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I principi contabili dell’Organismo Italiano di Contabilità

Nel documento Il bilancio degli enti del Terzo settore (pagine 44-47)

determinazione del patrimonio minimo

2.  Norme legislative e tecniche per la redazione  del bilancio: la casa dei principi contabili

2.3.  I principi contabili dell’Organismo Italiano di Contabilità

Il compito “istituzionale” di disciplina del bilancio non si può, peraltro, ritenere concluso con la pubblicazione della “modulistica” da parte del Ministero competente.

Il Regolamento, seppur sia uno strumento più elastico e flessibile del testo di legge di fonte primaria, non può trattare in modo esaustivo le problematiche tecniche esistenti, sia in quanto la delega del Cts si riferisce alla “sola” modulistica e non al trattamento contabile degli eventi ed operazioni ricorrenti, sia in quanto tale compito è svolto soli-tamente nel nostro contesto normativo da appositi tavoli tecnici ministeriali o enti terzi, capaci di coinvolgere le diverse “anime” interessate alla materia.

Nonostante il d.m. del 5 marzo 2020 “indirizzi” naturalmente verso talune soluzioni con-tabili, è importante che vi siano appositi “principi contabili”, in grado di definire una prassi generalmente riconosciuta nel settore, così da poter rendere i bilanci maggior-mente comparabili tra di loro e garantire trasparenza alle informazioni finanziarie. Il pri-mo tentativo a livello nazionale è stato, peraltro, a suo tempo (2011-2012) compiuto dal Tavolo tecnico di Agenzia per il Terzo settore, Cndcec e OIC (in seguito anche “Tavolo tecnico”), che ha cercato di condividere anche con un due process di coinvolgimento dei soggetti non presenti direttamente nel Tavolo, le migliori prassi prima di determinazione dei postulati di bilancio56 e, poi, di contabilizzazione delle erogazioni liberali57.

La previsione di principi contabili è adesso, di fatto, richiamata dal Minlavoro stesso, laddove si prevede nell’Allegato 1 del decreto del 5 marzo 2020 che: “[l]a predisposizio-ne del bilancio d’esercizio degli enti di cui all’art. 13, comma 1 del decreto legislativo n.

117/2017 è conforme alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli articoli 2423 e 2423-bis e 2426 del codice civile e ai

56 Si veda: Agenzia per il Terzo settore, Cndcec, OIC (2012), Principio contabile nazionale per gli enti non profit n.

1, Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non profit. Per un commento al documento, si veda anche: Antonelli V. (2011), Il nuovo principio contabile per enti `non profit’, Contabilità finanza e controllo, 34(8/9), 643-656.

57 Si veda: Tavolo tecnico per l’elaborazione dei principi contabili per gli enti non profit / Agenzia per il Terzo settore, Cndcec, OIC (2012), Bozza di Principio contabile nazionale per gli enti non profit n. 2, L’iscrizione e la valutazione delle liberalità nel bilancio d’esercizio degli enti non profit. Sul tema, si veda anche: Kunz A. (2004),

<Nessun collegamento intersecante>, Padova, Cedam.

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principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli enti del Terzo Settore”.

Il sopra richiamato testo definisce alcuni elementi essenziali da cui muovere per com-prendere ruolo e funzione dei principi contabili nell’ambito della normativa del bilancio degli Ets.

Il primo nodo da sciogliere non poteva che essere rappresentato da un’analisi giuscon-tabile sull’applicazione alla situazione in parola dell’art. 3, co. 2 del Cts secondo il quale

“[p]er quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione”. Si tratta, in sostanza, di comprendere i limiti entro cui considerare “attivo” il richiamo e le modalità con cui relazionarsi con lo stesso. I principi contabili “societari” sono, infatti, applicabili “in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità ci-viche, solidaristiche e di utilità sociale”. Ciò significa, conseguentemente, che l’adozione di comportamenti contabili difformi rispetto alle previsioni codicistiche delle imprese è giustificabile con una diversa finalità informativa del bilancio che porta ad avere so-luzioni specifiche per le realtà in esame. Tali soso-luzioni sono identificabili dai principi contabili nazionali emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (da ora in avanti anche

“OIC”), quale soggetto deputato all’emanazione dei principi contabili nazionali italiani (standard setter)58.

