• Non ci sono risultati.

La natura concettuale e le modalità di esercizio dell’e-

A titolo introduttivo è bene osservare come il voto elettronico si presenti (concettualmente parlando) come una “realtà dalle molteplici sfaccettature” . Infatti quando ci riferiamo al voto 148

elettronico non possiamo limitarci al mero voto dematerializzato

A. Sarais, op. cit., p. 17.

145

Ivi, p. 14.

146

Ivi, p. 15. Cfr.: messaggio alle Camere del 23 luglio 2002 del P.d.R. Carlo

147

Azeglio Ciampi in materia di pluralismo e imparzialità dell’informazione. Il testo è ripreso da: P. Costanzo, La democrazia elettronica, note minime sulla c.d. e- democracy, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, Vol. 19, n. 3, 2003.

A tal proposito: A. G. Orofino, L’e-vote, in www.diritto.it, luglio 2003.

(non cartaceo), poiché tale accezione non sarebbe esaustiva. Osservando più da vicino la questione possiamo osservare che parlando di e-vote, intendiamo ogni singolo step dell’iter elettorale. Sussistono, infatti, varie fasi del procedimento elettorale soggette all’informatizzazione 149: la fase preliminare al voto, la fase di espressione del voto ed infine la fase dello scrutinio.

Con riferimento all’informatizzazione della fase preliminare si allude “all’elaborazione, gestione ed aggiornamento delle liste

elettorali” 150, nonché alla procedura di identificazione

dell’elettore (cui è connesso l’accertamento della legittimazione dell’elettore al suffragio). Mentre rispetto alla fase di espressione del voto, l’iter di informatizzazione si concretizza nelle procedure attraverso cui l’elettore esercita il diritto di voto. Da ultimo, la fase relativa allo scrutinio consente di procedere al conteggio dei voti espressi dagli elettori, al fine di stabilire il risultato della competizione. Per quanto siano “tutte fasi necessarie per il corretto svolgimento della procedura di votazione, riguardo alla possibilità di informatizzazione del procedimento, ogni fase rappresenta un segmento a se stante” . Questo fa sì che le diverse combinazioni tra evoluzione

151

informatica-tecnologica da un lato, ed i vari segmenti dell’iter elettorale dall’altro, incidano sulla diverse sfumature semantiche potenzialmente attribuibili al voto elettronico.

A. Sarais, op. cit., p. 21.

149

Ibidem.

150

Ivi, p. 22.

Si pensi -per esempio- alla fase di identificazione: quest’ultima può espletarsi secondo una procedura tradizionale di identificazione dell’elettore, piuttosto che secondo un iter informatizzato. Nel primo caso il cittadino dovrà esibire, ut plerumque, un documento cartaceo; nel secondo caso, invece, il soggetto produrrà una carta di identità elettronica, o una tessera elettorale con microchip o smart-card. Tuttavia tale eventualità “non presuppone necessariamente la gestione informatizzata delle liste elettorali che potrebbero, in ipotesi, rimanere tabelle cartacee da consultare da parte degli operatori dei seggi una volta effettuato il riconoscimento informatizzato dell’identità dell’elettore” 152. A tal proposito è possibile distinguere due diverse accezioni del voto elettronico: un’accezione più ampia ed una più circoscritta. Nel primo caso, si parla di voto elettronico quando l’iter elettorale è scandito, in tutto o in parte, da un’applicazione meccanizzata o informatica; nel secondo caso, ci si riferisce al voto elettronico quando la fase del suffragio -ossia di espressione del voto- avviene attraverso l’utilizzo di un computer 153. Per quanto in teoria sia possibile operare una scissione tra la fase del voto e quella dello scrutinio, generalmente “il voto espresso attraverso l’uso del computer viene conteggiato e scrutinato automaticamente dallo stesso elaboratore che ha registrato la scelta dell’elettore” . Alla luce 154

di questo dato empirico-fattuale, si arriva a concepire il voto

A. Sarais, op. cit., p. 22.

152

Ivi, p. 23.

153

Ibidem.

elettronico alla stregua di un iter di elaborazione e conteggio dei voti precedentemente registrati dal computer in formato digitale.

Altro parametro da considerare, con l’intento di fornire un’ulteriore specificazione e definizione del voto elettronico, è inerente il luogo fisico in cui l’elettore procede all’espressione del suffragio. A seconda infatti del luogo e delle diverse modalità con cui il suffragio viene esercitato, “l’accezione

concettuale del voto può conseguentemente mutare" 155.

