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Il bilancio d’esercizio: struttura e contenuto

Attualmente il bilancio d’esercizio è regolato dal codice civile (Libro V, IX sezione). Le norme in materia sono state emanate mediante il decreto legislativo n. 127 del 9/4/1991, il quale ha dato attuazione alla IV direttiva CEE in materia societaria; così facendo l’ordinamento italiano ha uniformato alla normativa europea i contenuti e le modalità di predisposizione del bilancio, per facilitarne una lettura più immediata e univoca. In particolare, la disciplina prevista dalla IX sezione fa riferimento ai singoli documenti costituenti il bilancio, alla loro struttura formale e al loro contenuto, ai principi di redazione, alla destinazione del reddito e così via.

L’articolo 2423, che apre la sezione, afferma: gli amministratori devono redigere il bilancio d’esercizio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota integrativa. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”.

Il legislatore, però, non dimentica che il bilancio d’esercizio appartiene al più ampio sistema informativo di bilancio, il quale comprende inoltre: le informazioni complementari, gli allegati e le relazioni accompagnatorie. Così, nella stessa sezione del codice troviamo importanti indicazioni a tale proposito.

In particolare: quando le informazioni fornite dal bilancio non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, lo stesso deve essere integrato da informazioni complementari (rendiconto finanziario e prospetto delle variazioni del patrimonio netto). Il bilancio, inoltre, deve essere corredato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione dei sindaci (artt. 2428 e 2429).

Il codice civile, oltre ad enunciare il fine del bilancio d’esercizio (rappresentare - con chiarezza e in modo veritiero e corretto - la Situazione patrimoniale e finanziaria della società e il Risultato economico dell’esercizio), indica tutto il complesso iter di formazione dello stesso. Si tratta di una normativa sistematica, articolata in alcuni principi generali (i principi di redazione del bilancio dell’art. 2423bis) e in specifiche disposizioni sul contenuto e sulla modalità di elaborazione dei singoli documenti costituenti il

bilancio. Vi è una sorta di gerarchia degli obblighi degli amministratori. Essi hanno il prioritario dovere di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio, a questi effetti debbono applicare le apposite norme; ma se tali norme, per qualche motivo, si rivelassero insufficienti e comunque inadeguate, essi debbono integrarle o disattenderle applicando differenti criteri. Insomma, la “rappresentazione veritiera e corretta” è sovraordinata alle specifiche norme per la costruzione del bilancio. Il bilancio potrà dirsi veritiero e corretto quando i valori in esso contenuti derivino da dati certi e precisi della contabilità generale, quando i valori stimati siano stati calcolati con un processo di approssimazione corretto e quando i valori previsti siano individuati in base ai piani e ai programmi aziendali72.

Le norme riguardanti la struttura e il contenuto dei documenti che compongono il bilancio e quelle riguardanti i criteri di valutazione sono precedute dai principi di redazione del bilancio (art. 2423bis), che costituiscono il quadro di riferimento per la loro interpretazione e per la loro applicazione. Tali principi sono:

• Principio della continuazione dell’attività: è alla base della redazione del bilancio d’esercizio e si collega al concetto stesso di azienda concepita come istituto atto a perdurare. In sostanza, questo principio prescrive che, nel configurare le prospettive di recupero degli investimenti in essere bisogna porsi in un’ottica di funzionamento dell’impresa e non in un’ottica di liquidazione73.

• Principio della prudenza: si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. Si deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso.

• Principio della competenza: si deve tenere conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data

72 Gava, Clausole di redazione del bilancio: chiarezza, verità e correttezza, Soc, 1993, p.

1463.

73 P. Capaldo, Reddito, capitale e bilancio d’esercizio. Una introduzione, cit., p. 253.

dell’incasso o del pagamento. Costi e ricavi sono tra loro correlati, per cui la competenza economica deve prevalere su quella temporale di manifestazione delle operazioni.

• Principio della costanza: i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro. Il rispetto di questo principio rende significativa la comparabilità temporale dei bilanci da un esercizio all’altro e impedisce l’attuazione di politiche di bilancio. Deroghe a tale principio sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico.

• Principio della valutazione separata: gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente.

Questo principio, che riguarda il momento valutativo, non deve essere confuso con il divieto di compensi di partite, che riguarda invece l’esposizione delle voci in bilancio.

Oltre ai suddetti principi di redazione del bilancio, e fermo restando la finalità primaria del bilancio enunciata dal codice civile, l’apposita Commissione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, ha elaborato principi contabili a cui attenersi per la formazione e la presentazione del bilancio d’esercizio. Le finalità e i principi di base del bilancio sono compresi nel documento n. 1, aggiornato con il documento n. 11, intitolato “finalità e postulati del bilancio di esercizio”.

