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Le differenti articolazioni delle molteplici realtà criminali hanno, nel corso del tempo, modificato la natura stessa delle organizzazioni, dando origine ad un fenomeno polivalente e polisemico165.

La funzione esplicata dall’art. 416 bis c.p. si limita ad attribuire rilevanza alle sole condotte poste in essere dai membri effettivi del sodalizio, risultando inapplicabile a quei comportamenti, a quelle relazioni intessute con l’organizzazione criminale che mantengono ___________________

164 G.A. DE FRANCESCO, Paradigmi generali e concrete scelte repressive nella

risposta penale alle forme di cooperazione in attività mafiosa, in Cass. pen., 1996, 3500. Sul punto sottolinea come il requisito della idoneità causale rischia di fondarsi su autentiche presunzioni, data la genericità del risultato e l’elasticità del concetto di agevolazione.

165 La complessità del fenomeno mafioso dipenderebbe secondo S. MOCCIA, La

perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale, II, Napoli, 2000, 54, dal fatto di trovarsi in presenza di una realtà in rapida evoluzione e mutazione, con i suoi inquietanti intrecci con altre forme di criminalità istituzionale ed economico – finanziaria; essa è strettamente legata a dinamiche culturali e della sfera istituzionale, nonché al concreto operare di meccanismi socio – economici. Per S. LUPO, Storia della mafia, Roma 2004, 11, “il fenomeno mafioso avrebbe un significato polisemico perché si riferisce a fatti differenti a seconda dei contesti, delle circostanze, delle intenzioni e dell’interesse di chi lo usa”. La complessità e la polivalenza del fenomeno rappresenterebbero, secondo G. FIANDACA, Misure di prevenzione, in Dig. Disc. Pen., vol. III, Padova 1994, 119, le cause della sottovalutazione o della negazione della dimensione criminale della mafia. Alla base di questa tendenza, ci sarebbe un “pregiudizio socio – culturale…una preoccupazione ermeneutica”, frapposta da ostacolo per la “sussumibilità delle organizzazioni mafiose sotto il generale paradigma criminoso dell’associazione per delinquere”. Da questi paradigmi di natura extra giuridica, deriverebbero le resistenze della dottrina e della giurisprudenza meno recenti a qualificare la mafia un’associazione punibile”;

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una posizione esterna rispetto alla consorteria mafiosa.

La dimensione e la complessità del fenomeno mafioso, tuttavia, ne rivelano una consistenza più ampia di quella rientrante nella fattispecie associativa.

È proprio il riferimento all’ipotesi codicistica e, in particolare, agli scopi apparentemente leciti realizzabili esclusivamente con il decisivo contributo dell’extraneus, che il sodalizio mafioso andrebbe considerato un’associazione sui generis rispetto alle altre organizzazioni criminale.

Questa capacità relazionale rappresenterebbe, secondo parte della dottrina, l’ossatura del potere mafioso: l’elemento distintivo ed unico del fenomeno166. Il sodalizio mafioso ha una naturale propensione a

interagire con la realtà che lo circonda. In tale contesto, il “contiguo” funge da vero e proprio intermediario, da anello di congiunzione tra l’associazione e il mondo esterno. “La forza della mafia risiede all’esterno, sono le relazioni intessute, la capacità di adattamento, di radicamento di diffusione167.

In questo senso il capitale sociale della mafia è una risorsa di tipo relazionale che consente di definire tale sodalizio criminale “non come un’entità ma come relazione o meglio un sistema di relazioni del quale fanno parte l’entità Stato e l’entità organizzazione mafiosa” 168.

L’intervento del “contiguo” non è soltanto rivolto ad “agevolare e rafforzare” l’ente criminoso ma è intercalato in un rapporto sinallagmatico nell’ambito del quale la sua vicinanza all’organizzazione gli consente di beneficiare di controprestazioni particolarmente vantaggiose.

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166 R. SCIARRONE, Alleanze nell’ombra , Roma, 2011, 3.

