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Il Fondo Atlante, il Bail In e la burden sharing

Nel documento Le emissioni obbligazionarie bancarie (pagine 65-71)

2. Le Obbligazioni Bancarie e il loro impatto sulla solidità bancaria

2.4 Il Fondo Atlante, il Bail In e la burden sharing

Il Fondo Atlante è un fondo d'investimento creato per fornire un sostegno

finanziario per le ricapitalizzazioni delle banche italiane e, contemporaneamente,

gestire al meglio i crediti in sofferenza (NPL, Not Performing Loans).

Per quanto riguarda i NPL, dobbiamo rilevare che il Fondo si focalizzerà

sulle cartolarizzazioni junior, che potranno essere garantite da molteplici asset:

tranche junior o mezzanine, veicoli creati ad hoc, beni mobiliari, immobiliari o

altri diritti. Il Fondo investirà prevalentemente in titoli che presentano un IRR

(acronimo di Internal Rate Return, il tasso interno di rendimento) inferiore a

quello richiesto tradizionalmente da investitori specializzati, ma che sia

equiparabile ad un rating medio di B.

La preferenza accordata alle cartolarizzazioni junior trae origine dal fatto

che i titoli con seniority superiore sono più richiesti dal mercato, in questo modo i

privati non vengono esclusi da questo settore e il Fondo può concentrare le

proprie risorse finanziarie solo su quelle cartolarizzazioni e aumenti di capitale

che risultano particolarmente difficoltosi.

In particolare, il capitale di dotazione (pari a circa 6 miliardi di euro) del

fondo sarà così impiegato:

 il 70% per gli aumenti di capitale ;

55 Per maggiori dettagli su questi strumenti si veda Montanaro E., "Basilea 3 nell'Unione Europea",

 il 30% per le sofferenze;

 opererà con una leva massima del 110%;

 il 70% del patrimonio sarà destinato a banche che presentano ratio inferiori a quelli minimi per la stabilità decisi dallo SREP56.

L'azione del fondo si esplicherà attraverso la «sottoscrizione di azioni in

offerte al mercato, tramite accordi con uno o più membri del consorzio di

collocamento o tramite collocamenti privati dedicati al fondo stesso, con la

sottoscrizione di una quota massima del 75% per singola emissione a meno che la

sottoscrizione di una quota maggiore non sia necessaria ai fini del buon esito

dell'operazione, l'investimento non comporti l'obbligo di OPA»57.

Fig. 9: Il fondo Atlante e le sue caratteristiche, fonte: AA. VV., " Che cos’è il fondo

Atlante", articolo pubblicato il 17052016 link: http://www.ilpost.it/2016/04/17/banche-fondo-

atlante/

56 SREP è l'acronimo di Supervisory Review and Evaluation Process, il processo di revisione e

valutazione prudenziale da parte della BCE per l’anno 2015.

57 Introzzi M., "Fondo Atlante: come funziona e quali banche partecipano" articolo pubblicato il 13

Per quanto riguarda il bail-in, Banca d'Italia afferma che « il bail-in (letteralmente salvataggio interno) è uno strumento che consente alle autorità di

risoluzione di disporre, al ricorrere delle condizioni di risoluzione, la riduzione del

valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire

le perdite e ricapitalizzare la banca in misura sufficiente a ripristinare un’adeguata

capitalizzazione e a mantenere la fiducia del mercato. Gli azionisti e i creditori

non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero

in caso di liquidazione della banca secondo le procedure ordinarie»58.

Nella successiva figura 10, possiamo vedere graficamente come funziona:

Fig. 10: il funzionamento del bail in, fonte: AA. VV., "Che cosa cambia nella gestione delle crisi bancarie", op. cit. consultato il 21/07/2016

58 Cfr. AA. VV., "Che cosa cambia nella gestione delle crisi bancarie", Banca d'Italia, pubblicato

sul link: https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2015/gestione-crisi- bancarie/index.html consultato il 21/07/2016

Procedendo da sinistra verso destra della fig. 10, osserviamo che da una

situazione di partenza (banca che opera nella normalità), la banca presenta sia

passività che possono essere assoggettate al bail in (passività ammissibili come ad

esempio le obbligazioni emesse dalla banca) sia quelle non assoggettabili al bail

in (ad esempio, i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositanti, ovvero i

depositi fino a 100.000 euro).

Quando poi passiamo alla fase di dissesto, osserviamo che il valore delle

attività si riduce mentre il capitale è azzerato; da qui passiamo alla fase finale

(fase di risoluzione o fase della nuova banca). in cui l'autorità attua il bail in, che

forma un nuovo capitale convertendo le passività ammissibili in azioni.

