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8. L’orientamento che onera il convenuto opposto

8.2. Il procedimento di ingiunzione come unico giudizio

A conferma di tale conclusione il tribunale di Ferrara, con sentenza del 7 gennaio 2015, seguito dal tribunale di Cuneo, con sentenza dell’ 1 ottobre dello stesso anno, hanno richiamato poi un consolidato orientamento della Suprema Corte secondo il quale il procedimento di ingiunzione, sebbene distinto in due diverse fasi, deve essere considerato un unicum93: «Il

monitoria (…)”; G. MINELLI, Permane il contrasto su chi sia onerato tra opponente ed opposto ad introdurre il tentativo obbligatorio di mediazione, cit., 1145: “La proposizione dell’opposizione costituisce si un’azione giudiziale, ma è priva di qualsivoglia autonomia perché non è rivolta alla tutela di un diritto soggettivo (salvo che non siano state spiegate richieste in via riconvenzionale) rappresentando unicamente la reazione del debitore all’iniziativa giudiziale introdotta dal creditore. Con l’opposizione l’oggetto del processo è e rimane la situazione giuridica sostanziale fatta valere con il decreto ingiuntivo e non quest’ultimo come se con l’opposizione si introducesse un impugnazione del decreto ingiuntivo”; G. SPINA, Opposizione a decreto ingiuntivo: il problema dell’identificazione della parte su cui grava l’onere di esperire il procedimento di mediazione, cit., il quale ritiene

che le considerazioni fornite dai giudici di questo orientamento siano “del tutto coerenti con

l’impianto normativo della mediazione” e che “(...)l’onere di instaurare la mediazione grava su chi per primo si è rivolto al giudice (quindi il creditore che ha richiesto l’emissione del decreto ingiuntivo), pur se detto onere inizia a sussistere solo nel caso in cui il decreto ingiuntivo venga opposto (…), in seguito alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”; V. VIOLANTE, Opposizione a decreto ingiuntivo e onere della mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, cit.: “(…) la dovuta valorizzazione dell’oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - come più volte confermata dalla Suprema Corte - dovrebbe implicare che la declaratoria di improcedibilità, in difetto della istanza di mediazione obbligatoria, debba avere ad oggetto la domanda sostanziale siccome proposta in via monitoria dal creditore opposto. Così come a carico del debitore opponente è configurabile l’onere della mediazione obbligatoria in caso di domande riconvenzionali o nei confronti di terzi, ma non per il fatto di avere dovuto proporre opposizione al decreto ingiuntivo, che non costituisce un’iniziativa ‘autonoma’ ma la reazione difensiva all’iniziativa giudiziale avversaria”; Infine D.

RAVENNA, L’opponente e l’opposto, questo è il dilemma, cit., scrive : “Il Dott. Ruvolo

rileva che il fatto che vi sia una sospensione (fino ad un certo momento di alcuni procedimenti) della richiesta della condizione di procedibilità per assicurare, come si legge nella relazione illustrativa, “una celere soddisfazione degli interessi” della parte istante non deve portare a spostare la condizione di procedibilità su qualcosa che non è una domanda giudiziale (come non lo è di per sé l'opposizione a decreto ingiuntivo) o a non esigere più una condizione di procedibilità la cui richiesta il legislatore ha solo differito nel tempo (M. Ruvolo, trib. Palermo, in Corr. Giur. 2012, n. 3)”.

93 Cass. civ., sez. I, ordinanza 3 settembre 2009, n. 19120, in

www.studiolegale.leggiditalia.it: «La giurisprudenza della Corte afferma in modo costante il principio di diritto per cui il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso per decreto d’ingiunzione e si chiude con la notifica del relativo decreto non costituisce un

procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall’opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione»94.

Ne consegue che «Il giudizio di opposizione riguarda la domanda azionata, in forma sommaria, dal creditore con il ricorso monitorio: è il ricorso monitorio a segnare i limiti del thema decidendum della opposizione (…)»95.

Per cui, come ha rilevato il giudice piemontese, «la pretesa introdotta in via monitoria costituisce, in una logica unitaria, sia l’oggetto della fase monitoria sia l’oggetto del giudizio di opposizione (ove evidentemente introdotto)»96.

processo autonomo rispetto a quello aperto con l’opposizione, ma da luogo ad un unico giudizio (…)».

In questo senso anche Cass. civ., sez. I, sentenza 3 marzo 2012, n. 1586, in www.gadit.it: «In

altri termini, il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall’opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione».

In dottrina, a sostegno della tesi che individua nell’opposizione un momento prosecutorio del procedimento avviato dal creditore con la domanda monitoria si veda F.P. LUISO, Diritto

Processuale civile, cit. Vol. IV, p. 159 ss.

94 In questo senso si è espresso il Tribunale di Ferrara, sentenza 7 gennaio 2015, in

www.altalex.com; analogamente il Tribunale di Cuneo, sentenza 1 ottobre 2015, cit., ha

affermato che «la fase dell’opposizione non costituisce un autonomo procedimento, ma

costituisce una (sia pur eventuale) continuazione della fase monitoria nell’ambito di un unico giudizio, giudizio che non a caso, secondo la giurisprudenza di legittimità pende sin dal momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo».

95 Tribunale di Ferrara, sentenza 7 gennaio 2015, cit.

96 In questo senso, in dottrina, v. G. MINELLI, Permane il contrasto su chi sia onerato tra

opponente ed opposto ad introdurre il tentativo obbligatorio di mediazione, cit.: “Inoltre, il momento della litispendenza, anche nell’ipotesi in cui alla fase sommaria sia seguita la fase a cognizione piena in conseguenza dell’opposizione del debitore, è sempre determinato dalla notifica del ricorso - decreto ingiuntivo e retroagisce al momento del deposito del ricorso monitorio come prescritto dall'art. 643 c.p.c.

Altresì, anche in base al principio della domanda ex art. 99 c.p.c., in forza del quale ‘chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente’, visto che il creditore che ha domandato giustizia è l’ingiungente poi opposto, coerenza impone