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Verso la stesura del testo definitivo dell’art

del 30 ottobre 2002 “Carnevale”.

4. Verso la stesura del testo definitivo dell’art

Il testo licenziato in prima lettura dalla Camera reca significative novità: viene abbandonato il riferimento alla “promessa” per introdurre quello del “procacciamento” di voti, richiedendo quindi almeno l’iniziale esecuzione della condotta di reperimento degli stessi e correggendo il rinvio all’art. 416 bis 3° co. c.p. tramite l’aggiunta delle modalità ivi previste323.

Si specificò inoltre che il “procacciamento” dovesse avvenire “consapevolmente” da parte del soggetto attivo324 e si estese l’oggetto

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323 C. VISCONTI, Verso la riforma, cit. 130 ss. L’Autore propone l’inserimento

della formula del procacciamento dei voti unitamente al fatto che l’associazione si adoperi per procurarli, al fine di “cristallizzare gli orientamenti interpretativi di quella parte di giurisprudenza la quale postula l’accertamento di una sorta di inizio dell’esecuzione del patto da parte dei mafiosi, per ritenere integrato il reato. La formula non implicherebbe l’accertamento di un vero e proprio avvalersi della forza derivante dal vincolo associativo nella campagna elettorale da parte dell’organizzazione criminale né l’accertamento di specifici atti di violenza e di minaccia: sarebbe sufficiente la prova che l’associazione o che i suoi membri si siano in qualche modo attivati, in favore del candidato o del partito, in esecuzione dell’impegno assunto, in altre parole che il patto politico – mafioso non sia rimasto lettera morta, un mero flatus voci”.

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materiale del reato anche alle “altre utilità”, mentre restava invariata la modalità di esecuzione del corrispettivo, cioè la sola erogazione. I limiti edittali furono notevolmente ridotti, prevedendo la pena della reclusione da quattro a dieci anni e si estese la responsabilità penale anche nei confronti di effettuasse il procacciamento dei voti.

Le criticità erano tali che in seconda lettura furono apportate modifiche rilevanti sia sul fronte del procacciamento sia con riferimento all’oggetto, rappresentato nella nuova costruzione da “qualunque altra utilità”, al fine di massimizzare l’ambito di estensione della norma; scompare anche il riferimento alla “consapevolezza”325 dell’impegno

assunto.

La novità di maggior rilievo consisteva nell’aver previsto oltre all’erogazione anche che la condotta del politico potesse tradursi nella ___________________

324 Cfr. Camera dei deputati, Scambio elettorale politico – mafioso, Dossier n. 11/2,

5 febbraio 2014, in www.camera.it, dal quale si evince che con il riferimento alla consapevolezza si intendeva sottolineare il carattere doloso (ovvero ex art. 43 c.p. “secondo l’intenzione” dell’accettazione a parte del politico del procacciamento dei voti mediante il ricorso all'intimidazione connessa al vincolo associativo mafioso (secondo le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis). In tal modo il reato si perfezionava al momento dell'impegno reciproco e consapevole di due controparti dello stesso cambio elettorale politico-mafioso;

325 In senso critico si veda M. GALLO, Il senso di una paroletta, in Crit. Dir., n.

3/2013. Durante i lavori parlamentari molto si è discusso sull’opportunità dell’avverbio. L’orientamento favorevole, pur considerando l’uso della locuzione una sorta di replica della natura dolosa del delitto prevista dall’art. 43 c.p., poggia sulla possibilità di ricondurre la consapevolezza alle condizioni o qualità soggettive dell’interlocutore del politico. Tale tesi fa leva sull’esistenza nel codice antimafia di un importante documento di controllo della criminalità: l’art. 76 comma 8 che punisce la propaganda politica richiesta ad un soggetto sottoposto a misura di prevenzione. Occorrerebbe si asserisce, il coordinamento delle due norme: se è richiesta la consapevolezza di parlare con un soggetto sottoposto a misura preventiva, analogamente deve essere previsto per l’applicazione dell’art. 416 ter. In tal senso l’intervento del senatore D’Ascola, resoconto stenografico 173a seduta,

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“disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione”: una sorta di tentativo di tipizzazione del concorso esterno in associazione mafiosa326.

Il procedimento legislativo si concluse alla quarta lettura con la definitiva approvazione da parte del Senato del d.d.l. S.948-B il 16 aprile 2014 e la simultanea promulgazione da parte del Presidente della Repubblica della legge 17 aprile 2014, n. 62 (Modifica

all’art.416 ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico – mafioso) la quale all’art. 1 ha previsto la sostituzione

dell’originaria formulazione dell’art. 416 ter rubricato “scambio

elettorale politico – mafioso” con la seguente:

“Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità

di cui al terzo comma dell’art. 416 bi c.p. in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma”.

Come evidenziato dall’Ufficio del Massimario, la legge determina un duplice intervento innovativo: da un lato, rimodula la fattispecie incriminatrice relativa alla condotta di chi accetta la promessa di voti da parte di un’associazione mafiosa, e, dall’altro, introduce altresì la punibilità di chi garantisce il sostegno elettorale con le modalità di tipo mafioso.

La durata del tortuoso iter legislativo è stata compensata, assicurando così la rapida operatività della norma, dalla previsione di cui all’art. 2 della novella stessa, con la quale il legislatore ha disposto l’immediata entrata in vigore della legge dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta come testé accennato, il 17 aprile 2014, avvalendosi dell’art.10 disp. prel. c.c.

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Una scelta opinabile327, legata alle imminenti elezioni del Parlamento

Europeo previste per il maggio di quello stesso anno e che equiparava la legge ordinaria alla decretazione d’urgenza in deroga ai tempi di

vacatio legis.