I principali postulati sono:

1. Utilità del bilancio d’esercizio per i destinatari e completezza dell’informazione. Il bilancio deve essere presentato in modo da essere di concreta utilità per il maggior numero di destinatari. Perché gli investitori e gli altri destinatari del bilancio possono utilizzare i dati in esso esposti per effettuare delle previsioni sugli andamenti futuri, è necessario che tali dati siano oltre che attendibili, anche sufficientemente analitici e intelligibili.

2. Prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali. Per ciascuna operazione è indispensabile evidenziare la sostanza economica della stessa. È essenziale che già nella fase di rilevazione dell’operazione nelle scritture contabili si mettano in luce tutti gli elementi utili per la determinazione della relativa sostanza economica.

3. Comprensibilità. Il bilancio deve essere comprensibile e deve perciò essere analitico e corredato dalla nota integrativa con indicazioni che facilitano la comprensione della simbologia contabile. Tuttavia l’informazione fornita non deve essere eccessiva o superflua.

4. Neutralità. Il bilancio di esercizio deve essere preparato per una moltitudine di destinatari e deve fondarsi perciò su principi contabili imparziali verso tutti i destinatari, senza prestarsi a favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi. Le politiche di livellamento dei redditi sono in contrasto con il principio di neutralità. Sono incompatibili con le finalità del bilancio le valutazioni prospettiche dell’investitore e l’identificazione delle finalità stesse con la determinazione del bilancio fiscale.

5. Prudenza. Il principio si identifica con la regola secondo la quale profitti non conseguiti non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite anche se non definitivamente realizzate, devono essere riflesse in bilancio. Il principio della prudenza rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo formativo del bilancio. I suoi eccessi devono però essere evitati perché pregiudizievoli per gli interessi degli azionisti e possono rendere il bilancio non corretto.

6. Periodicità. Il bilancio d’esercizio o di funzionamento si riferisce ad un periodo amministrativo e non all’intera vita aziendale.

7. Comparabilità. La forma di presentazione e i criteri di valutazione devono essere mantenuti costanti da un esercizio all’altro. L’eventuale cambiamento deve essere giustificato da circostanze eccezionali e l’effetto del cambiamento dei criteri di valutazione sull’utile d’esercizio e sul patrimonio netto deve essere evidenziato.

8. Omogeneità. L’omogeneità si riferisce all’unità di moneta nella quale i componenti attivi e passivi devono essere espressi.

9. Continuità di applicazione dei principi contabili e dei criteri di valutazione. La continuità nell’applicazione dei medesimi principi di valutazione è indispensabile per la corretta determinazione del risultato d’esercizio e per la comparabilità dei bilanci nel tempo. L’indicazione dei cambiamenti, motivata da eventi eccezionali, deve essere chiaramente esposta e valorizzata.

10. Competenza. L’effetto delle operazioni deve essere correttamente attribuito all’esercizio in cui tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si realizzano le relative manifestazioni numerarie. I ricavi, come regola generale, devono essere contabilizzati nel periodo in cui il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato e lo scambio è avvenuto. I costi devono essere correlati ai ricavi.

11. Significatività e rilevanza dei fatti economici. Il bilancio d’esercizio deve esporre solo le informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari.

Errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite di accettabilità nel concetto di rilevanza.

12. Criterio del costo a base delle valutazioni. Il costo costituisce il criterio base delle valutazioni di bilancio delle imprese in funzionamento.

Esso rappresenta il valore delle utilità funzionali che partecipano al processo formativo del reddito. È il criterio che lascia minor spazio ad apprezzamenti soggettivi ed è di più facile applicabilità ed attuazione.

13. Conformità a corretti principi contabili. La conformità ai principi contabili deve essere osservata:

- nei procedimenti di contabilizzazione che hanno lo scopo di identificare i fatti economico-tecnici, di interpretarli, di controllarli e di rappresentarli;

- nei procedimenti di ricognizione dei componenti attivi e passivi del capitale d’impresa, che si concretizzano nella formazione degli inventari contabili;

- nei procedimenti di rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

14. Funzione informativa. Il bilancio d’esercizio deve mettere in evidenza tutte le informazioni complementari necessarie alla comprensione del bilancio. Tali informazioni devono essere dettagliatamente esposte nella nota integrativa.

15. Verificabilità dell’informazione. L’informazione patrimoniale, economica e finanziaria fornita nel bilancio deve essere verificabile attraverso una ricostruzione dei procedimenti contabili con i rispettivi documenti e deve poter identificare gli elementi soggettivi coinvolti.

