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Perché si parla di federalismo giurisdizionale?

3.1 Il voto elettronico nel panorama giuridico internazionale

3.2.6 Perché si parla di federalismo giurisdizionale?

Nel caso Bush v. Gore, la Corte Suprema federale viene considerata l’unico “arbitro legittimato ad intervenire, riportando ordine, in caso di crisi istituzionale 409 fra la Federazione e gli Stati e fra i poteri interni dello Stato, e la sola istituzione capace di interpretare i valori sottesi alla Carta

M. W. McConnell, A Muddled Ruling, In The Wall Street Journal, 14

405

dicembre 2000, A26.

F. G. Pizzetti, op. cit., p. 74.

406

Cfr.: E. Fonder, Partnership Rules, in The Nation, 1° gennaio 2001, pp. 6-7.

407

F. G. Pizzetti, op. cit., p. 75.

408

A tal proposito:. YOO, J.C., In defense of the Court’s legitimacy, in

409

costituzionale americana ed i principi fondamentali della forma di governo federale” 410. Questa constatazione si traduce in un consequenziale atteggiamento di sfiducia nei confronti degli organi rappresentativi, al punto che (partendo dal presupposto per cui “the democracy itself breeds disorder” 411) i giudici debbano ingerirsi nelle questioni politiche, assumendo un potere addirittura “superiore a quello degli eletti del popolo” . 412

In particolare, questa sentenza ci consente di osservare che la complessa articolazione del potere giurisdizionale statunitense, riflette il singolare modo di risoluzione delle contestazioni che possono scaturire tra i vari livelli di giurisdizione. Segnatamente si stabilisce che, “le questioni di diritto costituzionale federale possono e debbono essere risolte dall’organo giurisdizionale federale di vertice (…) e che la rilevanza dell’interesse nazionale in gioco autorizza sempre il giudice supremo federale ad

interpretare in modo autonomo il diritto statale” 413.

L’accoglimento di tale soluzione (così come è stata prospettata dalla Corte Suprema federale) affonda le proprie radici nella constatazione per cui, negli Stati Uniti il riparto di competenze tra Federazione e Stati, non investe esclusivamente il potere legislativo ed esecutivo, ma si estende anche al potere giudiziario. A tal proposito gli autori parlano di judicial

F. G. Pizzetti, ope cit., p. 169.

410

L. H. Tribe, Bush v. Gore and Its Disguises: Freeing Bush v. Gore From Its Hall

411

of Mirrors, in www.researchgate.net, novembre 2001, p. 217.

F. G. Pizzetti, op. cit., p. 170.

412

Ivi, p. 171.

federalism. “Si tratta di una caratteristica meno comune negli

ordinamenti federali europei 414, nonostante nella dottrina

italiana sia stata sostenuta anche la tesi secondo la quale uno degli elementi principali che (…) consente di differenziare lo stato regionale o autonomico da quello federale è proprio la ripartizione del potere giurisdizionale fra soggetto centrale e soggetti periferici: sempre presente negli stati federali, sempre assente in quelli regionali o autonomici” . Tale concetto venne 415

formalizzato -per la prima volta- nella Costituzione di Philadelphia del 1787, ritrovando la propria ratio all’articolo III della Costituzione federale 416. Molti sono stati gli interventi attuati dal Congresso in materia: alcuni volti a modificare la composizione della Corte Suprema stessa, altri invece finalizzati ad incidere sul riparto delle competenze tra la Corte suddetta e le altri Corti federali. A fronte delle varie modifiche attuate, si constata che ad oggi "esistono 94 distretti giudiziari, ciascuno con a capo una District Court (…), I 94 distretti sono racchiusi in 12 circuiti, in ciascuno dei quali ha sede una United States Court of Appeal (…) Al vertice della piramide federale resta -naturalmente- collocata la Corte Suprema Federale” . 417

Si pensi, ad esempio, all’Austria ed al Belgio.

414

F. G. Pizzetti, op. cit., p. 82.

415

Tale disposizione, non solo si preoccupava di istituire un organo

416

giudiziario federale (il c.d. national judiciary, quale componente essenziale del federal government), ma si poneva l’ulteriore obiettivo di delimitare “la competenza giurisdizionale delle Corti federali, ed istituire la Corte Suprema”. Ivi, p. 90.

Ivi, p. 95.