Secondo una ricostruzione operata da A. Sarais 156, è possibile distinguere tra:

1. voto in un chiosco all’interno del seggio elettorale abituale dell’elettore: si tratta di un sistema di "poll site voting” . Il 157

voto infatti si esercita in un luogo pubblico presidiato 158 e dedicato in via del tutto esclusiva a tale attività elettorale. Rispetto alla modalità di espressione del voto tradizionale, la differenza risiede nel fatto che l’elettore -nel voto in chiosco interno al seggio elettorale abituale del votante- esprime il

proprio suffragio all’interno di un “kiosk voting” 159

A. Sarais, op. cit., p. 23.

155

Ivi, pp. 23-26.

156

Ivi, p. 24.

157

A tal proposito si ricorda che, non solo vi sono i funzionari pubblici

158

(segnatamente gli scrutatori ed il presidente di seggio) preposti all’accertamento dell’identità del votante, ma un presidio all’iter elettorale viene garantito anche dalle forze dell’ordine. In tal senso: ivi, pp. 23-24.

Ivi, p. 23.

ricorrendo all’uso di un computer appositamente predisposto per tale finalità;

2. voto in un chiosco all’interno di qualsiasi seggio elettorale: in tale caso, le modalità di espletamento della procedura elettorale e di espressione del voto sono identiche a quelle analizzate poc’anzi. Tuttavia in caso di voto in chiosco all’interno di qualsiasi seggio elettorale, configurandosi per l’elettore la possibilità di esercitare il proprio diritto di elettorato attivo "in un qualsiasi ufficio di sezione allestito sul territorio, si presuppone in più una rete informatica di collegamento tra tutti i seggi“ 160. Si tratta di un sistema di poll site voting fondato su un contratto informatico stipulato con il seggio di residenza, che consente al cittadino di votare da qualsiasi sezione elettorale ;161

3. voto in un chiosco al di fuori del seggio elettorale: è una modalità di espressione del suffragio ibrida, compresa tra il poll site voting e la seguente ipotesi di remote site voting. Votare in un chiosco fuori del seggio comporta che: l’espressione del suffragio da parte dell’elettore avviene al di fuori di seggi specifici, ma comunque in spazi pubblici presidiati. In particolare vi sono addetti o funzionari pubblici che si occupano di preservare e garantire il regolare

A. Sarais, op. cit., p. 24.

160

Il sistema deve garantire: una verifica circa la legittimazione dell’elettore

161

ad esprimere la propria preferenza in termini di elettorato attivo; tale modalità può ammettere che l’elettore (che voti fuori della propria circoscrizione di residenza) effettui una scelta in relazione ai candidati facenti parte del proprio collegio; da ultimo è prevista la trasmissione -ex iure- del voto elettorale al seggio abituale dell’elettore, così da procedere allo spoglio. A tal proposito: ibidem.

svolgimento dell’iter elettorale. Tra le principali ipotesi di esercizio dell’elettorato attivo fuori del seggio, si può -ad esempio- menzionare: il voto espresso in un chiosco sito all’interno di un centro commerciale, o di una stazione o di un ufficio postale;

4. voto a distanza, senza spostamento per l’elettore: in tale caso ci riferiamo ad un’ipotesi di remote-voting. Quest’ultima ipotesi di esercizio del diritto di voto, consente al cittadino di esprimere la propria preferenza “in ogni dove” , anche al di fuori dei confini nazionali. Un esempio classico e tradizionale di voto a distanza senza spostamento per l’elettore è dato dal voto per corrispondenza. Lungi dall’essere al passo con l’evoluzione informatica e tecnologica, si tratta di un “sistema già collaudato da molti Paesi, soprattutto per gli elettori residenti all’estero” 162. Altro esempio, che risente dello sviluppo della telematica e del processo di informatizzazione globale in atto, è costituito da: i-voting o voto on-line 163. Tale modalità consente di

