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1.6. Personalità e libertà del diritto di voto Premessa

1.6.2 Libertà

La libertà, insieme alla segretezza, costituisce una garanzia consolidata del “diritto elettorale generale” . Si tratta di una 99

garanzia assoluta, di un nucleo minimo ed indefettibile, di un

Il voto in loco pone spesso delle problematiche non meno forti di quelle che

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si possono registrare nel caso del voto per corrispondenza. Di fatto lo Stato ospitante potrebbe rendersi indisponibile per consentire il regolare svolgimento delle elezioni di membri del Parlamento di un altro stato.

M. Rubechi, op. cit., p. 109.

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Il pregiudizio può incidere sul posto di lavoro oppure sul riconoscimento

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di diritti individuali nei confronti dell’avente diritto.

R. Balduzzi, M. Consulich, Elezioni, in Il diritto: enciclopedia giuridica del

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requisito positivo tipico della quasi totalità degli stati democratici contemporanei. La libertà del diritto di voto consta di due momenti: il primo investe la concreta espressione del voto, il secondo riguarda la fase di formazione della volontà dell’elettore precedente le elezioni 100. Tuttavia rivolgeremo la nostra attenzione puntualmente al primo profilo (ossia la fase di esercizio ed espressione del diritto di voto), lasciando nella penombra la fase prodromica della c.d. “disciplina elettorale di contorno” . Tradizionalmente quando parliamo di libertà del 101

diritto di voto, ci riferiamo alla genuinità della scelta effettuata dall’elettore, sanzionando e ripudiando ogni forma di coazione psico-fisica capace di incidere sulla volontà del soggetto 102. Il requisito della libertà, però, conosce un ventaglio piuttosto ampio di declinazioni che sono state oggetto di varie pronunce da parte della Corte costituzionale. Si pensi in primis alla sentenza n. 4/2010, in cui si discuteva dell’eventuale violazione dell’articolo 48 Cost., paventata dall’introduzione delle cc.dd. “quote di genere” . Tale potenziale violazione ritrovava la 103

M. Rubechi, op. cit., p. 91.

100

Ivi, p. 99.

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Si pensi al Titolo VII del d.P.R. n. 361/1957 che regola varie tipologie di

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reato (penalmente rilevanti) relative allo svolgimento delle consultazioni elettorali. Sono represse penalmente: le minacce, forme di corruzione o costrizione, violenze che turbano il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impendendo il libero esercizio del voto.

M. Rubechi, op. cit., p. 93. A tal proposito: le quote di genere sono state

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introdotte, per la prima volta, con la legge elettorale campana n. 4/2009; successivamente tale previsione è stata estesa anche alle realtà comunali con numero di abitanti superiore a cinquemila (con la l. 215/2012). Una disposizione analoga si ritrova anche per l’elezione del Parlamento europeo, dando la possibilità all’elettore di esprimere fino a tre preferenze ma a candidati di sesso diverso (cfr. l. 65/2014, che ha modificato la l. 18/1979).

propria origine nell’operatività del vincolo di genere, il quale si sarebbe attivato solo qualora l’elettore avesse deciso di esprimere una doppia preferenza. Tuttavia in quella stessa sentenza, la Corte escludeva qualunque forma di violazione dell’articolo 48 in quanto la doppia preferenza vincolata costituiva una “mera facoltà aggiuntiva e riequilibratrice, finalizzata ad ottenere un’azione positiva” 104. La libertà può essere concepita anche come scelta effettiva dei candidati da parte degli elettori, consentendo alle forze politiche di determinare l’ordine di lista dei candidati . La Corte ha preso 105

in considerazione tale accezione nella sentenza n. 1/2014. In particolare i parametri invocati dal giudice a quo, su cui si fonda la questione di legittimità costituzionale, sono: gli articoli n. 48, 49, 56, 58 e 67 della Costituzione . In tale occasione la Corte è 106

chiamata a confrontarsi con il tema delle liste bloccate e lunghe, previste dalla legge n. 270/2005. Nella sentenza la Corte parte da una premessa per cui, la scelta dei candidati da inserire nelle liste è affidata in via esclusiva ai partiti. Tale premessa, tuttavia, è condivisibile solo in parte se si pensa “alle liste costituite al di fuori di un partito, o formate da movimenti politici che si costituiscono al solo fine di partecipare alla competizione elettorale” . La Corte, pur riconoscendo il ruolo centrale dei 107

Ivi, p. 94.

104

Ivi, p. 96.

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Anche se la Corte accoglie la questione avanzata dal giudice a quo, l’unico

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parametro richiamato nella motivazione della sentenza è l’articolo 48 Cost. M. Armanno, op. cit., p. 152.

partiti politici, accoglie (sulla base di un dato essenzialmente quantitativo) la questione di legittimità. In specie, considerando più di un riferimento comparato, ritiene che: “il combinato disposto di liste bloccate e lunghe, l’assenza di scelta diretta attribuita agli elettori e la possibilità di candidature multiple illimitate, violi la libertà del voto ex articolo 48 Cost.” . 108

Tuttavia risulta condivisibile il pensiero di M. Armanno 109, il quale asserisce che la premessa avanzata dalla Corte riposa su un dato empirico, piuttosto che normativo. Nonostante le liste partitiche siano predisposte dai partiti stessi (delimitando un ambito di autonomia organizzativa equiparabile a quella delle associazioni), rimane in testa all’elettore “la possibilità di candidarsi, al di là e al di fuori di qualunque filtro partitico, e di votare una lista non riconducibile a un partito” . 110

Così si supera un concetto più formale di libertà, per rivolgere l’attenzione all’effetto prodotto dal voto e dunque al rapporto tra volontà dell’elettore e dell’eletto. Da ultimo è bene osservare come le varie declinazioni della libertà possano riguardare anche le votazioni deliberative (segnatamente il referendum). A partire dalla sentenza n. 16/1978, la Consulta ha stabilito che il quesito referendario deve essere: univoco, omogeneo e chiaro. L’obiettivo consiste nel tutelare una scelta libera, diretta e comprensibile per l’elettore, scongiurando ogni forma di manipolazione.

M. Rubechi, op. cit., p. 95.

108

Cfr. M. Armanno, op. cit., pp. 130 ss.

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Ivi, p. 152.