Prima facie, la sentenza Bush v. Gore potrebbe presentare delle anomalie rispetto al federalismo giurisdizionale, poiché non solo la Corte Suprema federale ha accettato di pronunciarsi sul caso (rinunciando all’applicazione della procedura di rinvio nei confronti della Corte Suprema della Florida); ma peculiare è stato anche il suo modus decidendi. Infatti (con precipuo riferimento a quest’ultimo aspetto) si nota che la Corte Suprema federale è andata oltre il perimetro tracciato dal judicial federalism, fornendo un’interpretazione del diritto statale configgente con quella fatta propria dal giudice supremo statale, “in una circostanza nella quale la controversia in punto di diritto federale richiedeva necessariamente l’analisi del diritto statale, e la materia era rimessa alla competenza del legislatore statale” 418. Tuttavia, rivolgendo l’attenzione al contenuto stigmatizzato nella concurring opinion del Chief Justice Rehnquist, piuttosto che di anomalia risulterebbe più opportuno parlare di eccezionalità del caso Bush v. Gore. Ragionando in termini di realismo giuridico americano, si constata che la vicenda Bush v. Gore rappresenta un caso di “first impression tanto davanti alla alla Corte Suprema federale, quanto davanti alla stessa giurisdizione statale” .419

“La controversia davanti alla Corte Suprema è eccezionale:

-

non solo, in quanto per la prima volta, oggetto del contendere

è chi debba essere l’inquilino della White House;

F. G. Pizzetti, op. cit., p. 137.

418

Ivi, p. 138.

-

ma anche, la decisione della Corte Suprema della Florida, appellata in Bush v. Gore, non aveva precedenti in quanto mai in Florida era stato ordinato (…) una riconta manuale a livello statale” .420

Segnatamente, all’interno della concurring opinion (con precipuo riferimento ai rapporti intercorrenti tra le giurisdizioni statali e quella federale 421) si rileva un principio di diritto (piuttosto nuovo e dalla portata generale), da cui scaturiscono due corollari:

-

in primis, si osserva che un’aspetto inerente l’organizzazione costituzionale della Federazione -per quanto riservato alla competenza esclusiva degli Stati- possa essere attratto nella sfera di competenza della Federazione , anche solo “sotto il 422

profilo dell’esercizio del potere giudiziario e non anche legislativo” ;423

-

in secundis, il focus dell’attenzione viene rivolto al rapporto che -nell’ambito del federalismo americano- si instaura tra il potere giudiziario federale ed i poteri legislativo e giudiziario statali. Si osserva che la Federazione non rappresenta un mero arbitro delle controversie che sorgono tra Federazione e Stati;

L. H. Tribe, op. cit., p. 183.

420

E più in generale, quanto ai rapporti tra Federazione e Stati federati.

421

In questi casi la Corte Suprema federale elabora un federal common (judge-

422

made) law, capace di imporsi sul diritto statale. F. G. Pizzetti, op. cit., p. 141.

l’organo federale va piuttosto a dirimere le conflittualità inerenti (anche) i rapporti tra l’apparato legislativo e giudiziario statale. Questa ingerenza, da parte della giurisdizione federale, risulta finalizzata a “difendere il legislatore federale dalle interpretazioni fuorvianti del giudice statale (…). La concurring opinion, infatti, ha affermato che il dovere istituzionale della Corte di assicurare il rispetto delle norme costituzionali in tutta l’Unione (…) rende doveroso un controllo della Corte Suprema federale sul modo col quale il potere giurisdizionale è stato esercitato” . 424

E’ interessante evidenziare come (nonostante l’inconfutabile differenza intercorrente tra l’ordinamento statunitense e quello comunitario) la sentenza Bush v. Gore ritrovi un parallelismo nel caso Francovich 425. In particolare, “quel che è importante sottolineare è che la giurisprudenza elaborata dalla Corte di Giustizia (…) ha permesso al giudice nazionale di sindacare l’operato del legislatore nazionale” 426. Se da un lato la Corte Suprema federale, è intervenuta per impedire che il potere

F. G. Pizzetti, op. cit., pp. 144 e 146.

424

Corte Giust., 11 novembre 1991, Francovich c. Repubblica Italiana. Nei

425

procedimenti riuniti C-6/90 e C-9/90. Segnatamente la fattispecie concerneva il mancato recepimento della direttiva 80/97/CEE, che imponeva agli Stati membri la predisposizione di un meccanismo di tutela volto a garantire la liquidazione dei salari dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro.  Segnatamente, la violazione del diritto comunitario per mancato recepimento giuridico nazionale della suddetta direttiva comunitaria, ha fatto sorgere un diritto al risarcimento del danno in capo al cittadino. Tale diritto al risarcimento del danno è azionabile, secondo le regole previste per la responsabilità aquiliana (responsabilità extra contrattuale), dinnanzi al giudice nazionale.

Ivi, pp. 149.

giudiziario statale potesse compiere un’ingerenza di competenza del potere legislativo; dall’altro lato la Corte di Giustizia europea “è intervenuta per estendere i poteri del giudice nazionale, aprendogli la via al sindacato dell’operato del suo legislatore” 427. Entrambe le sentenze, nonostante siano analoghe e speculari allo stesso tempo 428, consentono di dimostrare “l’importanza che il potere giudiziario ha nel creare (o nel turbare) gli equilibri che si formano all’interno dello Stato composto” 429. Per concludere riprendendo un’affermazione di

Charles Evans Hughes 430 e riadattandola all’unicum delle

presidenziali del 2000, si può affermare che il Presidente è chi la Corte Suprema dice che sia.

3.2.7 Valutazioni conclusive sul sistema di e-voting