5. Gli Uffici Minorili
5.1. Il Tribunale per i Minorenni
5.1.1. il quadro normativo
Il presidente del Tribunale per i Minorenni conferma che le riforme legislative in materia processuale hanno per il settore minorile inciso meno considerevolmente che per la giustizia ordinaria.
Il tema della protezione dei minori stranieri non accompagnati (di cui alla L. 47/2017) continua ad avere rilevanza nel distretto: nel periodo sono stati emessi 166 provvedimenti a tutela di Minori Stranieri Non Accompagnati, 146 procedimenti sono stati definiti, le nuove iscrizioni sono state 125.
Dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva dell’Albo dei Tutori Volontari ad oggi sono stati effettuati nella regione 4 corsi di formazione l’ultimo dei quali nel settembre 2019; oggi il
relativo Albo è composto da 86 tutori volontari di cui 63 attivi; per oltre il 90% dei minori per cui si è aperto il procedimento (in gran parte di origine albanese) è stato nominato il tutore.
Il progetto FAMI (recentemente prorogato sino a maggio 2021) ha consentito di attivare uno strumento di mappatura per il monitoraggio periodico dell’andamento delle tutele, atto a verificare costantemente il rapporto quantitativo tra tutori-minori tutelati e rendere disponibili con continuità i dati delle presenze di MSNA sul territorio, la provenienza dei ragazzi e gli intervengono nella quotidiana realizzazione dei progetti di accoglienza dei minori e nasce dalla pregressa attività di ascolto tanto dei tutori che dei responsabili delle case famiglia, che ha permesso di individuare le criticità più ricorrenti.
Nella fase attuale è in corso la capillare diffusione del VADEMECUM, che verrà consegnato ai tutori di nuova nomina all’atto del giuramento oltre che diffuso a tutte le strutture di accoglienza.
Tra le indicazioni più rilevanti vi è quella che prevede che sia la stessa comunità ospitante a garantire la presenza, quando necessario, di un mediatore culturale che possa rendere effettiva sin dall’inizio la comunicazione tra minore e tutore.
Sono in corso attività ulteriori per ovviare alla carenza di disponibilità di mediatori e interpreti attraverso l’individuazione, anche per il tramite di associazioni del terzo settore, di tali figure e la costituzione di un elenco cui eventualmente attingere da parte delle comunità perché sia garantita almeno la presenza di un interprete che faciliti la relazione linguistica per i ragazzi che, specie nei primi tempi dopo l’arrivo, non siano in grado di esprimersi in lingua italiana. Il Tribunale per i Minorenni ha assicurato costante partecipazione a tutte le attività formative e progettuali, operando in funzione di raccordo e supporto in favore dei MSNA e degli stessi tutori. La costituzione avvenuta ad ottobre 2019 di un’associazione di tutori ne ha facilitato la rappresentanza e il protagonismo nelle iniziative del territorio, specialmente nell’ottica del miglioramento della fase di inclusione successiva al raggiungimento della maggiore età da parte dei ragazzi. Occorre adesso individuare linee guida rivolte ad uniformare le prassi dei Servizi Sociali anche in relazione ai rapporti con i tutori, avvalendosi della collaborazione del Consiglio dell’Ordine degli assistenti sociali.
Le criticità persistono in ordine al numero dei tutori effettivamente attivi, insufficiente a garantire l’auspicato rapporto 1 a 1, ed alla difficoltà di reperire volontari disponibili per i ragazzi ospitati in strutture site in luoghi più isolati del territorio (Civitella Alfedena, Guilmi e
Carunchio). Si spera, grazie all’intervento del Garante Regionale per l’Infanzia, che sia possibile attivare corsi di formazione per gli aspiranti tutori, anche in sedi decentrate.
Quanto alle innovazioni legislative sui temi della violenza di genere e dei cd. crimini domestici, si segnala in riferimento alla L. n. 4 del 2018 che il Tribunale per i Minorenni ha aderito al progetto volto al rafforzamento della tutela dei minori rimasti orfani a seguito di un crimine domestico; che nell’anno in corso è stato aperto un procedimento di adottabilità per una minore rimasta orfana a seguito di uxoricidio, definito con l’affidamento a parenti di linea materna. La specificità della situazione ha imposto grande attenzione nell’individuazione delle relazioni più significative per la minore in vista del suo miglior affidamento e la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti del padre omicida.
Nell’ambito delle disposizioni normative introdotte dalla legge 69/19 il Tribunale Minorenni ha emesso 30 provvedimenti di allontanamento del padre maltrattante, previa sospensione della responsabilità genitoriale, e 9 provvedimenti di collocamento di madri e minori in struttura protetta, nonché 4 provvedimenti di allontanamento e divieto di contatti nei confronti di madri maltrattanti.
