafo 28 che: “i “proventi da quote as-sociative e apporti dei fondatori” sono rilevati nel rendiconto gestionale nell’esercizio in cui sono ricevuti o dovuti”. Tale previsione consente, di fatto, di adottare un criterio articolato sulla competenza economica anziché un criterio articolato sulla cassa, ossia sul ricevimento effettivo delle quote; in quest’ultimo caso, la voce dell’attivo patrimo-niale dedicata ai “crediti” verso associati e fondatori non si movimenterà mai in quanto, a fronte dell’iscrizione del provento, utilizzeremo la posta patrimoniale cassa o banca conto corrente, a seconda della modalità con cui la quota o l’apporto sono ricevuti:

CIV) Disponibilità liquide a A1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori ...

Si ritiene che l’ente debba inserire nella relazione di missione al primo punto la tecnica di rilevazione delle quote per poter fornire dati intellegibili.

178 L’integrazione dell’OIC 35 costituisce un’applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla for-ma (substance over form), meglio definito a livello di principi contabili societari, come “rappresentazione so-stanziale (sostanza dell’operazione o del contratto)”. I paragrafi 25-28 dell’OIC 11 a tale riguardo riportano che:

“25. L’articolo 2423-bis, co. 1, n. 1-bis, del codice civile prevede che: “la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto”.

26. A tale postulato generale si è conformata l’elaborazione dei principi contabili da parte dell’OIC. Le definizioni, le condizioni richieste per l’iscrizione o la cancellazione degli elementi di bilancio, i criteri di valutazione, conten-gono i parametri principali attraverso i quali l’attento esame dei termini contrattuali delle transazioni conduce alla loro rilevazione e presentazione in bilancio tenuto anche conto del postulato generale della rappresentazione sostanziale.

27. Pertanto, la prima e fondamentale attività che il redattore del bilancio deve effettuare è l’individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni e il loro confronto con le disposizioni dei principi contabili per accertare la correttezza dell’iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici. Si richiamano in proposito le definizioni di credito e di debito e, ove previsto, il requi-sito del trasferimento dei rischi e benefici”. Si veda: OIC (2018), OIC 11, Finalità e postulati del bilancio d’esercizio, parr. 25-28. Per ulteriori approfondimenti sul tema, si veda anche: CASÒ M. (2018), OIC 11: importanti chiarimenti in materia di rappresentazione sostanziale, di continuità aziendale e di rilevanza, Rivista dei dottori commercialisti, anno 2018, 69, n. 2, 197-203.

185Il bilancio degli enti del Terzo settore11. Altre tematiche Esempio – Contabilizzazione delle quote associative

L’Ets Alfa ha 120 soci, i quali versano all’ente una quota annuale di 10.

I soci si sono iscritti il 1° gennaio dell’esercizio t.

La quota fornisce l’adesione all’ente per un periodo temporale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

La quota deve essere versata entro fine anno.

I soci morosi per più di 12 mesi sono cancellati dall’organizzazione.

Per esercitare il diritto di voto, occorre essere in regola con i versamenti.

Sino all’esercizio t-1, tutti i soci hanno versato regolarmente la propria quota.

Nell’esercizio t hanno versato la propria quota 80 soci.

Adottando il criterio per competenza avremmo:

nel corso dell’esercizio:

CIV) Disponibilità liquide (SP) a A1) Proventi da quote associative (RG) 800 a fine esercizio:

A) quote associative ancora dovute

(SP) a A1) Proventi da quote associative (RG) 400

Nell’esercizio t+1 in sede di assemblea per l’approvazione del bilancio dell’esercizio t, 35 soci versano il pagamento per l’annualità t

CIV) Disponibilità liquide (SP) a A) quote associative ancora dovute 350

Il 30 giugno dell’esercizio t+1, i soci morosi iscritti al 1° gennaio dell’esercizio t non hanno ancora versato la propria quota:

A7) Oneri diversi di gestione (RG) a A) quote associative ancora dovute (SP 50

Adottando il criterio per cassa avremmo:

nel corso dell’esercizio:

CIV) Disponibilità liquide (SP) a A1) Proventi da quote associative (RG) 800 Nell’esercizio t+1 in sede di assemblea per l’approvazione del bilancio dell’esercizio t, 35 soci versano il pagamento per l’annualità t

CIV) Disponibilità liquide (SP) a A) quote associative ancora dovute (SP) 350

186Il bilancio degli enti del Terzo settore11. Altre tematiche

Anche dal semplice esempio fornito nella tabella si evince che il criterio per competenza può risultare contestualmente sia potenzialmente più fedele ad una rappresentazione della posizione patrimoniale e finanziaria dell’ente sia più complesso da gestire179. L’ente, quindi, deciderà quale criterio adottare sulla base della propria esperienza e sulla base del criterio che reputa più adeguato a fornire una situazione coerente con la realtà.

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