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L’opposizione quale fase prosecutoria all’interno di un unico giudizio

7. La natura giuridica dell’opposizione a decreto ingiuntivo e i rapporti tra fase monitoria e opposizione

7.4. L’opposizione quale fase prosecutoria all’interno di un unico giudizio

ANDRIOLI76, secondo cui il giudizio di opposizione costituirebbe una

“domanda di rigetto dell’azione ordinaria” introdotta dal creditore, basata sul presupposto che il ricorso per ingiunzione dia luogo al contempo ad un’azione monitoria ed ad un’azione ordinaria di condanna condizionata sospensivamente all’opposizione del debitore77.

Da ultimo, merita attenzione la posizione di Alberto RONCO78, il quale ha

ricostruito il procedimento di opposizione come impugnazione di primo grado.

7.4. L’opposizione quale fase prosecutoria all’interno di un unico giudizio

Infine, secondo l’opinione prevalente, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituirebbe un semplice sviluppo, meramente eventuale e dipendente dall’iniziativa del debitore ingiunto, della fase monitoria instaurata dal creditore attraverso il ricorso ex art. 638 c.p.c. Conseguentemente l’intero procedimento iniziato con il ricorso per decreto ingiuntivo, nelle sue due fasi, monitoria e di opposizione, costituirebbe un unicum, ossia un unitario giudizio ordinario di primo grado79, nell’ambito del

quale si può addivenire ad un provvedimento giurisdizionale di provvisorio riconoscimento delle ragioni dell’attore, emesso inaudita altera parte e sulla

76 V. ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, Vol. IV, Napoli, 1957, p. 100. 77 Per una critica rispetto alla soluzione di ANDRIOLI, v. E. GARBAGNATI, op. cit., p. 172

ss.

78 A. RONCO, Struttura e disciplina del rito monitorio, Torino, 2000, p. 339.

79 Si tratterebbe di un giudizio caratterizzato da una particolare forma di introduzione: “Il

ricorso per ingiunzione non si distingue - se non per la struttura speciale del procedimento e per la forma del provvedimento finale - dall’esercizio dell’azione dichiarativa finalizzata alla condanna, esperibile in un ordinario processo di cognizione. Di conseguenza l’emanazione del decreto ingiuntivo costituisce estrinsecazione del medesimo potere giurisdizionale proprio dei provvedimenti decisori ordinari” (in questo senso A.

base di una semiplena probatio del diritto fatto valere dal creditore, e la cui fase a cognizione piena segue solo nel caso in cui il destinatario dell’ingiunzione, che abbia valide e serie ragioni da opporre, decida di accollarsi l’onere del relativo impulso processuale80.

L’opposizione - o, più correttamente, il “giudizio di opposizione del giudizio iniziato con ricorso per decreto ingiuntivo” - devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, come introdotto con il ricorso monitorio, e non solo il riscontro di legittimità della pronuncia del decreto ingiuntivo. In altri termini, l’oggetto del giudizio di opposizione non è limitato al controllo di validità o di merito del decreto ingiuntivo opposto, ma riguarda la pretesa azionata dal creditore fin dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, imponendo al giudice di esaminare quest’ultima nel

80 In questo senso A. VALITUTTI - F. DE STEFANO, Il decreto ingiuntivo e l’ opposizione,

cit., p. 225 ss. Tra gli autori a sostegno di questa tesi v. A. SEGNI, L’opposizione del convenuto nel processo monitorio, in AA.VV., Scritti giuridici, Vol. II, Torino, 1965, p. 977

ss., secondo cui l’opposizione trasforma il processo da sommario in ordinario; C. MANDRIOLI, Diritto processuale civile, Vol. III, Torino, 2006, 107 ss.: “nel processo

