2. Le Obbligazioni Bancarie e il loro impatto sulla solidità bancaria
2.4 Il Fondo Atlante, il Bail In e la burden sharing
Il Fondo Atlante è un fondo d'investimento creato per fornire un sostegno
finanziario per le ricapitalizzazioni delle banche italiane e, contemporaneamente,
gestire al meglio i crediti in sofferenza (NPL, Not Performing Loans).
Per quanto riguarda i NPL, dobbiamo rilevare che il Fondo si focalizzerà
sulle cartolarizzazioni junior, che potranno essere garantite da molteplici asset:
tranche junior o mezzanine, veicoli creati ad hoc, beni mobiliari, immobiliari o
altri diritti. Il Fondo investirà prevalentemente in titoli che presentano un IRR
(acronimo di Internal Rate Return, il tasso interno di rendimento) inferiore a
quello richiesto tradizionalmente da investitori specializzati, ma che sia
equiparabile ad un rating medio di B.
La preferenza accordata alle cartolarizzazioni junior trae origine dal fatto
che i titoli con seniority superiore sono più richiesti dal mercato, in questo modo i
privati non vengono esclusi da questo settore e il Fondo può concentrare le
proprie risorse finanziarie solo su quelle cartolarizzazioni e aumenti di capitale
che risultano particolarmente difficoltosi.
In particolare, il capitale di dotazione (pari a circa 6 miliardi di euro) del
fondo sarà così impiegato:
il 70% per gli aumenti di capitale ;
55 Per maggiori dettagli su questi strumenti si veda Montanaro E., "Basilea 3 nell'Unione Europea",
il 30% per le sofferenze;
opererà con una leva massima del 110%;
il 70% del patrimonio sarà destinato a banche che presentano ratio inferiori a quelli minimi per la stabilità decisi dallo SREP56.
L'azione del fondo si esplicherà attraverso la «sottoscrizione di azioni in
offerte al mercato, tramite accordi con uno o più membri del consorzio di
collocamento o tramite collocamenti privati dedicati al fondo stesso, con la
sottoscrizione di una quota massima del 75% per singola emissione a meno che la
sottoscrizione di una quota maggiore non sia necessaria ai fini del buon esito
dell'operazione, l'investimento non comporti l'obbligo di OPA»57.
Fig. 9: Il fondo Atlante e le sue caratteristiche, fonte: AA. VV., " Che cos’è il fondo
Atlante", articolo pubblicato il 17052016 link: http://www.ilpost.it/2016/04/17/banche-fondo-
atlante/
56 SREP è l'acronimo di Supervisory Review and Evaluation Process, il processo di revisione e
valutazione prudenziale da parte della BCE per l’anno 2015.
57 Introzzi M., "Fondo Atlante: come funziona e quali banche partecipano" articolo pubblicato il 13
Per quanto riguarda il bail-in, Banca d'Italia afferma che « il bail-in (letteralmente salvataggio interno) è uno strumento che consente alle autorità di
risoluzione di disporre, al ricorrere delle condizioni di risoluzione, la riduzione del
valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire
le perdite e ricapitalizzare la banca in misura sufficiente a ripristinare un’adeguata
capitalizzazione e a mantenere la fiducia del mercato. Gli azionisti e i creditori
non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero
in caso di liquidazione della banca secondo le procedure ordinarie»58.
Nella successiva figura 10, possiamo vedere graficamente come funziona:
Fig. 10: il funzionamento del bail in, fonte: AA. VV., "Che cosa cambia nella gestione delle crisi bancarie", op. cit. consultato il 21/07/2016
58 Cfr. AA. VV., "Che cosa cambia nella gestione delle crisi bancarie", Banca d'Italia, pubblicato
sul link: https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2015/gestione-crisi- bancarie/index.html consultato il 21/07/2016
Procedendo da sinistra verso destra della fig. 10, osserviamo che da una
situazione di partenza (banca che opera nella normalità), la banca presenta sia
passività che possono essere assoggettate al bail in (passività ammissibili come ad
esempio le obbligazioni emesse dalla banca) sia quelle non assoggettabili al bail
in (ad esempio, i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositanti, ovvero i
depositi fino a 100.000 euro).
Quando poi passiamo alla fase di dissesto, osserviamo che il valore delle
attività si riduce mentre il capitale è azzerato; da qui passiamo alla fase finale
(fase di risoluzione o fase della nuova banca). in cui l'autorità attua il bail in, che
forma un nuovo capitale convertendo le passività ammissibili in azioni.