Da quanto detto emerge che il bail in permette alla banca di funzionare

offrendo i servizi essenziali per il tessuto sociale ed economico, inoltre, poiché le

risorse finanziarie provengono da azionisti e creditori (tra cui gli obbligazionisti

della banca), non vi sono costi aggiuntivi per i contribuenti.

Da quanto detto emergono tre elementi che sono coinvolti (o possono

essere coinvolti) in un ipotetico bail in: le passività (quali sono quelle ammissibili

e quali no), i risparmiatori (azionisti e obbligazionisti della banca), i depositanti

(coloro che possiedono un conto corrente).

Parlare delle passività coinvolte o escluse dal bail in, implica parlare anche

dei risparmiatori e dei correntisti, infatti da questa procedura sono escluse (che

quindi non sono svalutate, né convertite in capitale) le seguenti passività:

 «i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi, cioè quelli di importo fino a 100.000 euro;

 le passività garantite, inclusi i covered bonds e altri strumenti garantiti;

 le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria, come ad esempio il contenuto

delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito;

 le passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 giorni;

 le passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni;

 i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare»59.

Come si vede, dall'elenco sopra riportato, le obbligazioni, le azioni e i

conti correnti per la parte eccedente i 100.000 euro possono rientrare nella

procedura di bail in, ovviamente seguendo un ordine ben preciso stabilito dalla

legge. Questo ordine è il seguente (dai primi soggetti ad essere coinvolti agli

ultimi):

1. gli azionisti;

2. i detentori di altri titoli di capitale;

3. gli altri creditori subordinati;

4. i creditori chirografari;

5. persone fisiche e PMI titolari di depositi per l’importo eccedente i

100.000 euro;

6. il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail-in al posto

59 Cfr. AA. VV., "Che cosa cambia nella gestione delle crisi bancarie", op. cit. consultato il

dei depositanti protetti.

Dall'elenco sopra riportato si desume chiaramente che il bail in segue una

gerarchia che penalizza gli strumenti finanziari più rischiosi, per i quali i detentori

sostengono prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni (come

visto nella precedente Figura 10); per passare alla categoria successiva bisogna

prima avere esaurito la categoria precedente, quindi prima di coinvolgere i

detentori dei titoli al punto 2, prima si dovranno coinvolgere tutti gli azionisti,

ovvero i "proprietari" della banca, che vedranno ridotto o azzerato il valore

nominale delle loro azioni e delle quote di capitale sociale da queste

rappresentato.

Dopo gli azionisti si passa ai detentori dei titoli del punto 2, che vedranno i

loro titoli divenire azioni e/o ridotti di valore per procedere alla ricapitalizzazione

della banca.

Nel caso delle obbligazioni, un risparmiatore vedrebbe convertito in azioni

e/o ridotto (in tutto o in parte) il proprio credito, ma solo nel caso in cui le risorse

degli azionisti e dei detentori di titoli subordinati non siano bastevoli per

procedere ad una ricapitalizzazione della banca.

Per altro, siccome il bail in si estende anche ai prodotti finanziari già

esistenti, Banca d'Italia consiglia che «gli investitori facciano estrema attenzione

ai rischi di alcune tipologie di investimento, in particolare al momento della

sottoscrizione. Alla clientela al dettaglio che intende sottoscrivere titoli della

banca dovrebbero essere offerti innanzitutto certificati di deposito coperti dal

Fondo di garanzia in luogo delle obbligazioni, soggette a bail-in. Allo stesso

agli investitori più esperti, soprattutto quando si tratta di strumenti subordinati,

ossia quelli che sopportano le perdite subito dopo gli azionisti.

Di tutto questo le banche dovranno dare comunicazione tempestiva alla

loro clientela; l’informazione andrà fornita, con estremo dettaglio, al momento del collocamento di titoli di nuova emissione.»60.

Dobbiamo chiarire che il meccanismo del bail in è solo parzialmente

nuovo, in quanto fino al 31 dicembre 2015 vigeva il "burden sharing":

quest'ultimo prevedeva che, in caso di dissesto di una banca, si procedesse ad una

ricapitalizzazione della medesima tramite riduzione o azzeramento del valore

nominale delle azioni e delle obbligazioni subordinate (che potevano, in

alternativa, essere convertite in azioni), se questa procedura non bastava, allora

intervenivano i fondi pubblici; di contro il bail in si presenta come una versione

potenziata o estesa del burden sharing, in quanto la sua azione può esplicarsi sia

alle obbligazioni ordinarie che ai depositi sopra i 100.000 euro, mentre queste due

categorie non erano coinvolte dalla procedura del burden sharing.

Nel documento Le emissioni obbligazionarie bancarie (pagine 65-71)