italiano il procedimento è articolato in due fasi, una prima fase (che è la sola che presenta i caratteri della sommarietà della cognizione), si instaura ad iniziativa di chi fa valere un diritto di credito (ossia colui che si afferma creditore), si svolge in modo rapidissimo, senza contradditorio, e si conclude con un provvedimento (decreto ingiuntivo) pronunciato addirittura inaudita altera parte; ed una seconda fase, che può svolgersi ad eventuale iniziativa di colui nei cui confronti è stato pronunciato il decreto ingiuntivo (cosiddetto debitore ingiunto) e nella quale quest’ultimo, fruendo di tutte le garanzie del contradditorio, può ovviare al pregiudizio che può avere subito per la sommarietà della cognizione nella prima fase (...) la proposizione dell’opposizione instaura un giudizio che si svolge con tutte le garanzie del contradditorio, e che è ancora di primo grado, in quanto si sostituisce interamente a quello svoltosi sommariamente nella prima fase. Il decreto ingiuntivo viene così sostituito dalla sentenza che chiude la fase dell'opposizione”; F.P. LUISO, Diritto processuale civile, cit. Vol. IV, p. 159.

In giurisprudenza v. Cass. 28 novembre 1995, n. 1052, in www.dejure.it: «L’opposizione

avverso il decreto ingiuntivo non è azione di impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione, diretto all’accertamento dell’esistenza del diritto di credito fatto valere col ricorso. Opposto e opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente, di attore e convenuto, con la conseguenza che la sentenza che decide sull’opposizione deve accogliere la domanda, rigettando l’opposizione medesima, quante volte riscontri che le condizioni dell’azione proposta in sede monitoria, pur se carenti al momento del relativo ricorso, sussistano, tuttavia, in quello successivo della decisione».

V. anche Cass. 18 novembre 2003, n. 17440; Cass. 19 gennaio 2007, n. 1184; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20613; Cass. 8 marzo 2012, n. 3649.

merito, valutandone la complessiva fondatezza rispetto al momento della decisione del giudizio di opposizione81.

Seguendo questa impostazione, dunque, l’opposizione non rappresenterebbe un autonomo mezzo di impugnazione. Infatti, rispetto ai mezzi di impugnazione, l’opposizione consente lo svolgimento di attività difensive precedentemente inibite all’ingiunto; introduce un procedimento disciplinato, salvo alcune peculiarità, dal rito del procedimento di cognizione ordinario di primo grado, esplicitamente richiamato dall’art. 645, comma 2, c.p.c.; si conclude con una sentenza di primo grado che, in quanto tale, è soggetta a tutti i mezzi di impugnazione contemplati dall’art. 323 c.p.c.; può essere instaurato solo ad iniziativa di una parte (il debitore ingiunto), non potendosi configurare una soccombenza, neppure parziale, del creditore ingiungente in relazione al decreto ingiuntivo emesso e in funzione dell’opposizione. Difatti, dato che il rigetto anche parziale della domanda non ne pregiudica la riproposizione, anche in sede ordinaria, il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata solo in relazione al diritto oggetto del provvedimento e non con riguardo a domande, o a capi di domanda non accolti82.

Alla stregua di tale prospettazione, l’opposizione varrebbe quale provocatio ad probandum, dovendo il creditore provare l’esistenza del credito affermato a seguito della contestazione effettuata dal debitore83.

81 A. VALITUTTI - F. DE STEFANO, op.cit., p. 228.

82 C. MERLO, A. TEDOLDI, L’opposizione a decreto ingiuntivo, cit., p. 465.

83 V. F.P. LUISO, Diritto processuale civile, cit., vol. IV, p.161, 2015, Milano: “Con

riferimento all’onere della prova (art. 2697 c.c.), se il processo è stato instaurato con una inversione della iniziativa processuale, constatiamo come in realtà sia corretta la dizione dell’art. 2697 c.c., il quale, nel porre la regola, non dice che l’attore deve provare i fatti costitutivi, e il convenuto deve provare le eccezioni; ma dice: “chi fa valere in giudizio un diritto deve provare i fatti costitutivi, chi nega l’esistenza di un diritto deve provare le eccezioni”. Nei casi di inversione dell’iniziativa processuale, infatti, chi fa valere in giudizio il diritto è il convenuto, e chi lo nega è l’attore. L’onere della prova si distribuisce, quindi, non secondo la posizione formale di attore e convenuto, ma secondo la posizione sostanziale (chi fa valere il diritto in giudizio e chi ne nega l’esistenza)”.