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8. L’orientamento che onera il convenuto opposto

8.1. L’oggetto del giudizio di opposizione

Questa soluzione interpretativa si caratterizza per aver valorizzato la consolidata giurisprudenza circa l’oggetto del giudizio di opposizione86.

Infatti i giudici che l’hanno sostenuta hanno fatto leva sul consolidato orientamento della giurisprudenza, convalidato anche dalla Suprema Corte87,

85 In dottrina questa soluzione è stata condivisa da A. TEDOLDI, Mediazione obbligatoria e

opposizione a decreto ingiuntivo in Giur. it., 2012, p. 2621; E. GARBAGNATI, Il procedimento d’ingiunzione, cit.; A.G. DIANA, Il procedimento monitorio, Padova, 2013,

p. 31; E. ZUCCONI GALLI FONSECA, Profili attuali del procedimento per ingiunzione, in

Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2013, p. 113; C. MANDRIOLI, Diritto processuale civile, a cura di A. CARRATTA, Vol. III, Torino, 2015, p. 518 sub nota n. 29;

G. REALI, La mediazione come condizione di procedibilità della domanda tra dubbi

interpretativi e incertezze applicative, in Il giusto proc. civ., 2015, pp. 979 ss.; D. DALFINO, Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo: quando la cassazione non è persuasiva, in www.foro.it, rep. 2016, voce conciliazione in genere, n. 16; G. MINELLI, Permane il contrasto su chi sia onerato tra opponente ed opposto ad introdurre il tentativo obbligatorio di mediazione, cit., 1145; G. SPINA, Opposizione a decreto ingiuntivo: il problema dell’identificazione della parte su cui grava l’onere di esperire il procedimento di mediazione, in La nuova procedura civile, 1, 2016; V. VIOLANTE, Opposizione a decreto ingiuntivo e onere della mediazione obbligatoria ex art. 5 D.lgs 4 marzo 2010, n. 28, in www.judicium.it, 1 febbraio 2016.

86 Così si è espresso, nel descrivere i due contrastanti orientamenti, il Tribunale di Firenze,

sez. III, sentenza 30 ottobre 2014 (est. Ghelardini), in www.adrintesa.it e in Giur. it. 2015, 1124 ss., con nota di E. Benigni.

87 Cass. civ., sezioni unite, sentenza 9 settembre 2010, n. 19246, in

www.studiolegale.leggiditalia.it: «Il giudizio di opposizione, come è noto, ha natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice della opposizione il completo esame del

in base al quale il giudizio di opposizione non consiste in un accertamento della validità del decreto ingiuntivo e quindi in un’ actio nullitatis o in un’ azione impugnativa nei confronti dell’emessa ingiunzione, bensì in un ordinario processo di cognizione che si sovrappone allo speciale e sommario procedimento monitorio, svolgendosi in prosecuzione dello stesso, e che ha ad oggetto l’an e il quantum della pretesa originariamente azionata dal creditore in sede monitoria88.

Tanto che non assume alcuna rilevanza l’eventuale insussistenza, ad esempio, della esigibilità o dei fatti costitutivi del credito al momento della emissione

rapporto giuridico controverso, e non il semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto d’ingiunzione. E’ anche pacifico che, a differenza dalle qualità formali, le posizioni dell’opponente e dell’opposto sono quelle, rispettivamente, di convenuto e di attore in senso sostanziale»; vedi anche Cass. civ., sez. I, sentenza 14 aprile 2011, n. 8539 in www.studiolegale.leggiditalia.it: «(…)l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, il quale, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni e difese contro la stessa proposte, con la conseguenza che l’opponente, pur assumendo normalmente la veste di attore, viene a trovarsi nella posizione sostanziale di convenuto, mentre l’ opposto, formalmente convenuto, dev’essere considerato attore dal punto di vista sostanziale».

88 Cass. civ., sez. II, sentenza 28 settembre 1994, n. 7892, in www.studiolegale.leggiditalia.it:

«Costituisce invero canone fondamentale, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, che la conferma o meno del decreto è collegata non tanto a un giudizio di legalità o di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all’esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione. La opposizione a decreto ingiuntivo invero dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza o meno della pretesa fatta valere dall’ingiungente opposto a seconda che ritenga provato o meno il credito dedotto e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato concesso il decreto ingiuntivo». Cass. civ., sez. II, sentenza 16 marzo 2006, n. 5844,

in www.studiolegale.leggiditalia.it, su cui v. infra, nota n. 126; Cass. civ., sezioni unite, sentenza 9 settembre 2010, n. 19246, cit. alla nota precedente; Cass. civ., sez. I, sentenza 14 aprile 2011, n. 8539, ivi; Cass. civ., sez. III, sentenza 23 luglio 2014, n. 16767, in

www.studiolegale.leggiditalia.it: «L’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l’ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. Pertanto l’eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali».

del titolo monitorio, se l’esigibilità o i fatti costitutivi sussistono al momento della decisione nel successivo giudizio di opposizione89.

Se dunque oggetto del giudizio è la domanda monitoria, ne consegue che «chi agisce in giudizio, nei sensi dell’ art. 5 , comma 1 (oggi comma 1 bis) è il creditore e non il debitore che agisce in opposizione»90; e l’art. 5, D.Lgs. 28,

laddove stabilisce che “l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda” deve essere interpretato e applicato in relazione alla domanda spiegata dal creditore opposto azionata con ricorso per decreto ingiuntivo: domanda rispetto alla quale il debitore ingiunto si trova ad essere convenuto in senso sostanziale.

