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La sentenza “Mannino” L’approdo ermeneutico

del 30 ottobre 2002 “Carnevale”.

4.3 La sentenza “Mannino” L’approdo ermeneutico

La sentenza225 in questione pronunciata dalle Sezioni Unite nel 2005

costituisce il punto di approdo della giurisprudenza di legittimità in tema di ammissibilità e rilevanza del concorso esterno.

La Suprema Corte, nell’ottica di una flessibilità repressiva emersa nel corso degli anni ’80, pur ammettendo l’esistenza del concorso eventuale lo vincola allo statuto della causalità, pur riconoscendo le difficoltà che tale accertamento comporta.

Nonostante la spinta di parte della dottrina, alla sua soppressione o tipizzazione226, questa figura criminosa restò immutata nella

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224 C. VISCONTI, Contiguità alla mafia, cit., 394;

225 Cass. Sez. un., del 12 luglio 2005, Mannino, n. 33748, Rv. 231672.

226 Tale posizione esegetica è espressa da C. VISCONTI, Contiguità alla mafia,

cit., 489-490. L’autore osserva in proposito che “ lo stesso fatto che la medesima dottrina non si cimenti in proposte più dettagliare, volte a esemplificare un modello articolato di disciplina differenziata delle diverse forme di contiguità penalmente rilevanti, lascia supporre che verosimilmente a tutt’oggi sussiste una difficoltà

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configurazione data dalla giurisprudenza di legittimità affermatasi negli anni ’90, salvo alcuni correttivi227.

I giudici della Suprema Corte hanno dapprima precisato la figura della partecipe interno, definendolo come colui che, “risultando stabilmente e organicamente inserito nella struttura organizzativa dell’associazione mafiosa, non “è” ma “fa parte”, meglio ancora “prende parte” alla stessa”.

Si riconosce in tal modo alla figura dell’intraneus un ruolo dinamico e funzionale mediante il quale si prende parte al fenomeno associativo, ci si mette a disposizione del sodalizio per il perseguimento degli scopi comuni, senza necessità di sottoposizione ad un rituale di affiliazione ma ritenendo sufficienti facta concludentia228.

La tipicità della condotta associativa si fonda sull’assunzione di un ruolo concreto nell’organizzazione, finalizzato al raggiungimento degli scopi che il sodalizio si propone: nel caso specifico il semplice patto elettorale non sarebbe sufficiente a configurare la responsabilità per partecipazione interna dell’uomo politico, nonostante un datato parere della Corte di Cassazione229 .

La tesi argomentativa a sostegno della figura del concorso eventuale muove dalla atipicità della condotta, un apporto non tipizzabile come __________________

oggettiva a individuare nuclei omogenei di condotte di contiguità talmente differenziati l’uno dall’altro, sotto il profilo socio – criminologico, delle modalità di azione o della meritevolezza della pena, da giustificare la rispettiva trasfusone in fattispecie ad hoc […]”;

227 Cass. Sez. un., del 30 ottobre 2002, n. 22327, Carnevale, Rv. 224181;

228 Cass. pen. Sez. un. 5 ottobre 1994, in Foro it., II CXVIII, 1995, Demitry.

229 Cass. pen. 26 giugno 1992, Battaglini, in Giust. Pen., 1992, II, 403 ss. Secondo

tale orientamento, la conclusione del patto sarebbe sintomatica non solo della condivisione del candidato della logica intimidatoria propria del sodalizio e dell’accettazione della proposta di favorirlo, ma anche del riconoscimento di fatto da parte del sodalizio del ruolo del politico in termini di svolgimento sistematico di prestazioni diffuse a favore dell’associazione.

128 ogni altra condotta concorsuale230.

La figura del concorrente esterno si collega all’esistenza dell’associazione criminale al cui consolidamento contribuiscono i suoi affiliati, senza che ciò si ponga in contrasto con il contributo non preventivato ed apportato di un soggetto estraneo al sodalizio, che può intervenire con effetti anche decisivi per la vita dello stesso.