Permangono le difficoltà, più volte segnalate, di recupero pieno delle capacità genitoriali delle madri vittime di violenza che, con frequenza, malgrado i supporti attivati, comprensivi di percorsi psicologici, non riescono a superare le dinamiche disfunzionali - spesso veri e propri legami di dipendenza affettiva- ed attuano il ben noto circolo vizioso della ritrattazione e del riavvicinamento al partner, anche a discapito delle esigenze dei figli minori; si attivano, in tal modo, meccanismi psicologici di negazione, che non consentono la consapevolezza del danno arrecato alla crescita dei figli, danno che è sempre puntualmente verificato dagli operatori che seguono i minori e spesso direttamente e chiaramente espresso anche durante l’ascolto giudiziario. In tal senso, anche alla luce delle innovazioni legislative che individuano i minori cd
“spettatori” della violenza come persone offese dal reato è certamente auspicabile il loro ascolto, con adeguate modalità, da parte del P.M. c/o il Tribunale ordinario.
Si rileva però in relazione al breve termine indicato dall’art. 362, 1 ter c.p.p. come modificato dalla L. 69/19 che, mentre si condivide pienamente la necessità di procedere nel più breve tempo possibile alla assunzione di informazioni da parte della vittima adulta (che nella prima fase è in genere più disponibile a rendere dichiarazioni veritiere) assai più delicato appare individuare il momento in cui “sentire” il minore specie in tenera età.
L’esperienza del Tribunale per i Minori insegna che i tempi devono far riferimento ai processi emotivi di ogni minore, coinvolto in vicende giudiziarie comunque destabilizzanti e dolorose; per questa ragione il Presidente del tribunale per i Minori ha fortemente voluto relazionarsi con le Procure ordinarie, mediante un costante scambio di informazioni (in adesione alle linee guida del CSM), che ha condotto all’espletamento di incidenti probatori in effettuati nel rispetto dei tempi interiori dei minori, con il duplice positivo risultato di acquisire nel procedimento penale elementi
di prova a valenza più certa e di ridurre l’impatto traumatico per il minore. A fronte di queste esperienze positive, facilitate dalla maggior specializzazione dei pubblici ministeri e dei giudici ordinari, si registrano invece casi in cui il mancato raccordo ha influito negativamente, con ascolti intempestivi dei minori, ancora troppo coinvolti in conflitti di lealtà, disorientati e intimoriti dai comportamenti genitoriali ovvero chiusi in meccanismi di auto-protezione volti a rimuovere il trauma, il che ha trasformato gli atti d’indagine in ulteriori penose vicissitudini per bambini o ragazzi non ancora pronti a rivelare i loro vissuti.
Sul tema, riferisce il Presidente, si sono verificati casi in cui, a seguito di audizioni in sede giudiziaria eseguite con modalità inadeguate, è stato necessario attivare interventi di neuropsichiatria infantile per conseguenze dissociative nella psiche dei minori o si sono avute forti regressioni comportamentali e comparsa di sintomi rilevanti di sindrome post-traumatica (quali enuresi, paure notturne, sentimenti invincibili di autocolpevolizzazione. L’esperienza del giudice specializzato induce, quindi, a ritenere prioritario l’obiettivo di pervenire a Protocolli distrettuali, nel solco dell’indirizzo coordinato già avviato dalla Procura Generale, uniformare le prassi nel segno di una autentica tutela dei minori coinvolti.
In linea poi con le indicazioni normative che impongono anche in fase di esecuzione delle pene un’attenta valutazione della posizione delle vittime di reati di violenza di genere, è stato sottoscritto in data 26.03.2020 un Protocollo tra il Tribunale per i Minori ed il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila per agevolare il tempestivo scambio di informazioni, così da fornire i necessari elementi di conoscenza nei casi in cui debbano essere assunte decisioni relative, ad esempio, alla concessione di misure alternative alla detenzione o di benefici carcerari (permessi premio).
Settore Civile
Dall’1.7.2019 al 30.6.2020 sono sopravvenuti 907 procedimenti e ne sono stati definiti 1133;
complessivamente sono stati emessi 1796 provvedimenti di cui 352 d’urgenza.
In continuità con quanto da tempo già rilevato (anche a livello nazionale) permane il fenomeno relativo alla diminuzione delle domande di disponibilità all’adozione nazionale ex art. 22 L.
184/83 (179 sopravvenuti nel periodo rispetto a 225 dell’anno 2018-2019) ma soprattutto delle domande di idoneità all’adozione internazionale ex art. 29 bis L. 184/83 che risultano appena 33 (rispetto alle 57 dell’anno precedente).
Per quanto il dato possa essere stato influenzato dalla sospensione imposta dalla legislazione in tema di emergenza sanitaria, si ritiene che incida anche la difficile congiuntura economica, che limita l’accesso a procedure notoriamente più dispendiose come le adozioni internazionali.
Diminuiscono, altresì, le istanze per la trascrizione di sentenze di adozione emesse da Autorità estere: 14 procedimenti ex art. 35 e 36 L. 184/83 sopravvenuti, definiti 24.
