• Non ci sono risultati.

Il sistema di sanzioni previste dall’ordinamento a fronte della inattività del debitore ingiunto e le analogie con i giudizi impugnator

9. L’orientamento che onera l’attore opponente

9.1. Il sistema di sanzioni previste dall’ordinamento a fronte della inattività del debitore ingiunto e le analogie con i giudizi impugnator

Questa soluzione ermeneutica si fonda essenzialmente sulle analogie di ratio e di disciplina presenti tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e i giudizi impugnatori. Infatti il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sebbene costituisca un ordinario giudizio di cognizione di primo grado, presenta delle analogie con il giudizio di appello in riferimento alle sanzioni previste dall’ordinamento a fronte della inattività delle parti.

Muovendo dalla premessa che la mancata attivazione della mediazione, al di là della terminologia utilizzata dal legislatore e dalla sanzione prevista (“improcedibilità della domanda giudiziale, anche in appello”) altro non è che una forma qualificata di inattività delle parti, e che l’inattività delle parti rispetto a specifici adempimenti comporta di regola l’estinzione del processo100, il Tribunale di Firenze, con sentenza del 30 ottobre 2014, ha

rilevato che secondo la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità l’estinzione del giudizio di opposizione di cui all’ art. 653, comma 1, c.p.c. (in base al quale in caso di estinzione del giudizio di opposizione “il decreto che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva”) produce gli stessi effetti dell’estinzione del giudizio di appello di cui all’ art. 338 c.p.c., secondo cui “l’estinzione del giudizio di appello …fa passare in giudicato la

99In questo senso v. Tribunale di Firenze, sez. III civile, sentenza 30 ottobre 2014 (est.

Ghelardini), in www.adrintesa.it

100 Si pensi ad esempio all’inosservanza dell’ordine giudiziale di integrazione del

contraddittorio nei confronti di litisconsorte necessario (art. 102 c.p.c.), alla mancata rinnovazione della citazione (art. 181 c.p.c.), alla omessa riassunzione del processo (art. 307 c.p.c.), alla mancata comparizione delle parti a due udienze consecutive (309 c.p.c.).

sentenza impugnata”. Quindi il decreto ingiuntivo opposto diviene esecutivo ed acquista l’incontrovertibilità tipica del giudicato101. Pertanto, prosegue il

giudice toscano, non sarà possibile riproporre l’opposizione e resteranno coperti da giudicato implicito tutte le questioni costituenti antecedenti logico necessario della decisione monitoria102. Quindi l’estinzione del processo si

atteggia in modo differente a seconda che intervenga in una causa ordinaria ovvero in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo103.

Si pensi poi alla sanzione processuale prevista in caso di tardiva costituzione in giudizio dell’opponente. Sul punto è consolidata la giurisprudenza di legittimità, nel senso di ritenere che in tal caso l’opposizione è improcedibile, con passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo (come si evince dal combinato disposto di cui agli articoli 647 e 656 c.p.c.) 104. Tale disciplina

101 Cass. civ., sez. II, sentenza 26 gennaio 2000, n. 849; Cass. civ., sez. I, sentenza 3 marzo

2004, n. 4294, entrambe in www.studiolegale.leggiditalia.it

102 Il Tribunale di Firenze cita espressamente Cass. civ., sez. I, sentenza 24 novembre 2000,

n. 15178.

103 Infatti il Tribunale di Firenze rileva che in una causa ordinaria «l’estinzione non produce

peraltro particolari effetti sotto il profilo sostanziale, salvo che nelle more della pendenza del giudizio estinto non sia maturata qualche decadenza o prescrizione di natura sostanziale. Recita infatti l’art. 310, comma 1, c.p.c., che “l’estinzione del processo non estingue l’azione”. In buona sostanza , la parte che vede “cadere” il processo a seguito di declaratoria di estinzione, ben potrà avviare un nuova iniziativa processuale, riproponendo la medesima domanda di merito» (Tribunale di Firenze, sentenza 30 ottobre 2014).

104 Cass. civ., sez. I, sentenza 11 luglio 2006, n. 15727: «Nel procedimento di opposizione a

decreto ingiuntivo, atteso che la mancata costituzione dell’opponente nel termine di cui all’art. 166 cod. proc. civ. comporta la improcedibilità dell’opposizione ai sensi della norma speciale di cui all’art. 647, primo comma, dello stesso codice, l’opponente non costituito non può utilmente riassumere il giudizio ai sensi della regola generale di cui agli artt. 171 e 307 cod. proc. civ.» (massima in www.foroeuropeo.it); Cass. civ., sez. I, sentenza 23 ottobre

