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7. La natura giuridica dell’opposizione a decreto ingiuntivo e i rapporti tra fase monitoria e opposizione

7.3. L’opposizione quale mezzo di impugnazione del decreto

Secondo un altro orientamento, il giudizio di opposizione costituirebbe un mezzo di impugnazione avverso il decreto ingiuntivo, evidenziando la presenza in esso di alcuni profili tipici - ovvero meccanismi formali - del giudizio di impugnazione69.

In primo luogo, il meccanismo di introduzione dell’opposizione è analogo a quello previsto per l’introduzione di un’impugnazione: la proposizione dell’opposizione, oltre ad essere eventuale e rimessa all’iniziativa di parte, è tesa a rimuovere gli effetti di un provvedimento di condanna già pronunciato. La mancata proposizione dell’ opposizione, ovvero l’inosservanza di particolari oneri in capo all’opponente dà luogo ad effetti equiparati al giudicato, rendendo irretrattabile l’accertamento del monitorio non utilmente opposto70. Infatti l’opposizione deve essere proposta entro un termine

perentorio previsto dall’art. 641 c.p.c., decorrente dalla notifica del decreto ingiuntivo, pena l’inammissibilità dell’ opposizione ed il definitivo acquisto di efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, analogamente a quanto previsto per il caso di mancato rispetto dei termini per impugnare la sentenza, di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c. Si pensi poi alla analogia di disciplina in ordine alle

l’efficacia di titolo esecutivo, che già possedeva ex art. 642, o può acquistarla, ove non la possieda, in caso di estinzione del processo: art. 653), con il processo di cognizione, regolato nel suo svolgimento dagli artt. 645 s.”.

69 Tra i sostenitori di questa tesi si segnalano: F. CARNELUTTI, Istituzioni del processo

civile italiano, Vol. III, Roma, 1956, p. 367; G. CHIOVENDA, Istituzioni di diritto processuale civile, Vol. I, Napoli, 1960, p. 225 ss.; M.T. ZANZUCCHI - C. VOCINO, Diritto processuale civile, Vol. II, Del processo di cognizione (e dei procedimenti speciali: procedimenti sommari), Milano, 1962, p. 367; D. BENDIA, Sull’idoneità al giudicato del decreto ingiuntivo non opposto, in Giur. merito, 1982, 492 ss.; A. LORENZETTO

PESERICO, Opposizione a decreto ingiuntivo e competenza, in Riv. Dir. civ., 1993, I, 782 ss.; G. TOMEI, Procedimento di ingiunzione, in Digesto (disc. priv.), Vol. XIV, Torino, 1996, p. 563; E. GARBAGNATI, Il procedimento d’ingiunzione, cit., p. 169 ss.

In ordine alle pronunce giurisprudenziali che si sono espresse in questo senso, v. infra par. 9.1.

70 In questo senso A. VALITUTTI - F. DE STEFANO, Il decreto ingiuntivo e l’ opposizione,

sanzioni previste per l’ipotesi di tardiva costituzione in giudizio: come l’art. 348, comma 1, c.p.c. prevede, per il caso di tardiva costituzione dell’ appellante, la sanzione dell’improcedibilità dell’ appello, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, analogamente il combinato disposto di cui agli artt. 647 e 656 c.p.c. prevede, per l’ipotesi di tardiva costituzione in giudizio dell’opponente, la sanzione dell’ improcedibilità dell’opposizione con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto. Infine, l’estinzione del giudizio di opposizione comporta l’acquisizione di efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo che non ne fosse già provvisto, analogamente a quanto dispone l’art. 338 c.p.c. per l’estinzione del giudizio di appello, secondo il quale all’estinzione del giudizio di appello consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata71.

Pertanto, secondo questo orientamento, l’atto di citazione in opposizione ex art. 645 c.p.c.72 introdurrebbe, - in prosecuzione del processo di cognizione

avviato con il ricorso per ingiunzione -, un nuovo procedimento ordinario di primo grado (ovvero di primo ed unico grado, in caso di opposizione contro un decreto ingiuntivo emesso dalla corte di appello), diretto a sostituire al provvedimento emanato senza il contraddittorio dell’ingiunto un nuovo provvedimento giurisdizionale dichiarativo in merito al diritto fatto valere dal creditore ricorrente, pronunciato in forma di sentenza e previo contraddittorio di tutte le parti73.

