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I pionieri dell’iter di informatizzazione elettorale hanno, da sempre, sostenuto che una procedura di espressione del suffragio automatizzata sia in grado di soddisfare un ampio ventaglio di prerogative. Si parla di “facilitazione in concreto delle modalità di espressione del voto (intesa come possibilità di esprimere correttamente il proprio suffragio da parte dell’elettore), di velocizzazione e certezza dei dati in sede di scrutinio ed infine, e più in generale, di rinnovamento della vita pubblica e di semplificazione dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione” . 261

Per quanto concerne la facilitazione delle modalità di esercizio del suffragio, è necessario partire dal presupposto che attraverso la procedura di e-voting si esclude la presenza della scheda cartacea. Tale constatazione non solo (e come vedremo di seguito) consente di arginare completamente il contenzioso inerente la “leggibilità e l’eventuale interpretazione

dell’intenzione di voto dell’elettore” 262, ma attenua

primariamente le problematiche inerenti l’identificazione dell’elettore in ragione di segni (più o meno impropri) apposti sulla scheda elettorale. Infatti, il d.P.R n. 361/1957 ex artt. 58 e 70, sancisce espressamente il divieto di apporre sulla scheda elettorale segni estranei di riconoscimento, pena la nullità del voto espresso. Tuttavia è opportuno rilevare che, il voto cartaceo

A. Sarais, op. cit., p. 33.

261

Ivi, p. 35.

consente di risalire surrettiziamente all’identità del votante anche qualora l’elettore sia chiamato ad esprimere una pluralità di scelte (si veda, per esempio, il caso dei voti disgiunti o di preferenza), oppure qualora ricorra a particolari “modalità di combinazione del voto (per esempio, esprimendo prima il nome piuttosto che il cognome del candidato, scrivendo in corsivo piuttosto che in stampatello, esprimendo le preferenze secondo

una particolare sequenza)” 263. Si noti come, in queste suddette

ipotesi, la potenziale lesione della segretezza del voto si materializzi ricorrendo ad una sommatoria di azioni del tutto possibili e lecite, che tuttavia facilitano la possibilità di risalire -in maniera artificiosa- all’identità dell’elettore. La prevalente giurisprudenza 264 accoglie il principio del favor voti; ne consegue che il voto verrà annullato solo se si accerterà in modo inequivocabile ed inoppugnabile:

-

l’anomalia espressiva del voto;

-

nonché la premeditazione dell’elettore nel rendere riconoscibile (volontariamente) l’espressione della propria preferenza.

Queste problematiche, come precedentemente anticipato, (grazie al voto elettronico) risultano bypassate; segnatamente, essendo il dato elettorale immateriale, per l’elettore risulterà impossibile ricorrere alle suddette combinazioni al fine di

Cfr.: A. Sarais, op. cit., p. 33.

263

Cfr.: ex pluribus: sentenza n. 286/1994, TAR Sardegna; sentenza n.

264

palesare la propria espressione del suffragio. Altro aspetto ampiamente dibattuto riguarda la possibilità, per il votante, di esprimere la propria preferenza esibendo la scheda bianca. In effetti, “nelle democrazie mature i comportamenti dell’elettore riguardo le votazioni possono essere di tre tipologie:

1. astensione dal voto (il cittadino mostra una volontà di non interessamento alle elezioni e non va a votare);

2. adesione efficace alla consultazione (l’elettore va a votare ed esprime validamente il suo voto);

3. adesione inefficace alla consultazione (l’elettore si reca alle urne, ma non assegna il proprio voto a nessuno dei candidati, astenendosi dal voto -scheda bianca- o annullando la scheda con segni impropri -scheda nulla)” . 265

Anche in questo caso, il sistema di e-voting consente di arginare il problema dell’annullamento del voto per errore materiale o per espressione di volontà poco chiara, escludendo la natura intenzionale della condotta posta in essere dall’elettore. Questa rilievo si fonda sul fatto che i software utilizzati per i sistemi di e- voting consentono all’elettore di esercitare il proprio diritto di 266

voto secondo un aut-aut: o aderendo efficacemente alla

A tal proposito: E. Bettinelli, op. cit., p. 19.

265

Segnatamente “il votante trova nel sistema un’accoglienza friendly e le sue

266

azioni vengono inserite in un percorso a tappe obbligatorie, in cui il passo- adempimento successivo equivale a conferma di quello precedente, fino alla valida registrazione del voto che conclude il percorso virtuale, in cui quindi l’elettore viene assistito in ogni fase del sistema, senza possibilità di errore”. A tal proposito: A. Sarais, op. cit., p. 35.

consultazione ed esprimendo la propria preferenza, o aderendo alla consultazione ma in modo inefficace, presentando la scheda bianca. Difatti, abbracciando l’interpretazione dottrinale secondo cui anche il voto con scheda bianca integra un comportamento rilevante riferibile all’elettore, è stata postulata la necessità che questo orientamento possa avere una dimensione anche nel sistema di votazione elettronica.