2008, n. 25621, in Mass. Giur. It., 2008: «L’opponente a decreto ingiuntivo che abbia

proposto opposizione non seguita da costituzione in giudizio, ovvero seguita da ritardata costituzione, può legittimamente riproporre l’opposizione entro il termine fissato nel decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 641, primo e secondo comma, cod. proc. civ., accompagnata da rituale e tempestiva costituzione in giudizio. Ne consegue che il giudice del giudizio di opposizione nel quale l’opponente non si è costituito o si è costituito tardivamente, nel caso in cui sia intervenuta una seconda tempestiva opposizione seguita da rituale costituzione in giudizio, e sempre che di tale seconda tempestiva e rituale opposizione sia messo a conoscenza, non può dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, ma, ove non possa o non ritenga di procedere alla riunione dei due giudizi, dovrà limitarsi a dichiarare la improcedibilità dell’opposizione non seguita da costituzione o seguita da costituzione tardiva; né, sul presupposto che la proposizione della seconda opposizione, seguita da

trova il suo corrispondente in fase di appello nell’ art. 348 c.p.c., comma 1, c.p.c., il quale prevede espressamente, per il caso di tardiva costituzione dell’appellante, la sanzione della improcedibilità dell’appello. E’ pacifico che anche in tal caso la sentenza di primo grado passi in giudicato.

Infine si pensi alla sanzione della inammissibilità che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 647 e 650 c.p.c., colpisce l’opposizione tardiva, ossia proposta oltre il termine di cui all’art. 641 c.p.c., con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo. Anche qui si riscontra un’analogia di trattamento rispetto al mancato rispetto in fase di impugnazione dei termini perentori di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c.

Rileva il giudice fiorentino che questa disciplina «risponde all’esigenza di porre a carico della parte opponente (o appellante), che si avvale dei rimedi previsti per evitare il consolidarsi di un provvedimento giudiziale idoneo al giudicato e per ottenerne la revoca, l’onere di proporre e coltivare il processo di opposizione (o l’appello), ponendo in essere tutti gli atti di impulso necessari».

Quindi, poiché il decreto ingiuntivo acquista esecutività (con conseguente passaggio in giudicato), sia nell’ipotesi di dichiarazione dell’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 307 c.p.c. (art. 653 c.p.c.), sia nell’ipotesi di costituzione tardiva dell’opponente (art. 647 c.p.c.), sia quando viene dichiarata l’ inammissibilità dell’opposizione tardiva (combinato disposto degli artt. 647 e 650 c.p.c.), è sul debitore ingiunto e opponente che grava l'onere di proporre tempestivamente l'opposizione (art. 641 c.p.c.), di

rituale e tempestiva costituzione da parte dell’opponente, abbia sanato la prima opposizione, può decidere nel merito l’opposizione improcedibile. Siffatta possibilità è preclusa, altresì, al giudice dell’appello investito del gravame avverso il provvedimento del giudice che erroneamente abbia dichiarato improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo e abbia dichiarato esecutivo il decreto opposto».

costituirsi (647 c.p.c.) e di evitare che il giudizio di opposizione si estingua (art. 653 c.p.c.), se vuole impedire che il decreto ingiuntivo si consolidi. Alla luce di queste considerazioni il Tribunale di Firenze ha ritenuto che l’interpretazione della disciplina prevista dal D.Lgs. 28/2010 in ordine alle conseguenze dell’omessa introduzione del procedimento di mediazione «non possa prescindere dalla particolare natura dei giudizi cui essa si riferisce, e segnatamente dalle peculiarità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che presenta i suddetti aspetti di analogia con i giudizi impugnatori». E al fine di non optare per una interpretazione dell’art. 5, D.Lgs.28/2010 «incoerente e dissonante con tali peculiarità», ha affermato che si deve ritenere «…che nell’opposizione a decreto ingiuntivo, così come per i procedimenti di appello, la locuzione “improcedibilità della domanda giudiziale” debba interpretarsi alla stregua di improcedibilità/estinzione dell’opposizione (o dell’impugnazione in caso di appello) e non come improcedibilità della domanda monitoria consacrata nel provvedimento ingiuntivo»105.

Queste argomentazioni sono state riproposte poi dal Tribunale di Nola, con sentenza del 24 febbraio 2015; nuovamente dal Tribunale di Firenze, con sentenza del 21 aprile 2015; dal Tribunale di Genova, con sentenza del 15 giugno 2015; ed infine dal Tribunale di Chieti, con sentenza non definitiva dell’ 8 settembre 2015106.

105 In dottrina v. F.P. LUISO, Diritto processuale civile, cit., Vol. V, p. 76: “(…) nel processo

di opposizione a decreto ingiuntivo, in virtù dell’inversione dell’iniziativa processuale l’onere di condurre il processo ad una decisione di merito spetta all’opponente, in quanto la chiusura in rito dello stesso determina il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo. Anche in questo caso, dunque, se il procedimento di mediazione non è svolto il processo di opposizione si chiude, e passa in giudicato il decreto ingiuntivo. La posizione di attore in senso sostanziale non rileva qui come non rileva altrove (ad es., nell’opposizione alle sanzioni amministrative), in quanto ciò che conta è unicamente la posizione di attore in senso processuale”.