Non si pone in contrasto con la natura permanente del reato associativo la circostanza che l’apporto fornito dal concorrente possa esaurirsi nel momento della sua espressione, dovendo valutare la stessa in termini causali rispetto alla dimensione della consorteria considerata231.

Si è sostenuto che la novità della sentenza non risieda nell’adozione del criterio causale per tipizzare la condotta quanto nel modo di declinarlo232: la Corte di Cassazione per tale via, si è detto, risponde

alle obiezioni secondo cui l’evocazione giurisprudenziale del paradigma causale celerebbe in realtà meccanismi diversi, fondati su intuizioni e giudizi etici233.

Su queste premesse la stessa Corte ha poi ribadito la necessità della sussistenza di tutti i requisiti strutturali che costituiscono il nucleo centrale del concorso di persone nel reato e in merito al dolo che esso investa sia gli elementi essenziali della figura criminosa tipica, sia il contributo causale recato dalla condotta alla realizzazione del fatto concreto.

Richiamando precedenti considerazioni sul nesso causale234, i giudici

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230 F.M IACOVIELLO, Il concorso eventuale in associazione mafiosa, in

Criminalia, 2008, 262;

231 Cass. Sez. un., del 12 luglio 2005, n. 33748, Rv. 231672, § 6;

232 P. MOROSINI, La difficile tipizzazione giurisprudenziale del concorso esterno

in associazione, in Dir. pen. Pro., 2006, fasc. 5, 585 ss.;

233 Cfr. G. INSOLERA, L’impossibile garanzia: la prova dell’illecito

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affermano come non sia sufficiente che il contributo atipico sia considerato idoneo ad aumentare la probabilità o il rischio di realizzazione del fatto di reato, con prognosi di mera pericolosità ex

ante, qualora poi, con un giudizio ex post, si riveli per contro

ininfluente o addirittura controproducente per la verificazione dell’evento lesivo. Nella celebre presa di posizione del 2002 in tema di responsabilità medica235, le Sezioni Unite avevano in realtà posto

l’accento sull’esigenza inderogabile di accettare il nesso causale alla stregua di un giudizio controfattuale effettuato “sulla base di una generalizzata regola d’esperienza o di una legge scientifica universale o statistica236.

Proprio in relazione ai principi elaborati in quella pronuncia, la Cassazione ha sostenuto che anche nell’ambito del concorso esterno il contributo eziologico dell’extraneus deve rappresentare la condizione necessaria dell’evento, al netto di criteri prognostici e incontrollabili che anticipano arbitrariamente la soglia di punibilità.

In linea con il precedente regolativo delle Sezioni Unite237 e in

contrasto con quanto previamente affermato238 si è ribadito che non è

necessaria una crisi irreversibile dell’organizzazione, perché è ritenuto rilevante anche il contributo volto a superare un momento di difficoltà occasionale, ovvero volto a determinare il consolidamento della consorteria, senza dover ipotizzare, tuttavia, che in sua assenza la stessa debba cadere in uno stato di crisi strutturale239.

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234 Cass. Sez. un., 11 settembre 2002, Franzese, in Foro it., 2002, II 601, con

commento di A. DI MARTINO, Il nesso causale attivato da condotte omissive tra probabilità, certezza e accertamento.

235 Cass. Sez. Un., 11 settembre 2002, Franzese, in Foro It., 2002, 601

236 C. VISCONTI – G. FIANDACA, Il patto di scambio politico – mafioso, cit. 86

ss.;

237 Cass. Sez. un., del 30 ottobre 2002, n. 22327, Carnevale, cit.;

238 Cass. pen. Sez. un. del 5 ottobre 1994, Demitry, in Foro it., II CXVIII, 1995;

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L’ambito di applicazione del concorso eventuale nei reati associativi è stato così ridefinito in una prospettiva garantista, posto che la fattispecie concorsuale può sussistere anche a prescindere dal verificarsi di una situazione di anormalità della vita associativa, dovendo tuttavia esso escludersi nelle ipotesi in cui si appalesi ininfluente o controproducente per la verificazione dell’evento lesivo. Ciò che occorre pertanto è che, il contributo concorsuale si ponga in termini di utilità rispetto alla conservazione del vincolo associativo, in una prospettiva di efficienza causale dell’attività di sostegno per la conservazione o il rafforzamento della struttura organizzativa240.

