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Valutazione iniziale

Nel documento Il bilancio degli enti del Terzo settore (pagine 151-154)

Parte III  - Principi Contabili

OIC 35  Principio Contabile Ets

8.3.  Le disposizioni del principio contabile  dell’Organismo Italiano di Contabilità

8.3.2.  Valutazione iniziale

Il paragrafo 16 dell’OIC 35 esordisce affermando che “[l]e transazioni non sinallagmati-che … danno luogo all’iscrizione in bilancio di attività rilevate al fair value alla data di acquisizione”155.

Osservato che esistono apposite previsioni fiscali al fine di definire il valore deducibile o detraibile del donante156, la prospettiva dell’Ets, in qualità di beneficiario della liberalità, dovrebbe essere quella di iscrivere il bene donato al fair value esistente alla data in cui è riferibile la rilevazione in bilancio157, stante che il riferimento di cui all’art. 3, co. 2 del

soluzione si verifica diritto (1517) quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola risolutiva” (art. 1456 c.c.).

155 Il successivo paragrafo 17 prevede che “[i]n contropartita all’iscrizione in bilancio delle attività sono rilevati dei proventi nel rendiconto gestionale…”. La contabilizzazione delle transazioni non sinallagmatiche sarà esami-nata nei successivi paragrafi.

156 L’art. 83, co. 1 del Cts recita che: “[d]all’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. L’importo di cui al precedente periodo è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l’erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato.

La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. (69)”.

157 Il co. 2 del sopra citato art. 83 del Cts afferma che: “[l]e liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, da persone fisiche, enti e società sono de-ducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d’imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità di cui ai commi 1 e 2. Il decreto ministeriale del 28 novembre 2019 riporta, quindi, che:

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CTS dovrebbe prevedere un utilizzo per analogia delle previsioni contenute nei principi contabili nazionali delle società158.

Un esame approfondito del concetto più volte menzionato di fair value porterebbe lon-tano159. I principi contabili internazionali definiscono il fair value come: “il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazio-ne”160. In sostanza ed estrema sintesi, si tratta in una prospettiva valutativa di un valore normale di mercato, ancorché determinato su basi convenzionali definite nei principi contabili medesimi.

In linea teorica, quindi, Il fair value identifica l’ipotetico prezzo di cessione (“exit price”), ossia il valore attribuito al bene da soggetti terzi all’impresa. Il fair value dovrebbe esse-re un valoesse-re basato su “input osservabili” e, quindi, verificabile.

Non si incontrano grandi problemi nelle erogazioni liberali in denaro: il fair value è rap-presentato dall’importo stesso ricevuto in donazione. Non sempre semplice, invece, è

• l’ammontare della detrazione o deduzione è misurata in funzione del “valore nomale” del bene donato, laddo-ve con valore normale in termini generali si intende, ai sensi dell’art. 9 del dPr n. 917 del 1986 (TUIR), “l prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi“;

• nei casi di beni strumentali, il valore normale è dato dal residuo valore fiscale all’atto del trasferimento;

• nei casi in cui la donazione interessi i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impre-sa, nonché materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, l’ammontare deducibile è determinato con riferimento al minore tra il valore normale e il valore determinato ai sensi dell’art. 92 del TUIR.

Si vedano anche: Servidio S., (2020), Nuove regole per le donazioni in natura agli enti del Terzo settore, in Coope-rative, Enti non profit, Wolters Kluver, n. 4/2020; Manfredonia M, Sepio G. (2020), Beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, Nt+Plus, Il Sole 24 Ore, disponibile a: https://

ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/donazioni-terzo-settore-agevolazioni-non-cumulabili-AD3W5Td?refresh_ce=1.

158 Si veda: OIC (2016), OIC 16, Immobilizzazioni materiali, par. 47.

159 Per una breve analisi dell’introduzione nel panorama normativo nazionale del fair value, mi sia concesso di citare: Pozzoli M. (2000), Nota esplicativa in: CNDC-IASC, “Principi contabili internazionali IAS 2000”, Milano, Il Sole 24 Ore.