167 R. SCIARRONE, Alleanze, cit. 325; H. HESS, Mafia. Le origini e la struttura,

III ed., Roma – Bari, 1993, 188;

168 In questi termini BARATTA, Mafia e Stato. Alcune riflessioni metodologiche

sulla costruzione del problema e la progettazione politica, in La mafia, le mafie. Tra vecchi e nuovi paradigmi, a cura di FIANDACA – VISCONTI, Bari 1996, 96;

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La configurazione di tale “scambio” muta in relazione all’ambito di operatività, al settore, alle capacità criminali del “contiguo” consentendogli spesso di assumere il ruolo da protagonista169.

Con riguardo all’attività del soggetto contiguo, la società, per un verso, beneficia dell’intervento dell’extraneus funzionale alla realizzazione dello scopo sociale; per altro verso il “contiguo” arricchisce la propria capacità criminale utilizzando il patrimonio acquisito con le frequentazioni mafiose servendosi del modus operandi della consorteria criminale per realizzare i propri scopi, spesso coincidenti con le finalità dell’ente. Si delineerebbe un doppio sistema della contiguità: da un lato, per il mero apporto arrecato alla consorteria e, dall’altro, per i modi utilizzati per porre in essere quel contributo170.

Tale articolato sistema di relazioni e sinergie non consente l’automatica sussunzione del fatto all’interno dei paradigmi normativi previsti dall’art. 416 bis c.p.: è proprio la dimensione organizzativa, assegnata alla fattispecie associativa, ad imporre una valutazione dei differenti contenuti di tali relazioni rispetto alla complessità dell’accordo costitutivo del sodalizio.

Lo spazio ideale sul quale sviluppare una forma punitiva di tipo normativo - giudiziario di quell’area grigia, per il tipo di contributo, le funzioni assolte dalla c.d. “borghesia mafiosa”171, parrebbe la

combinazione fra gli artt. 110 e 416 bis c.p.172 alla base dell’istituto

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169 R. SCIARRONE, op. cit., 12;

170 R. SCIARRONE, op. cit., 14/15. Secondo l’autore l’area grigia ha una propria

autonomia, funziona secondo proprie regole, cui gli stessi mafiosi devono sottostare.

171 Il concetto di borghesia mafiosa è già presente nell’ analisi di L. FRANCHETTI,

Condizioni politiche e amministrative della Sicilia, in L. FRANCHETTI – S. SONNINO, Inchiesta in Sicilia, Firenze, 1925, in cui si parlava di “facinorosi della classe media”.

Il concetto di borghesia mafiosa è stato oggetto di critiche, in particolare di P. PEZZINO, Mafia, Stato e società nella Sicilia contemporanea: secoli XIX e XX, in La mafia, le mafie, Firenze 1999, secondo il quale il concetto determina un’eccessiva

103 concorsuale.

La contiguità indica un sottosistema legale, una delle possibili modalità in cui si può esprimere il sostegno all’associazione; proprio questa caratteristica ne impedisce l’unitaria classificazione sotto il profilo penalistico.

È all’interno di questo limbo che lo strumento del concorso esterno, attraverso l’art. 110 c.p., ha assunto il ruolo di moltiplicatore della tipicità, al fine di accrescere la potenziale rilevanza penale di tutti quei contributi al sodalizio mafioso provenienti da soggetti non inseriti in esso173.

La dimensione applicativa dell’istituto del concorso esterno si snoda lungo una duplice direzione: da un lato, al fine di sopperire alla ___________________

dilatazione dell’aggregato mafioso, fino a comprendervi intere classi sociali. La repressione si sposterebbe dal piano giuridico - normativo a quello socio – politico. Secondo U. SANTINO, Borghesia mafiosa e società contemporanea, in

http://www.centroimpastato.it/publ/online/per_mag_dem.php3, il concetto di borghesia mafiosa non esclude la dimensione criminale, ma punta ad inserirla dentro un quadro complesso di rapporti sociali;