Per configurare l’ipotesi del concorso eventuale quindi, occorre prendere in considerazione contributi che siano adeguati a determinare una situazione di consolidamento o di rafforzamento del vincolo associativo, da valutarsi secondo una prospettiva ex post. Rientrano nella dimensione concorsuale, pertanto, solo quei contributi valutabili in relazione alle finalità e al programma associativo perseguiti dal sodalizio criminale e rispetto ai quali risultano causalmente efficienti e tali da far maturare nei singoli affiliati la consapevolezza di contare su un apporto fornito da un soggetto estraneo al sodalizio.

Si abbandonano i presupposti della fisiologia o della patologia dell’agire associativo, che furono determinanti per la sentenza Demitry, e il vincolo del destinatario del contributo apportato dal singolo, come invece sostenuto da una dottrina minoritaria241, secondo

la quale nel caso del concorrente esterno il destinatario del contributo non sarebbe l’associazione ma la condotta di partecipazione del singolo associato, alla quale accede.

Nemmeno il criterio distintivo tra contributo apportato dal singolo ___________________

240 Cass. Sez. un. del 12 luglio 2005, cit.;

241 F.M. IACOVIELLO, Il concorso eventuale nel delitto di partecipazione ad

associazione per delinquere, in Cass. pen., 1995. 858; V. MUSCATIELLO, Il concorso esterno, cit. 117ss.;

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all’ente criminale in via occasionale e quello fornito in via reiterata e stabile, trova spazio, nella pronuncia. Sotto tale aspetto si profila tuttavia una divergenza rispetto a quanto affermato in precedenza dalla Corte di Cassazione242, la quale, tra le caratteristiche del concorso

esterno, annoverava una forma di partecipazione “saltuaria e sporadica”.

Con la sentenza Mannino si ritiene inoltre inammissibile la lettura in senso psicologico della nozione di evento: non rispetterebbero i canoni ermeneutici descritti, infatti, quegli orientamenti che identificano il rafforzamento dell’associazione nell’accrescimento del senso di sicurezza e prestigio dei sodali, la diffusa sensazione di impunità, la sicurezza di poter continuare a delinquere243.

L’elemento distintivo si ricava, secondo i giudici di legittimità, dalla intraneità, o estraneità del soggetto rispetto all’organizzazione, essendo richiesto comunque per entrambi, un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario in favore dell’associazione mafiosa.

La Suprema Corte ha quindi provveduto ad individuare i parametri attraverso i quali distinguere, sotto il profilo probatorio, l’intraneità e l’estraneità al sodalizio mafioso244, pur senza consolidare il passaggio

dello svolgimento effettivo di un’attività materiale, da circostanza rilevante ai fini probatori, al rango di elemento essenziale del fatto tipico245.

I giudici di legittimità hanno ritenuto rilevanti sotto il profilo probatorio, “tutti gli indicatori fattuali246 dai quali, sulla base di

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242 Cass. pen. 20 maggio 2002, n. 21356, Frasca, Rv. 222439;

243 C.F. GROSSO, Accordo elettorale politico – mafioso, cit., 121 ss.;

244 Cfr. A. FALLONE, Concorso esterno? Sì se il clan si rafforza. Ma il rebus

dell’extraneus non è risolto, in Diritto e Giustizia, 2006, n. 34, 110 ss.;

245 A tal proposito si veda G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, Padova,

1983, 228; G. FIANDACA, Criminalità organizzata e controllo penale, in Ind. Pen., 1991, 25 ss..

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attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa, e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio. Deve dunque trattarsi di indizi gravi e precisi (tra i quali le prassi giurisprudenziali hanno individuato, ad esempio, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di “osservazione” e “prova”, l’affiliazione rituale, l’investitura della qualifica di “uomo d’onore”, la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, variegati e però significativi “facta concludentia”247 dai quali sia lecito dedurre senza

alcun automatismo probatorio, la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo nonché della duratura e sempre utilizzabile messa a disposizione della persona per ogni attività del sodalizio criminoso con puntuale riferimento, peraltro allo specifico periodo temporale considerato dall’imputazione”.