Più precisamente, l’opposizione al decreto ingiuntivo costituirebbe - al pari dell’ appello - un mezzo di gravame, in quanto il suo svolgimento è regolato, salve poche eccezioni, dal secondo libro del codice di rito e devolve allo

71 C. MERLO, A. TEDOLDI, L’opposizione a decreto ingiuntivo, in Il procedimento di

ingiunzione, a cura di B. CAPPONI, Bologna, 2009, p. 464.

72 Ai sensi dell’ art. 645 c.p.c., l’opposizione a decreto ingiuntivo “(…)si propone con atto

di citazione davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha pronunciato il decreto ingiuntivo” (se il decreto ingiuntivo è stato pronunciato dal tribunale in

composizione monocratica, ma la causa rientra tra quelle elencate dall’art. 50 bis c.p.c., competente per l’opposizione è il giudice collegiale).

stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento monitorio il completo riesame, in fatto e in diritto, del rapporto controverso, trasformando così il processo di ingiunzione in un processo dichiarativo, nel quale la cognizione dell’organo giurisdizionale è altrettanto ampia di quella spettante al giudice di primo grado in un processo di cognizione ordinario. Inoltre la competenza per l’opposizione è funzionale ed inderogabile, esattamente come la competenza per le impugnazioni. Se l’opposizione desse vita ad un autonomo processo di cognizione, la competenza territoriale dovrebbe invece determinarsi secondo gli artt. 18 e seguenti c.p.c. e sarebbe derogabile per accordo delle parti74.

Sono poi da segnalare le autorevoli opinioni, anche se ormai superate, di Enrico REDENTI75, secondo il quale il giudizio di opposizione sarebbe un

74 E. GARBAGNATI, op. cit.

Per una critica rispetto a questo orientamento v. A. VALITUTTI - F. DE STEFANO, Il

decreto ingiuntivo e l’ opposizione, cit., p. 228: “Tuttavia, le caratteristiche formali intrinseche dell’impugnazione vengono meno una volta instaurato il contraddittorio sull’opposizione, tanto che il giudizio avente ad oggetto quest’ultima si svolge poi (sostanzialmente) come ordinario giudizio di primo grado ed è a sua volta soggetto ai gradi di giurisdizione successivi al primo.

Soprattutto, peraltro, non si vede proprio come sia possibile configurare un giudizio di impugnazione caratterizzato dalla struttura del contraddittorio e dall’ampiezza della cognizione che siano istituzionalmente maggiori di quello che dovrebbe essere il giudizio di primo grado: è evidente infatti che, stando alla ricostruzione criticata, il giudizio della fase monitoria sarebbe un giudizio di primo grado istituzionalmente privo di contraddittorio e persino di una cognizione piena (e quindi affidabile per entrambe le parti), in quanto questi si vorrebbero riservare esclusivamente al giudizio di secondo grado; e ci si troverebbe dinanzi al singolarissimo caso di un giudizio di impugnazione fondato su cognizione e contraddittorio istituzionalmente ben più ampi di quelli che sono previsti nel primo grado”.

Ed in nota n. 22, op. cit.: “Inoltre la criticata ricostruzione del giudizio di opposizione come

impugnazione del decreto porterebbe ad una dilatazione del numero di gradi di giurisdizione, visto che nessuno di coloro che la sostengono nega la possibilità di appellare la sentenza che pronuncia sull’opposizione (e, successivamente, di impugnare con ricorso per cassazione la sentenza che decide sul relativo appello): nel caso di procedimento per ingiunzione, pertanto, ci sarebbero non già due, ma tre, gradi di merito, oltre quello generale di legittimità; sicché il creditore che abbia già una prova di una certa rilevanza a suo favore avrebbe lo svantaggio - in termini di tempi e di costi complessivi della lite - di doversi assoggettare ad un grado ulteriore di merito”.