Se ne evince che, laddove OIC non disponga alcunché di specifico, gli Ets dovrebbero applicare le medesime disposizioni di bilancio del codice civile. A questo scopo nel feb-braio 2022 OIC ha emesso l’OIC 35 Principio Contabile ETS (in seguito anche “OIC 35”).

A sintetizzare il concetto sopra espresso interviene il principio contabile medesimo per il quale: “[g]li enti del Terzo Settore, pertanto, osservano le regole, di rilevazione e valu-tazione, contenute nei principi contabili nazionali OIC ad eccezione delle previsioni

spe-58 Si consideri che la “formalizzazione” di ruolo e funzione dell’OIC, costituitosi nel 2003, è di fatto avvenuta con la Legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del decreto legge 91/2014, la quale ha introdotto gli artt. 9-bis e 9-ter del d.lgs. 38/2005. In particolare, il co. 1 dell’art. 9-bis – Ruolo e funzioni dell’Organismo Italiano di Contabilità recita che: “[l]’Organismo Italiano di Contabilità, istituto nazionale per i principi contabili:

a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;

b) fornisce supporto all’attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;

c) partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l’International Accounting Standards Board (IASB), con l’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi contabili di altri paesi.

Con riferimento alle attività di cui alle a), b) e c), si coordina con le Autorità nazionali che hanno competenze in materia contabile”.

44Il bilancio degli enti del Terzo settore2. Norme legislative e tecniche per la redazione del bilancio

cifiche previste dal presente principio. Per gli schemi di bilancio e l’informativa valgono le disposizioni del decreto ministeriale e laddove necessario, in relazione alla tipologia o complessità delle operazioni dell’ente, sono riportate le informazioni previste dai principi contabili OIC per quelle operazioni”59.

Anche i revisori saranno quindi chiamati a verificarne il rispetto per poter esprimere un giudizio sulla capacità del bilancio di fornire una rappresentazione veritiera e corretta dello stato di salute aziendale.

Chiaro che, sempre per chi scrive, un ruolo centrale ai fini della rappresentazione ade-guata dei risultati “finanziari” sarà svolto non solo dai principi contabili, ma anche dalla diffusione delle corrette prassi applicative presso gli operatori. I principi contabili sono documenti articolati su principi generali e sarebbe sbagliato considerare gli stessi come fonti manualistiche. La creazione di prassi consolidate completa, di fatto, la “casa dei prin-cipi contabili” che dovrebbe essere considerata come riferimento delle fonti normative e tecniche da considerare per la redazione del bilancio degli Ets (si veda Tabella che segue).

Tabella – La “casa dei principi contabili degli Ets”

Codice del Terzo settore

Decreto Minlavoro 5 marzo 2020

Principi contabili OIC

Prassi operative e di settore

La creazione di strumenti applicativi, in effetti, appare essenziale in una prima fase di in-troduzione delle disposizioni, soprattutto per un ambito come il Terzo settore, abituato sino ad oggi a poter godere di una flessibilità quasi assoluta in materia, in cui il bilancio sia risente delle diverse norme applicabili in ambito civilistico sia, allo stesso tempo, determina comportamenti gestionali e fiscali conseguenti.

59 Si veda: OIC (2022), OIC 35 Principio contabile Ets, par. 4

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In questo contesto, serve ricordare che OIC sino a questo momento si è concentrato solo sui bilanci redatti in forma “ordinaria” per competenza economica. A spiegarne il motivo è anche in questo caso lo stesso standard setter che nelle Motivazioni alla base delle decisioni assunte del principio contabile afferma che “[s]i è deciso di dare priorità a tali enti perché saranno assoggettati alla revisione legale dei conti a partire dai bilanci dell’esercizio 2021”. Ciò detto, anche gli Ets che adottano il bilancio semplificato per cas-sa (opzione concescas-sa dall’art. 13, co. 2 del Cts agli Ets con componenti positivi inferiori ai 220.000 euro) possono guardare con interesse al principio contabile, stante che il d.m. 5 marzo 2020 stesso indica che la redazione del rendiconto per cassa è “ispirata” ai prin-cipi e ai criteri del bilancio “ordinario”, in quanto applicabili.

Nel documento Il bilancio degli enti del Terzo settore (pagine 44-47)