Pertanto, successivamente alla pronuncia sulle istanze ex artt. 648 e 649 c.p.c., il soggetto tenuto ad attivarsi per evitare la declaratoria di improcedibilità della domanda è il creditore ingiungente e successivamente opposto, «in ragione della individuazione della domanda spiegata in giudizio e della sua titolarità in senso sostanziale»91. Sicchè, in difetto di mediazione

l’improcedibilità inciderà sulla stessa fase monitoria con conseguente revoca del decreto ingiuntivo a suo tempo emesso.

Nessun onere, invece, incombe sul debitore che proponga opposizione il quale, data la sua veste di attore solo in senso formale, non può essere considerato come parte che esercita un’azione. Infatti, come rilevato dal Tribunale di Varese, con ordinanza del 18 maggio 2012, «L’atto di opposizione (...) non costituisce un’ iniziativa processuale autonoma , ma la reazione difensiva all’impulso processuale altrui». Per cui «a carico del debitore opponente l’onere di instaurazione della mediazione è configurabile solo nel caso in cui formuli domande riconvenzionali o verso terzi, ma non per il fatto di aver proposto opposizione». Infatti in tali ipotesi il debitore

89 Cass. civ., sez. II, sentenza 16 marzo 2006, n. 5844, cit., su cui v. infra, nota n. 126. 90 Tribunale di Varese, ordinanza 18 maggio 2012, in www.mondoadr.it

opponente rivestirebbe la qualità di attore in senso sostanziale, cui l’art. 5, comma 1, D.Lgs. 28/2010, riconduce l’obbligo di instaurazione della mediazione 92.

92 In dottrina questa soluzione è stata condivisa da A. TEDOLDI, Mediazione obbligatoria e

opposizione a decreto ingiuntivo, cit.: “Se dunque (…) l’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010 impone il previo esperimento della mediazione obbligatoria a «chi intende esercitare in giudizio un'azione» fondata su determinate causae petendi, nel procedimento per decreto ingiuntivo chi propone l’azione è il creditore che deposita il ricorso in via monitoria, dalla cui notifica si producono gli effetti della domanda giudiziale, a norma dell'art. 643, ultimo comma, c.p.c. A seguito dell’opposizione, già si diceva, quell’atto complesso costituito da ricorso monitorio e decreto, notificato al debitore qual provocatio ad opponendum, resolvitur in vim simplicis citationis: si apre un giudizio ordinario a cognizione piena, nel quale l'inversione delle parti è solo apparente e formale, laddove gli oneri di allegazione e di prova ricadono e permangono esclusivamente in capo al creditore opposto, attore in senso sostanziale.

È dunque il creditore opposto ad aver l’onere di promuovere la mediazione obbligatoria nel termine di quindici giorni assegnato dal giudice: quando ometta o tardi a farlo, l’opposizione si chiuderà in mero rito con sentenza che, dichiarando l’improcedibilità della domanda monitoriamente azionata, revocherà il decreto ingiuntivo opposto e condannerà l'opposto alle spese. Per le indicate ragioni, intrinseche alla funzione e alla struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e all’inversione puramente formale della posizione delle parti cui ivi si assiste, non può invece condividersi la tesi, che pur si rinviene talora, di un’improcedibilità del giudizio di opposizione, che trarrebbe ovviamente seco il consolidarsi del decreto ingiuntivo opposto. Non è l’opponente a decreto ingiuntivo a «esercitare in giudizio un’azione», come recita l’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010 per le materie ivi contemplate: egli non fa che reagire alla pretesa monitoriamente azionata dal creditore, proponendo un’opposizione che è, per forma, un atto di citazione (o un ricorso nel rito laburistico e locatizio) ma, per contenuto, una comparsa di risposta (o una memoria difensiva nei riti speciali). Basti sol ricordare che la stessa suprema Corte, pur a nostro sommesso avviso errando sul punto (tuttavia per motivi diversi, ché per le modalità di esercizio dei poteri processuali, qual è la chiamata in causa di un terzo, occorre far riferimento alla posizione formale della parte, non a quella sostanziale), ormai da diverso tempo esige che l’opponente, convenuto in senso sostanziale, dichiari nella citazione in opposizione a decreto ingiuntivo di voler chiamare in causa un terzo, contestualmente chiedendo di differire l’udienza di prima comparizione e trattazione, applicando rigidamente il modus procedendi imposto al convenuto, appunto, dagli artt. 167 e 269 c.p.c. L’opponente, insomma, è e rimane reus che, nell’onere di proporre la mediazione obbligatoria, così come nel riparto degli oneri di allegazione e di prova dei fatti costitutivi, non fit actor”; G. REALI, La mediazione come condizione di procedibilità della domanda tra dubbi interpretativi e incertezze applicative, cit., fa leva sulla circostanza che “la citazione in opposizione (…) sotto il profilo del contenuto è equiparabile ad una comparsa di risposta”; D. DALFINO, Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo: quando la cassazione non è persuasiva, cit.,

il quale ritiene che la tesi che onera dell’introduzione della mediazione il creditore opposto

“sembra presentare aspetti di maggiore ragionevolezza” in quanto “a far valere un diritto e, quindi, ad esercitare l’azione, come recita l’art. 5, comma 1 bis (…), è il creditore opposto; l’opposizione a decreto ingiuntivo comporta un’inversione soltanto formale delle posizioni delle parti; l’oggetto del processo è costituito pure sempre dal diritto fatto valere in via