Con riferimento al concorrente esterno, si precisa che “l’accertamento

dovrà seguire i principi delineati dall’art. 192 c.p.p., con l’utilizzo di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, per verificare la correttezza del collegamento che fa derivare da un primo fatto, la condotta dell’extraneus, il factum probandum, ovvero l’evento”.

Con la sentenza Mannino si è sostenuto che gli impegni assunti da un personaggio politico con esponenti della criminalità organizzata prima del voto, rilevano penalmente se connotati dal carattere della serietà e della concretezza, desumibili dall’affidabilità dei protagonisti dell’accordo, dalla struttura dell’associazione, dal contesto di riferimento e dal contenuto degli stessi.

Si è provveduto altresì a sottolineare la necessità, attraverso un

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246 C. VISCONTI, La sentenza Andreotti: profili di interazione tra diritto

sostanziale e accertamento probatorio, in Critica del diritto, 2000, 487, ss.;

247 Per esempio la disponibilità di un arsenale, la latitanza volontaria, l’uso di

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accertamento probatorio ex post, che tali impegni “abbiano inciso

effettivamente e significativamente di per sé e a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell’accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell’intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali”.

Soltanto attraverso una verifica ex post, infatti, è possibile valutare se la condotta posta in essere abbia prodotto vantaggi o utilità per l’associazione stessa, garantendo altresì, in caso di mancata esecuzione delle promesse da parte dell’extraneus, di verificare se tale mancata esecuzione non abbia precluso il rafforzamento della capacità criminale del sodalizio mafioso.

Verificare ex post significa anche, in caso di mancata esecuzione delle promesse da parte dell’extraneus, verificare se tale mancanza non abbia inciso in misura tale da precludere il formarsi del rafforzamento della struttura associativa o meglio della capacità criminale del sodalizio mafioso.

Per ciò che attiene ai parametri rilevanti ai fini della distinzione menzionata, si richiede, in primo luogo, la verifica del motivo per cui le promesse non sono state mantenute, con particolare riguardo alla preclusione della possibilità per il futuro di eseguire promesse analoghe, dovendo inoltre distinguere il caso in cui la mancata esecuzione delle stesse da parte dell’extraneus precluda ab origine, ovvero determini il venir meno del rafforzamento associativo già realizzatosi: solo in quest’ultimo caso potrà, infatti, dirsi integrata la fattispecie del concorso esterno. In secondo luogo si richiede l’accertamento della consapevolezza degli associati di poter contare anche sulla disponibilità dell’extraneus.

Il partecipe di un’organizzazione criminale può essere definito in senso dinamico come “colui che, risultando inserito stabilmente e

organicamente nella struttura organizzativa dell’associazione mafiosa, non solo “è” ma “fa parte” della stessa: locuzione questa da

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intendersi non in senso statico, come mera acquisizione di uno status, bensì in senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all’effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l’associazione raggiunga i suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzate dalla medesima”248.

Nella stessa prospettiva deve essere inquadrato il comportamento del concorrente eventuale di un’organizzazione criminale, che può essere definito, secondo le Sezioni unite, come il “soggetto che, non inserito

stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione mafiosa e privo di affectio societatis fornisce tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo abbia un’effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione e del rafforzamento delle capacità operative dell’associazione […] e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima”249.

Si può concludere che assume la qualifica di concorrente esterno colui che apporta un contributo che si atteggia a conditio sine qua non rispetto alla conservazione o al rafforzamento dell’associazione criminosa. Un contributo senza il quale l’organizzazione non avrebbe mantenuto quei connotati che ne caratterizzano la struttura interna, il

modus operandi, il radicamento nel territorio, o senza il quale

l’organizzazione non avrebbe potuto compiere un salto di qualità, espandendosi o accrescendo la propria influenza o il proprio giro di affari250.

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248 Cass. Mannino, cit., § 4;

249 Cass. Mannino, cit., § 4;

250 A. CORVI, Il concorso esterno del magistrato nell’associazione di tipo mafioso,

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