172 G. FIANDACA, Le associazioni per delinquere “qualificate”, in I reati

associativi, a cura del CNPDS, Milano, 1998, 59, “la scoperta o riscoperta del concorso esterno riflette una coraggiosa decisione di politica penale giudiziaria, che segna storicamente una svolta: estendere il controllo penale alla zona grigia della cosiddetta contiguità compiacente da parte di esponenti delle classi dirigenti formalmente non affiliati all’associazione mafiosa, è infatti equivalso ad abolire il privilegio dell’immunità tradizionalmente concesso ai colletti bianchi collusi”; A. INGROIA, Associazione per delinquere e criminalità organizzata, cit., 244; V. MAIELLO, Principio di legalità ed ermeneutica nella definizione (delle figure) della partecipazione associativa di tipo mafioso e del c.d. concorso esterno, in I reati associativi, a cura di PICOTTI – VIGANÒ – MELCHIONDA, Padova, 2005, 179.

173 A. CAVALIERE, Il concorso eventuale nel reato associativo. Le ipotesi delle

associazioni per delinquere e di tipo mafioso, Napoli, 2003. Secondo l’autore questo utilizzo della disciplina concorsuale consentirebbe all’art. 110 c.p. di trasformarsi in “una sorta di clausola di ipertutela di beni giuridici, orientata alla copertura di qualsiasi lacuna relativa alle fasi ideative, preparatorie ed esecutive del reato”

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carenza degli strumenti repressivi, dall’altro, come indispensabile parametro per soddisfare esigenze punitive avvertite sia sul piano politico che sociale174.

Parte della dottrina175 non ritiene plausibile ridurre il tema della

punibilità dei soggetti vicini alla mafia a quello della configurazione del concorso esterno, da riservare a casi estremi e non generalizzabili. Secondo tale orientamento, l’apporto dell’extraneus che “fornisce un concreto specifico, consapevole e volontario contributo” all’associazione mafiosa, rileverebbe penalmente solo se in grado diincidere effettivamente nella realizzazione degli obiettivi del sodalizio, configurandosi “come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative della consorteria” e coincidendo con il programma criminoso dell’ente176.

Al momento non è ancora stata individuata alcuna fattispecie per punire la “generica agevolazione”, ma sono state delineate particolari ipotesi di “vicinanza” dell’extraneus al sodalizio criminale. Così parallelamente ad una contiguità configurabile come “atipica”, in cui il contributo proveniente dall’esterno del sodalizio diventa penalmente rilevante solo quando è “legato” all’associazione, si è normativamente accresciuta l’area della contiguità c.d. “tipizzata”177.

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174 V.B. MUSCATIELLO, Il concorso esterno nelle fattispecie associative, Padova,

1995, 34, per il quale “l’ammissibilità del concorso esterno viene vissuta non come problema ermeneutico di corretta decifrazione della normativa vigente, ma come problema latu sensu politico a fronte di taluni vuoti di tutela che l’elasticità della previsione normativa degli artt. 110 e ss. c.p. consente di colmare”;

175 F. SIRACUSANO, I paradigmi normativa della contiguità mafiosa, in Archivio

penale, n. 3, 2017;

176 Cass. pen. Sez. un. 12 luglio 2005, Mannino, in Foro it., II, 2006, 80; Cass. pen.

Sez. VI, 26 marzo 2015, Campo in Guida dir., n. 34/35, 2015, 78; Cfr. Cass. pen. Sez. I 10 luglio 2015, Impastato, in Mass. Uff., n. 265423;

177 V. MAIELLO, Principio di legalità, cit., 270; secondo C. VISCONTI, Il

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La contiguità penalmente rilevante non verrebbe allora disciplinata soltanto facendo riferimento alla partecipazione vera e propria o attraverso l’istituto del concorso esterno accanto all’art. 416 bis c.p. e al combinato fra gli artt. 110 e 416 bis c.p.. Si è invece sviluppato un vero e proprio sottosistema per punire le forme più ricorrenti di complicità e connivenza con la mafia178 .

3. Il difficile rapporto tra il reato di voto di scambio politico - mafioso