160 Si veda: IASB (2011), IFRS 13 Valutazione del fair value, Appendice A Definizione dei termini, introdotto nel panorama giuridico dell’Unione Europea per tramite del Regolamento (UE) n. 1255/2012 dell’11 dicembre 2012. Il concetto di fair value è stato sistematizzato dallo IASB, che antecedentemente ne prevedeva una trattazione arti-colata a livello di singoli principi contabili applicativi, nel 2011. Con la pubblicazione dello standard, la definizione di fair value contenuta nello standard è stata rivisitata alla luce della post implementation review posta in essere dallo IASB, al fine di eliminare alcune incongruenze e ambiguità sorte nell’applicazione del concetto generale alle singole situazioni. Si veda: DEZZANI F., BUSSO D., BIANCONE P. (2020), IAS/IFRS, Milano, IPSOA, 5ed, cap. 39.

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ricavare il valore “fair” di un elemento non monetario. Ai nostri fini, può essere utile riferirsi alla “fair value hierarchy” dell’IFRS 13, articolata sul seguente sistema a tre livelli:

la migliore evidenza del fair value sia data dalla presenza di un accordo vincolante di vendita;

se non esiste un accordo vincolante, è richiesto di verificare l’esistenza di un prezzo di mercato in un mercato attivo;

in ultimo (iii), in mancanza di tali input, il fair value può essere stimato in base alle migliori informazioni disponibili come “l’ammontare che la società potrebbe otte-nere, alla data di riferimento del bilancio, dalla vendita dell’attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili”161. È utile, anche in un contesto non profit, osservare che solitamente la prassi esclude dal concetto di “parti consape-voli e disponibili” le cosiddette parti correlate, ossia quei soggetti che, in virtù dei loro rapporti con la società, potrebbero concludere le operazioni effettuate con la stesse a condizioni non di mercato162.

Non sempre è possibile addivenire ad una misurazione “reale” del fair value di un ele-mento. Rari sono, infatti, i casi in cui si possa fruire alla data di redazione del bilancio di un accordo vincolante di vendita che approssimi adeguatamente il fair value di un ele-mento. Potremmo, peraltro, avere un accordo vincolante ritenuto particolarmente basso (e che per tale ragione non è stato accettato); in tale circostanza, l’accordo non necessa-riamente riflette il valore equo di un elemento.

Il mercato immobiliare è il classico esempio di mercato attivo. In altre circostanze, so-prattutto per le immobilizzazioni immateriali, non è reperibile alcun mercato attivo.

In ultimo, in assenza di input osservabili (tecniche (i) e (ii) di cui sopra), il redattore di bilancio dovrebbe addivenire alla misurazione del fair value per mezzo di una tecnica valutativa (mark-to-market). Tali misurazioni, dotate di una maggiore discrezionalità ri-spetto alle precedenti, non sempre pervengono a valori che possono essere considerati attendibili.

161 Si veda: OIC, OIC 9 (2016), Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e im-materiali, par. 17.

162 L’art. 2427 c.c.. dispone che “[a]i fini dell’applicazione del primo comma, numeri 22-bis) e 22-ter), e degli articoli 2427-bis e 2428, terzo comma, numero 6-bis), per le definizioni di “strumento finanziario”, “strumento finanziario derivato”, “fair value”, “parte correlata” e “modello e tecnica di valutazione generalmente accettato” si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea”. In particolare, il riferimento defi-nitorio di “parte correlate” è rinvenibile nello IAS 24, Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate.

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Figura - La determinazione quantitativa del fair value

accordo vincolante di vendita

prezzo di mercato in un mercato attivo

Valore mark-to-market

Impossibilità di ricavare il fair value dell’elemento

Se non reperibile

Se non reperibile

Se non reperibile

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