A. Sarais, op cit., p. 24.

162

L’i-voting, che costituisce una tipologia specifica di e-voting, ritrova ampia

163

applicazione in Estonia, che dal 2007 ha adottato il voto on-line, utilizzato dal 30% degli elettori. Per poter ricorrere a tale modalità di espressione del voto è necessario un lettore collegato al computer, al cui interno si può inserire la carta d’identità digitale. Inoltre, attraverso una password aggiuntiva, gli elettori possono esprimere il proprio voto da casa. Nel caso dell’Italia la panoramica è piuttosto frammentata: se nei confronti dell’e-voting la questione è sospesa tra gli innumerevoli sperimenti di sensibilizzazione (come nel caso del Salento), nel caso del voto on-line invece si è registrata una posizione di apertura. In particolare per quanto concerne l’ambito amministrativo, molte associazioni ed imprese hanno deciso di accogliere il voto elettronico on-line. A tal proposito: Voto elettronico nel mondo, in www.polyas.it.

votare da remoto, disponendo di un apparecchio provvisto di Internet, ad esempio: un computer, un PC o uno smartphone. Tuttavia non si esclude che la votazione avvenga tramite un servizio e-mail, o un SMS da telefono cellulare o attraverso il telecomando di una televisione interattiva o digitale . 164

In particolare Polyas ha predisposto un sistema di votazione 165

capace di garantire un altissimo livello di sicurezza, rispetto alla segretezza del voto. Le schede elettorali digitali, infatti, saranno contate in modo anonimo, stabilendo un “distinguo tra i dati personali dell’elettore e la scheda elettorale elettronica, rendendo impossibile risalire dalla scheda elettorale all’elettore” . Un’importante ripartizione circa le modalità di esercizio del

166

voto elettronico, stabilisce una contrapposizione tra sistemi di voto on-line ed i sistemi di espressione del suffragio off-line. I

A. Sarais, op. cit., p. 25.

164

Polyas è una compagnia, costituita di venti impiegati specializzati in

165

diversi settori e che prestano la propria attività lavorativa in tre differenti città (Kassel, Berlino, Vancouver), così da offrire il miglior servizio di votazione online al mondo. Si tratta dei pionieri nel campo elettronico del voto online e della ricerca, che si prefiggono come obiettivo quello di sviluppare un sistema di votazione online per la democrazia di oggi e del futuro. Questi ritrovano la propria scaturigine nelle ricerche condotte dal matematico ungherese George Polya (professore all’Università di Standford) ed a Wolfgang Jung. Quest’ultimo elabora un sistema di votazione online che sarà impiegato per le elezioni del 1997 in Finlandia, cui parteciparono trentamila elettori, determinando il verificarsi di una serie di vicissitudini che contribuirono a portare in auge tale modalità di espressione del voto. A tal proposito: Chi si cela dietro il sistema di votazione online Polyas?; La storia di Polyas: la creazione del sistema di votazione online; Matematica e ricerca applicate al voto online, in www.polyas.it.

Voto online: da tutto il mondo, in tutta comodità, in www.polyas.it.

sistemi di voto on-line prevedono che i computer utilizzati ai fini dell’esercizio del diritto di voto, siano collegati in rete. Tale connessione informatica può essere chiusa o aperta, e non deve trattarsi necessariamente di una connessione Internet. Ciò che rileva è la presenza di “elaboratori che fungono da client, e che si rapportano ad altre postazioni elettroniche, che fungono da server. Tale server centrale provvede alla raccolta dei dati provenienti da tutti i vari elaboratori connessi e al loro conteggio ed elaborazione informatizzata. I sistemi off-line, invece, non richiedono alcuna forma di interconnessione tra le macchine utilizzate ai fini del voto; ciò implica che ogni postazione opera in modo autonomo ed indipendente dalle altre” . 167

Altro rilevante (e conclusivo) distinguo inerente l’e-voting, concerne, invece, la possibilità per "il sistema di voto di rilasciare (oltre al dato informatico immagazzinato e gestito immaterialmente dall’elaboratore elettronico) una ricevuta in merito alla manifestazione del suffragio da parte dell’elettore” . Nel caso in cui il voto sia registrato in via esclusiva dal

168

computer, il voto sarà contabilizzato -come file digitale ed immateriale- dal c.d. sistema DRE 169. Attraverso tale modalità

“Non sussistono infatti possibilità di scambiare o trasmettere dati o

167

mettere in relazione le attività, se non attraverso l’inserimento di dati dall’esterno”. A tal proposito: A. Sarais, op. cit., pp. 26-27.

Ivi, p. 28.

