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Prima di prendere in rassegna le singole garanzie del diritto di

voto , è opportuno concentrarsi (brevemente) sui requisiti che 84

ne costituiscono la cornice. L’esercizio del diritto di voto infatti,

A. Baldassarre, Diritti inviolabili, in Enciclopedia Giuridica, Vol. IX, Roma

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1989, p. 23.

M. Armanno, op. cit., p. 111.

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Ivi, p.112.

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Tali requisiti hanno come destinatari principali: il legislatore, l’apparato

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oltre a configurarsi come un dovere civico , prevede -ai fini 85

dell’elettorato attivo- la sussistenza di due tipologie di precondizioni. Da un lato, ex articolo 48, c. 1° Cost., troviamo il riferimento alle generalità, alla cittadinanza italiana ed alla maggiore età , i cc.dd. requisiti positivi. 86

Quanto alle generalità è sufficiente ricordare che per potere esercitare il diritto di voto è necessario essere iscritti nelle liste elettorali. Tale iscrizione avviene ex officio ed in modo automatico qualora il singolo sia in possesso di requisiti che gli consentono di acquistare la capacità elettorale attiva. Questo costituisce un elemento di divergenza rispetto ad altri ordinamenti (per esempio gli USA) in cui l’iscrizione nelle liste elettorali avviene su iniziativa esclusiva del singolo, configurandosi alla stregua di un onere.

Per quanto concerne i requisiti positivi richiesti all’elettore, questi si identificano da un lato nella cittadinanza italiana, e dall’altro nella maggiore età. Quanto alla cittadinanza non poche sono la questioni sollevate dalla dottrina in merito alla possibilità di leggere in chiave estensiva il dettato costituzionale dell’articolo 48 Cost. In particolare la dottrina maggioritaria, riferendosi ad un’interpretazione strettamente letterale del 87

La qualifica di diritto-dovere non costituisce un unicum nel diritto

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costituzionale: si pensi al lavoro (ex articolo 4 Cost.), ed al mantenimento, all’istruzione ed all’educazione dei figli per i genitori (ex articolo 30 Cost.). A tal proposito: M. Armanno, op. cit., p. 111.

La soglia d’età costituisce una precondizione anche per l’elettorato passivo:

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è necessario aver raggiunto venticinque anni per essere eletti alla Camera dei deputati, e quarant’anni per l’elezione al Senato.

Il disposto dell’articolo 48 Cost. reca in formula incipitaria: “Sono elettori

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testo costituzionale, ritiene che il diritto di voto sia

“costituzionalmente” precluso. Mentre la dottrina minoritaria 88

si fa portavoce di un orientamento antitetico; segnatamente, facendo leva sul carattere inviolabile del diritto di voto, si ritiene che la Costituzione esigerebbe “un’interpretazione aperta delle norme dirette a garantire diritti e non a prescrivere divieti” . 89

D’altro canto, la Corte Costituzionale non si è mai pronunciata espressamente nel merito della questione inerente il divieto costituzionale di estensione dell’elettorato ai non cittadini. Tuttavia, con la sentenza n. 172/1999 , la Corte ha sostenuto 90

l’esistenza di una comunità più ampia di quella fondata sulla cittadinanza nazionale, cui apparterrebbero anche i non cittadini. Con tale decisione sembra che la Corte asserisca l’esistenza di uno “spazio vuoto di diritto costituzionale nel quale il legislatore sarebbe legittimato a far uso del proprio

R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, op. cit., p. 967. A tal proposito si veda

88

anche: Lanchester, op. cit., p. 1123.

Ibidem. A tal proposito si veda anche: G. Cordini, Elementi per una teoria

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giuridica della cittadinanza, Cedam, Padova, 1998, pp. 347 ss.

Segnatamente in questa sentenza, la Corte Costituzionale ha ritenuto non

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fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 c. 1° lettera c), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica) e 16, c. 1°, della  legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza) sollevata, in riferimento agli artt. 10 e 52 Cost., ritenendo che non fosse irragionevole  richiedere agli apolidi l’adempimento del dovere di prestazione del servizio militare. In questa sentenza la Corte ha ritenuto che agli apolidi residenti in Italia può essere richiesto, dal legislatore ordinario, l’adempimento dei doveri di solidarietà sociale connessi all’esercizio dei diritti costituzionali (nel caso di specie, il servizio di leva). La portata normativa della decisione è palesemente quella di stabilire in positivo, e non di circoscrivere in negativo i limiti soggettivi del dovere (o del diritto) costituzionale.

potere discrezionale nell’apprezzare ragioni che inducano a estendere la cerchia dei soggetti titolari” . Nell’arduo tentativo 91

di descrivere i punti della problematica, è certo che:

-

in primis, bisogna escludere il riconoscimento del diritto di voto a soggetti diversi dai cittadini con fonte diversa da quella statale;

-

in secundis, la dottrina maggioritaria (in una prospettiva de jure condendo, rigettata dalla corrente minoritaria) ipotizza una distinzione tra capacità elettorale politica e capacità elettorale amministrativa, riconoscendo un diritto di voto solo a livello locale.

Da ultimo il requisito positivo della maggiore età risulta essere strettamente connesso al legame che sussiste tra diritto di voto e capacità di agire. Come già sottolineato nella parte dedicata ai lavori preparatori, la soglia dell’età minima per esercitare il diritto di voto è data dal compimento del diciottesimo anno di età. L’unica “autoderoga” è contemplata ex articolo 58 Cost., il 92

quale prevede la soglia minima di venticinque anni per l’elezione del Senato della Repubblica.

R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, op. cit., p. 968. E’ necessario precisare che,

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pur consentendo al legislatore ordinario di estendere discrezionalmente il diritto di voto a soggetti diversi dai cittadini, in quanto (sulla base degli interessi coinvolti) ritiene che si tratti di una scelta politicamente opportuna; bisogna escludere che l’estensione del riconoscimento del diritto di voto avvenga con fonte diversa da quella statale.

Ibidem.

Dall’altro lato, ex articolo 48, comma 4, Cost. costituiscono requisiti negativi: la sentenza penale irrevocabile, l’indegnità morale e l’incapacità civile. La natura “mobile” del potere 93

parlamentare in materia e la non operatività di alcuna forma di limitazione per l’incapacità civile, si osserva da quanto segue. Infatti è stato ammesso l’elettorato attivo nei confronti degli interdetti ed inabilitati per infermità mentale (prevedendo esclusivamente una sospensione di tale diritto per coloro che fossero ricoverati in un ospedale psichiatrico). Poi con il D.Lgs n. 5/2006 sono state espunte le limitazioni a carico dell’imprenditore fallito. Mentre con l’articolo 2 del d.P.R. n. 223/1967 si è esclusa la titolarità dell’elettorato attivo per:

a) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione (di cui all’articolo 3 della l. n. 1423/1956) con provvedimenti definitivi, fintanto che tali provvedimenti rimangono efficaci; b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti

definitivi (ex articolo 215 c.p.) a misure cautelari o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni/ province, finché tali provvedimenti sono efficaci

c) gli interdetti in forma perpetua dai pubblici uffici;

d) gli interdetti in forma temporanea dai pubblici uffici, per tutta la durata dell’interdizione .

Da ultimo si ricorda che l’esercizio del diritto di voto è subordinato al rispetto di talune formalità, che risultano essere

R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, op. cit., p. 974.

sconosciute rispetto ad altre situazioni giuridiche soggettive. Trattasi di garanzie al diritto di voto perentoriamente regolate dal legislatore, relative a: luogo, tempi e modi di espressione del voto (si pensi all’unicum della segretezza).