Da quanto detto emerge che il bail in permette alla banca di funzionare
offrendo i servizi essenziali per il tessuto sociale ed economico, inoltre, poiché le
risorse finanziarie provengono da azionisti e creditori (tra cui gli obbligazionisti
della banca), non vi sono costi aggiuntivi per i contribuenti.
Da quanto detto emergono tre elementi che sono coinvolti (o possono
essere coinvolti) in un ipotetico bail in: le passività (quali sono quelle ammissibili
e quali no), i risparmiatori (azionisti e obbligazionisti della banca), i depositanti
(coloro che possiedono un conto corrente).
Parlare delle passività coinvolte o escluse dal bail in, implica parlare anche
dei risparmiatori e dei correntisti, infatti da questa procedura sono escluse (che
quindi non sono svalutate, né convertite in capitale) le seguenti passività:
«i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi, cioè quelli di importo fino a 100.000 euro;
le passività garantite, inclusi i covered bonds e altri strumenti garantiti;
le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria, come ad esempio il contenuto
delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito;
le passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 giorni;
le passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni;
i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare»59.
Come si vede, dall'elenco sopra riportato, le obbligazioni, le azioni e i
conti correnti per la parte eccedente i 100.000 euro possono rientrare nella
procedura di bail in, ovviamente seguendo un ordine ben preciso stabilito dalla
legge. Questo ordine è il seguente (dai primi soggetti ad essere coinvolti agli
ultimi):
1. gli azionisti;
2. i detentori di altri titoli di capitale;
3. gli altri creditori subordinati;
4. i creditori chirografari;
5. persone fisiche e PMI titolari di depositi per l’importo eccedente i
100.000 euro;
6. il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail-in al posto
59 Cfr. AA. VV., "Che cosa cambia nella gestione delle crisi bancarie", op. cit. consultato il
dei depositanti protetti.
Dall'elenco sopra riportato si desume chiaramente che il bail in segue una
gerarchia che penalizza gli strumenti finanziari più rischiosi, per i quali i detentori
sostengono prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni (come
visto nella precedente Figura 10); per passare alla categoria successiva bisogna
prima avere esaurito la categoria precedente, quindi prima di coinvolgere i
detentori dei titoli al punto 2, prima si dovranno coinvolgere tutti gli azionisti,
ovvero i "proprietari" della banca, che vedranno ridotto o azzerato il valore
nominale delle loro azioni e delle quote di capitale sociale da queste
rappresentato.
Dopo gli azionisti si passa ai detentori dei titoli del punto 2, che vedranno i
loro titoli divenire azioni e/o ridotti di valore per procedere alla ricapitalizzazione
della banca.
Nel caso delle obbligazioni, un risparmiatore vedrebbe convertito in azioni
e/o ridotto (in tutto o in parte) il proprio credito, ma solo nel caso in cui le risorse
degli azionisti e dei detentori di titoli subordinati non siano bastevoli per
procedere ad una ricapitalizzazione della banca.
Per altro, siccome il bail in si estende anche ai prodotti finanziari già
esistenti, Banca d'Italia consiglia che «gli investitori facciano estrema attenzione
ai rischi di alcune tipologie di investimento, in particolare al momento della
sottoscrizione. Alla clientela al dettaglio che intende sottoscrivere titoli della
banca dovrebbero essere offerti innanzitutto certificati di deposito coperti dal
Fondo di garanzia in luogo delle obbligazioni, soggette a bail-in. Allo stesso
agli investitori più esperti, soprattutto quando si tratta di strumenti subordinati,
ossia quelli che sopportano le perdite subito dopo gli azionisti.
Di tutto questo le banche dovranno dare comunicazione tempestiva alla
loro clientela; l’informazione andrà fornita, con estremo dettaglio, al momento del collocamento di titoli di nuova emissione.»60.
Dobbiamo chiarire che il meccanismo del bail in è solo parzialmente
nuovo, in quanto fino al 31 dicembre 2015 vigeva il "burden sharing":
quest'ultimo prevedeva che, in caso di dissesto di una banca, si procedesse ad una
ricapitalizzazione della medesima tramite riduzione o azzeramento del valore
nominale delle azioni e delle obbligazioni subordinate (che potevano, in
alternativa, essere convertite in azioni), se questa procedura non bastava, allora
intervenivano i fondi pubblici; di contro il bail in si presenta come una versione
potenziata o estesa del burden sharing, in quanto la sua azione può esplicarsi sia
alle obbligazioni ordinarie che ai depositi sopra i 100.000 euro, mentre queste due
categorie non erano coinvolte dalla procedura del burden sharing.