Prendendo in esame, invece, il miglioramento dello scrutinio e l’impossibilità di brogli manuali, si può rilevare che il sistema di e-voting (grazie all’utilizzo di software appositamente programmati) “permette un rapido e preciso calcolo dei risultati elettorali, operando in maniera automatizzata ed assolutamente esatta, le operazioni matematiche di somma e aggregazione dei singoli dati parziali per giungere al dato finale” 267. Infatti, nonostante il comportamento doloso dei componenti del seggio possa comunque vanificare ogni strumento di controllo prestabilito dal legislatore, fintanto che la procedura elettorale (segnatamente le operazioni di scrutinio) sarà affidata ad esseri umani, risulterà più facile registrare (per dolo o per colpa) errori di conteggio o brogli elettorali. Inoltre il sistema di votazione elettronica, non solo asseconda l’esigenza di celerità della comunicazione dei dati elettorali (garantendo che i risultati siano disponibili in termini ristretti ed in tempo reale), ma soddisfa anche la garanzia di trasparenza sottesa allo stesso scrutinio. Infatti “quando i dati non vengono diffusi in tempi ragionevoli si può dubitare che ci sia stato qualcosa sotto e che il

A. Sarais, op. cit., p. 35.

tempo tra lo scrutinio e la conoscenza degli esiti elettorali possa essere utilizzato per interferenze illecite” 268. A tal proposito, anche in caso di voto tradizionale cartaceo, la disciplina prevede che le operazioni di scrutinio avvengano entro termini appropriati in considerazione della necessità di assecondare le esigenze di comunicazione ed informazione tipiche delle società moderne 269. Ed è proprio su quest’ultima considerazione che riposa il comportamento dei mass-media, i quali al fine di ottenere i risultati delle votazioni in tempi ragionevoli (quantomeno per quanto concerne i risultati provvisori, dato che quelli definitivi verranno proclamati ex post dall’autorità giudiziaria), hanno iniziato a rivolgersi ad istituti specializzati per ottenere -in anteprima- i cc.dd. exit-poll.

Quanto alla necessità di rispettare la mobilità degli elettori, si può osservare che nell’ottica di assecondare una prassi (sempre più crescente) che vede i cittadini spostarsi da un luogo all’altro, per varie esigenze e con molta più frequenza rispetto al passato, il voto elettronico si pone come incentivo rispetto ad una maggior affluenza ai seggi. Questo perché, non solo si evita di porre il cittadino-elettore difronte ad un bivio, dato dalla necessità di “bilanciare due interessi contrapposti, quello di andare a votare, piuttosto che quello di trascorrere il weekend lontano da casa” ; ma si agevola anche l’effettivo esercizio del 270

A. Sarais, op. cit., p. 36.

268

Sono fatte salve le ipotesi in cui si richieda l’applicazione di misure

269

suppletive atte a superare l’inerzia dello scrutinio (si pensi per esempio al d.P.R. n. 361/1957 ex articolo 73), nonché le cause di forza maggiore.

A. Sarais, op. cit., p. 37.

diritto di voto per gli elettori che non possono recarsi personalmente ai seggi. Si pensi a coloro che hanno problemi di deambulazione, o a coloro che sono degenti in ospedali, o che si trovano nelle carceri, etc. Solitamente, in questi specifiche circostanze, vengono predisposte modalità di esercizio dell’elettorato attivo ad hoc . In tale ottica, la previsione di un 271

sistema di e-voting 272 non solo arginerebbe la necessità di predisporre chioschi itineranti, ma (in ragione della possibilità di individuare la residenza anagrafica dell’elettore, ricorrendo al sistema di voto elettronico) si assicurerebbe “una maggiore effettività dell’esercizio del diritto e una uguaglianza sostanziale con gli altri elettori appartenenti alla stessa circoscrizione anagrafica di residenza” . 273

Tutti i vantaggi sopra elencati consentono di semplificare l’iter elettorale in toto, adeguandolo alle incombenti esigenze di modernizzazione e producendo due macro-effetti: in primis la riduzione dei costi; in secundis la maggiore efficienza della macchina elettorale. Infatti, attraverso l’e-voting, non solo si prevede l’eliminazione delle procedure di gestione delle schede

Ad esempio si possono allestire seggi speciali (magari anche per un

271

numero circoscritto di elettori), oppure il presidente del seggio (insieme agli scrutatori) si reca personalmente presso la struttura ove risiede l’elettore impossibilitato a recarsi direttamente al seggio di appartenenza.