Come è stato già detto, l’ordinamento italiano dispone che il bilancio si componga di: Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa; e dispone, inoltre, che questi tre documenti siano corredati da una Relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull’andamento della gestione. La legge fissa obbligatoriamente il contenuto del bilancio e, per lo stato patrimoniale e il conto economico, anche la forma, o se si preferisce lo schema, e l’ordine nel quale le singole voci debbono essere riportate. In materia di “schemi”, il legislatore ha scelto la strada della struttura tendenzialmente rigida, con qualche limitata possibilità di adattamento. Stato patrimoniale e Conto economico devono essere redatti a stati comparati; il primo ha la forma a sezioni divise, il secondo ha la forma scalare. I singoli conti sono contrassegnati da lettere dell’alfabeto (maiuscole), per indicare le varie aree del bilancio, da numeri romani, che distinguono i conti nella loro natura e da numeri arabi che espongono i sottoconti. L’art. 2423-ter prevede che le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise (inserendo lettere minuscole), senza eliminare la voce complessiva e l’importo corrispondente. La facoltà di moltiplicare, senza limiti, i sottoconti, non rischia

di risultare contraria al principio della chiarezza del bilancio, vista la disposizione che prevede comunque l’obbligo della indicazione della voce complessiva e dell’importo corrispondente74. Le dette voci, inoltre, possono essere raggruppate quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel 2° comma dell’art. 242375, o quando il raggruppamento contribuisce alla chiarezza del bilancio: in questo secondo caso, la Nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento. Alle voci indicate negli schemi obbligatori devono essere aggiunte altre voci, qualora il contenuto non sia compreso in quelle previste dalla legge. Secondo l’esigenza dell’attività esercitata, le voci precedute da numeri arabi possono essere adattate. Nessuna modifica o raggruppamento sono invece consentiti per le voci precedute da lettere dell’alfabeto o da numeri romani, rappresentando sia le une che le altre la struttura fissa del bilancio voluta dal legislatore. Per ogni valore esposto nello stato patrimoniale e nel conto economico deve essere indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. L’utilizzatore del bilancio è quindi posto nella condizione di constatare immediatamente, sulla base di un documento unico, le variazioni intervenute nei conti patrimoniali ed economici. Se le voci non sono comparabili, quelle dell’esercizio precedente devono essere opportunamente adattate; la non comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa. Sempre con l’entrata in vigore del decreto legislativo del 9/4/1991 n. 127 sono stati previsti fondi rettificativi anziché apposite poste passive. Pertanto, il fondo ammortamento delle immobilizzazioni, la riserva per crediti dubbi e le altre eventuali svalutazioni dell’attivo anziché essere previsti come apposite voci del passivo devono essere detratte dalle rispettive voci dell’attivo.

Gli schemi contabili del bilancio si ottengono per riclassificazione, aggregazione e disaggregazione della situazione contabile finale, redatta dopo le scritture di assestamento.

74 G. Bianchi, Il bilancio, cit., p. 26.

75 E cioè non contrasti con il fatto che: “il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”.

Lo schema secondo il quale deve essere redatto lo Stato Patrimoniale è dettato dall’art. 2424 del codice civile. È prevista una forma a sezioni divise e contrapposte, è uno schema molto articolato e ricco di informazioni, tanto più che alcuni dati in esso contenuti sono ulteriormente analizzati nella Nota Integrativa. I valori patrimoniali sono classificati:

- nell’attivo, secondo la destinazione economica degli impieghi ed in base al criterio della liquidità delle poste;

- nel passivo, secondo la provenienza delle fonti di finanziamento ed in base al criterio della esigibilità delle passività.

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE (art. 2424):

ATTIVO:

A) Crediti verso i soci per vers. ancora dovuti, con sep. indicaz. della parte già richiamata.

B) Immobilizzazioni:

I – Immobilizzazioni immateriali:

1) costi di impianto e di ampliamento;

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno;

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;

5) avviamento;

6) immobilizzazioni in corso e acconti;

7) altre.

Totale…

II – Immobilizzazioni materiali:

1) terreni e fabbricati;

2) impianti e macchinario;

3) attrezzature industriali e commerciali;

4) altri beni;

5) immobilizzazioni in corso e acconti.

Totale…

III – Immobilizzazioni finanziarie, con separata. indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l’esercizio successivo:

1) partecipazioni in:

a) verso imprese controllate;

b) verso imprese collegate;

c) verso controllanti;

d) verso altri;

3) altri titoli;

4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.

Totale…

Totale immobilizzazioni (B)…

C) Attivo circolante:

I – Rimanenze:

1) materie prime, sussidiarie e di consumo;

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;

3) lavori in corso su ordinazione;

4) prodotti finiti e merci;

5) acconti.

Totale…

II – Crediti, con sep. indicaz., per ciascuna voce, degli imp. esig. oltre l’esercizio successivo:

1) verso clienti;

III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1) partecipazioni in imprese controllate;

2) partecipazioni in imprese collegate;

3) partecipazioni in imprese controllanti;

4) altre partecipazioni;

5) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo;

6) altri titoli.