168

Ibidem. Inoltre si ricorda che i computer che operano secondo questa

169

modalità, affluiscono nella categoria dei cc.dd. DRE; tale acronimo indica il Direct recording electronic o macchine a registrazione diretta. In questi casi il voto espresso dall’elettore attraverso la macchina, sarà registrato direttamente dal computer stesso.

sarà esclusa la possibilità, per l’elettore, di procedere con una verifica o una contestazione in merito alla “correttezza delle operazioni compiute dall’elaboratore” . Qualora si tratti di un 170

sistema di e-voting con traccibilità esterna del suffragio, l’elaboratore elettronico produrrà -contestualmente all’espressione del suffragio- un supporto esterno in cui il voto verrà registrato. Si tratta nello specifico di una "ricevuta cartacea, o di una scheda per la scansione ottica, o di una tessera magnetica o di una smart-card in cui è impressa la scelta effettuata al momento del voto” . Le macchine utilizzate per 171

votare sono alquanto obsolete: infatti non consentono di produrre un dato informatizzato in relazione al voto espresso, ma si limitano ad “imprimere la scelta dell’elettore su un supporto cartaceo esterno” . Tra le principali ipotesi possiamo 172

menzionare: in primis, i sistemi a schede perforate; in secundis le “schede cartacee votate a mano o tramite una macchina che imprime una particolare colorazione o un annerimento, rendendo possibile la lettura ed il conteggio automatizzato tramite scansione ottica operata dal computer, ma di cui sono sempre a disposizione le schede cartacee” 173. In conclusione, specificata la natura complessa dell’e-voting (caratterizzata da innumerevoli sfumature semantiche) ed analizzate -in via

A. Sarais, op. cit., p. 28. A tal proposito: A. G. Orofino, op. cit., in

170

www.diritto.it, luglio, 2003. A. Sarais, op. cit., p. 29.

171

Ibidem.

172

Ibidem.

essenziale- le modalità di funzionamento del voto elettronico, resta da rivolgere il nostro focus ai sistemi informatizzati. Si tratta di credenziali che consentono di procedere con un’identificazione informatica dell’elettore, così da garantirgli l’esercizio del suffragio. In particolare è possibile distinguere tre sistemi di identificazione informatica:

1. password o codice PIN

2. smart-card o altri supporti digitali 3. chiavi biometriche

Nel primo caso, si fornisce all’elettore una chiave d’accesso alfanumerica o un codice riservato, dopodiché il titolare dovrà digitare (al momento della richiesta) il codice PIN o la password, avviando l’iter di riconoscimento della persona nonché l’abilitazione al voto. E’ un sistema che trova ampio raggio di applicazione nel caso dell’i-voting e del voto a distanza. Il contro di tale sistema afferisce l’eventualità di non poter garantire una corrispondenza biunivoca “tra chi esprime il voto e chi è abilitato a farlo” 174, senza escludere un utilizzo fraudolento del codice attribuito all’elettore.

La seconda modalità di identificazione informatizzata prevede che i dati anagrafici dell’elettore siano registrati, tramite l’utilizzo di un microchip, su una tessera magnetica o altro supporto digitale. Questi dati, contenuti in appositi file presenti nel microchip, potranno essere letti e verificati attraverso

A. Sarais, op. cit., p. 30.

l’utilizzo di un lettore elettronico. Segnatamente si tratta di una tecnologia utilizzata già per la carta di identità elettronica ed il passaporto elettronico 175. Se l’identificazione del titolare è effettuata dal personale del seggio (operando un “sommario riscontro visivo tra quanto registrato nella carta magnetica e la persona fisica presente al seggio” ) il profilo garantista di tale 176

sistema risulterà superiore rispetto all’ipotesi precedentemente analizzata. Tuttavia qualora il voto sia espresso in postazioni non sorvegliate, tale garanzia andrà scemando.

Infine il terzo sistema, fondato su chiavi biometriche, consente l’identificazione del titolare attraverso il riscontro di una caratteristica fisica. Svariati sono i parametri che possono essere utilizzati ai fini del riconoscimento: dall’impronta digitale alla configurazione dell’iride. Si tratta di caratteristiche che vengono registrate ed inserite in apposite banche dati, e che provvedono al riconoscimento del votante (abilitandolo conseguentemente all’esercizio del suffragio) ricorrendo all’uso di un apposito lettore al momento della registrazione dell’elettore.