Ovviamente quando parliamo, in generale, di e-voting facciamo

272

riferimento a sistemi di voto basati sull’utilizzo di computer, mediante i quali l’elettore può esprimere personalmente la propria preferenza; o (ancora più nello specifico e nell’ottica di abbracciare in modo ancora più forte lo sviluppo tecnologico) di i-voting o home-voting, grazie al quale la partecipazione attiva all’iter democratico supera ogni confine spazio- temporale.

A. Sarais, op. cit., p. 38.

cartacee , ma anche uno snellimento dell’iter di identificazione 274

informatizzata dell’elettore. Come è noto, l’identificazione dei votanti avviene tramite le liste elettorali stanziate presso i seggi; attraverso le schede elettorali è possibile individuare i soggetti titolari dei diritti politici, così da accertarne la concreta legittimazione al voto. Nel caso di e-voting, l’iter di informatizzazione andrebbe a gravare anche sulle stesse liste elettorali, che continuerebbero comunque a svolgere la propria essenziale funzione (di cui sopra 275), garantendo però una gestione più efficiente delle stesse. Si noti che un modello di identificazione elettronica dell’elettore vanificherebbe l’utilizzo di una tessera elettorale cartacea, “con i correlativi oneri a carico dei comuni per la distribuzione e la sostituzione” 276. E’ interessante constatare che la presenza di un sistema di voto che contempli un riconoscimento informatizzato, programmato in

“Non sarebbero più necessarie le schede elettorali: si risparmierebbero i

274

costi di stampa e distribuzione delle schede e la carta necessaria per produrle e verrebbero meno le procedure normative che ne disciplinano la gestione (…) non sarebbe più necessaria neanche la complessa procedura di compilazione, aggiornamento e revisione delle liste elettorali, in quanto gli elenchi dei cittadini a cui viene riconosciuto il diritto di voto potrebbero essere mere proiezioni informatizzate (estratti automatici) dell’anagrafe”. A tal proposito: A. Sarais, op. cit., p. 39.

In questa specifica ipotesi, è possibile realizzare un collegamento tra le

275

liste elettorali, consentendo di verificare la legittimazione al voto del cittadino in una duplice dimensione: in primis attraverso la verifica dell’inserimento del suo nominativo nelle liste; in secundis verificando che quello stesse elettore non abbia già espresso la propria preferenza. Si tratta di quei casi di voto plurimo che, per quanto illegittimo, oggi si può verificare in ragione della possibilità per l’elettore di votare (in presenza di specifiche condizioni, quali: essere un componente del seggio o delle forze dell’ordine, essere naviganti o degenti in ospedali et similia) in un seggio diverso da quello di residenza.

Ibidem.

modo tale da non registrare nemmeno indirettamente i non votanti, è idoneo ad “assicurare la massima riservatezza anche in merito ad atteggiamenti omissivi, che costituiscono comunque dati sensibili” 277. Sotto questo profilo, la tessera elettorale informatizzata si pone in netto contrasto con la tessera elettorale cartacea; quest’ultima consente di ricostruire (attraverso l’apposizione di un timbro) non solo la partecipazione al voto, ma anche l’astensionismo. Dunque la tessera elettorale tradizionale finisce per assurge a cartina di tornasole di ogni comportamento assunto dall’elettore e che talvolta può essere anche suggestivo di un orientamento politico. Si pensi, a tal proposito, al referendum: in tal caso la scelta (consapevole e volontaria) di astenersi dal votare, sapendo di “boicottare la consultazione attraverso il mancato raggiungimento del quorum di partecipazione” 278 fa emergere l’orientamento assunto dall’elettore con precipuo riferimento all’oggetto del quesito referendario. In tal modo, non solo si cerca di tutelare la riservatezza del cittadino, ma anche la segretezza del voto e (più in generale) di ogni comportamento elettorale . 279

A tal proposito: E. Bettinelli, op. cit., p. 24.

277

A. Sarais, op. cit., p. 40.

278

A tal proposito, per scongiurare queste violazioni, la stessa autorità

279

Garante per la privacy ha espressamente stigmatizzato l’adozione di procedure informatizzate capaci di garantire per l’elettore un grado superiore di riservatezza.

L’informatizzazione, secondo molti studiosi, consentirebbe di accrescere la partecipazione alla vita democratica da parte degli elettori, riducendo di gran lunga l’astensionismo alle urne 280. L’introduzione del sistema di e-voting, sulla scia della forte ondata tecnologica nell’ambito dell’informazione e della comunicazione, è andata di pari passo alla modernizzazione gravante sulla vita pubblica, creando una voragine aperta tra coloro che vogliono preservare la sacralità dell’iter di votazione (a partire dall’ingresso nella cabina elettorale fino all’espressione della propria preferenza utilizzando carta e matita) e coloro che ritengono tutto ciò anacronistico ed intendono abbracciare “una società più rapida e dinamica” . 281