Totale…

IV – Disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali;

2) assegni;

3) danaro e valori in cassa;

Totale…

Totale attivo circolante (C)…

D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.

PASSIVO:

A) Patrimonio netto:

I. - Capitale

II. - Riserva da sopraprezzo delle azioni III. - Riserve di rivalutazione

IV. - Riserva legale

V. - Riserva per azioni proprie in portafoglio VI. - Riserve statutarie

VII. - Altre riserve, distintamente indicate VIII. - Utile (perdite) portati a nuovo

IX. - Utile (perdita) dell’esercizio

Totale…

B) Fondi per rischi e oneri:

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;

2) per imposte;

3) altri.

Totale…

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo:

1) obbligazioni;

2) obbligazioni convertibili;

3) debiti verso banche;

4) debiti verso altri finanziatori;

5) acconti;

6) debiti verso fornitori;

7) debiti rappresentati da titoli di credito;

8) debiti verso imprese controllate;

9) debiti verso imprese collegate;

10) debiti verso controllanti;

11) debiti tributari;

12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;

13) altri debiti.

Totale…

E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell’aggio su prestiti.

Il Conto Economico si ottiene dalla situazione contabile economica finale, ma mentre quest’ultima ha la configurazione a costi, ricavi e rimanenze, il prospetto del bilancio, dettato dall’art. 2425 del codice civile, ha la configurazione a valore e costi della produzione. È redatto in forma scalare, e quindi strutturato per aree di gestione, e incentrato sulla c.d. classificazione dei costi per natura.

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO (art. 2425):

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;

2) variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;

3) variazioni di lavori in corso su ordinazione;

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;

5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Totale…

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;

7) per servizi;

8)per godimento di beni di terzi;

9) per il personale:

a) salari e stipendi;

b) oneri sociali;

c) trattamento di fine rapporto;

d) trattamento di quiescenza e simili;

e) altri costi;

10)ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;

d) svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide;

11)variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;

12)accantonamenti per rischi;

13)altri accantonamenti;

14)oneri diversi di gestione.

Totale…

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)…

C) Proventi e oneri finanziari:

15)proventi da partecipazioni, quelli relativi ad imprese controllate e collegate;

16)altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;

c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;

17)interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.

Totale (15 + 16 + 17) …

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18)rivalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

19)svalutazioni::

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.

Totale (18 - 19) …

E) Proventi e oneri straordinari

20)proventi, con separata indicazioni delle plusvalenze da alienazione, i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5;

21)oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.

14 e delle imposte relative ad esercizi precedenti.

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)

Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) … 22)imposte sul reddito dell’esercizio

23), 24), 25): voci soppresse dalla legge 8/8/1994, n. 503 26) Utile (perdita) d’esercizio

Il Conto Economico è strutturato in modo che al risultato prima delle imposte (da cui poi, dedotte le imposte, si ottiene l’utile - o la perdita - dell’esercizio) si giunge attraverso la somma (saldo) di quattro risultati intermedi, relativi ad altrettanti comparti nei quali idealmente si possono dividere le operazioni in cui si esplica la gestione aziendale. A loro volta, questi risultati intermedi sono determinati per differenza tra particolari classi di componenti (omogenei) positivi e negativi di reddito. In particolare, essi riguardano:

1. la differenza tra il valore della produzione (A) e i costi della produzione (B), (risultato della gestione tipica);

2. la gestione finanziaria, ossia il saldo tra proventi e oneri finanziari (C);

3. le rettifiche di valore di attività finanziarie (D) e, quindi, il saldo tra rivalutazioni e svalutazioni;

4. le partite straordinarie, ossia il saldo tra proventi e oneri straordinari (E).

La Nota Integrativa costituisce il terzo documento di cui si compone il bilancio. Essa raccoglie una gran quantità di dati, per lo più integrativi ed esplicativi delle voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico; infatti, devono essere rilevate in essa tutte le informazioni che, direttamente o indirettamente, hanno conseguenze rilevanti per l’apprezzamento della situazione globale in cui opera la società. Le regole dettate per il bilancio (principi di chiarezza, verità e correttezza, obbligo di comunicazione agli organi di controllo, obbligo di deposito presso la sede sociale e, dopo l’approvazione, nel registro delle imprese), si estendono alla nota integrativa.

Ne consegue che la delibera di approvazione del bilancio è affetta da nullità, per illiceità dell’oggetto, non solo quando la difformità da norme inderogabili di legge riguarda lo stato patrimoniale e il conto economico ma anche quando si riferisce unicamente alla nota integrativa. Dal fatto che essa faccia parte integrante del bilancio, non discende però automaticamente la conseguenza che

essa debba essere considerata alla stregua di un documento residuale nel quale

essa debba essere considerata alla stregua di un documento residuale nel quale