Sono sopravvenuti 41 procedimenti per le dichiarazioni di adottabilità, definiti 40; in particolare sono state pronunciate 25 sentenze dichiarative dello stato di abbandono di minori con
genitori noti e 2 relative a minori nati da madri che hanno scelto di rimanere anonime (le altre 13 pronunce hanno escluso la sussistenza di condizioni di abbandono).
Inoltre, sono state emesse 21 sentenze di adozione e 18 decreti di affidamento preadottivo, oltre a 124 provvedimenti interlocutori in materia di adozione, che vanno dall’apertura del procedimento con emissione di provvedimenti urgenti a tutela dei minori al collocamento dei minori dichiarati adottabili presso famiglie adottive in attesa del passaggio in giudicato delle relative sentenze di adottabilità.
Permangono grandi difficoltà nel reperire coppie pronte ad accogliere minori dichiarati adottabili più grandi di età o con problemi di salute, tanto che in più di un’occasione il tribunale ha dovuto effettuare la scelta drammatica di separare fratelli, cercando rimedi nell’individuazione di coppie disposte ad assumere l’impegno di garantire la prosecuzione dei rapporti, non sempre rispettato.
Amara è, anche quest’anno, la constatazione dell’assenza di strumenti di sostegno sociale che garantiscano un futuro anche a questi minori, più bisognosi e fragili degli altri per patologie fisiche o psichiche o per vissuti traumatici.
La volontaria giurisdizione costituisce quantitativamente il maggior ambito di intervento dell’Ufficio minorile: sono sopravvenuti 907 procedimenti, oltre un terzo dei quali (345) in tema di responsabilità genitoriale ex art. 333 e 330 c.c.; nella stessa materia sono stati emessi 278 provvedimenti urgenti ex art. 336 c.c. Considerato che generalmente i provvedimenti ex art.
336 c.c. sono assunti in concomitanza con l’apertura del procedimento (per la condizione di grave pregiudizio per i minori coinvolti) è facile comprendere come l’attività del Tribunale per i Minorenni si caratterizzi per la tempestività della tutela, orientata, secondo il principio di massima cautela, all’immediata protezione del minore in condizione di rischio evolutivo.
Nel periodo di emergenza da Covid-19 (9.3/30.6.2020) sono stati adottati 48 provvedimenti d’urgenza nell’ambito della volontaria giurisdizione, con grandi difficoltà logistiche per garantirne l’esecuzione, a partire proprio dalle situazioni più gravi in cui veniva disposto l’allontanamento del minore per gravi abusi o maltrattamenti subiti all’interno del nucleo familiare o quello di madri e prole esposti alla violenza domestica. Si è resa necessaria una specifica interlocuzione con le autorità sanitarie per instaurare un canale privilegiato che assicurasse l’esecuzione dei tamponi richiesti per l’accesso di nuovi ospiti alle strutture di accoglienza. Prima ancora, si è dovuto intervenire rispetto alle limitazioni poste al lavoro in presenza degli operatori dei servizi sociali, cui è demandata l’esecuzione in concreto delle disposizioni del Tribunale, perché fosse assicurata, almeno nelle situazioni emergenziali, l’immediata attivazione e concordare con le strutture ospitanti la predisposizione di spazi sicuri in cui osservare l’isolamento (talvolta, in caso di minori in tenera età, garantendo la presenza di operatori dedicati che condividessero il loro isolamento dei bambini per non amplificare il trauma dell’allontanamento).
Le forti limitazioni delle attività nel periodo del lockdown hanno, di fatto, bruscamente interrotto i progetti di sostegno in corso per il venir meno dei servizi di assistenza domiciliare, delle terapie psicologiche o delle valutazioni e terapie presso le NPI, degli incontri protetti ed in generale di tutte le attività predisposte a supporto dei nuclei familiari, così come ha ritardato nel tempo l’avvio degli interventi disposti dal Tribunale.
Non è ancora pienamente valutabile l’effetto complessivo di tali ritardi ed interruzioni, ma è prevedibile -e si è già constatato- l’accentuarsi del disagio, l’inasprirsi delle criticità rilevate, il venir meno dell’adesione delle persone coinvolte ai percorsi proposti.
Si profila inoltre un peggioramento delle condizioni di vita della popolazione, sotto il profilo del disagio socio-economico derivante dall’impoverimento causato dall’emergenza sanitaria, anche in ragione della possibile diminuzione delle risorse economiche che gli enti locali destinano all’area sociale, cui talvolta si sopperisce con la partecipazione a bandi per finanziamenti europei (lo stesso Tribunale per i Minorenni segnala di avere aderito a diversi progetti per servizi in favore dei minori in condizione di disagio o a rischio di devianza, con l’impegno a segnalare i casi da seguire ed a partecipare alla formazione degli operatori).
Altro fenomeno collegato al periodo di lockdown è quello dell’innalzamento della conflittualità tra genitori non conviventi in relazione alla frequentazione tra i figli e genitore non convivente.
Il Tribunale è stato investito di richieste provenienti tanto da genitori che intendevano negare il diritto di visita che di genitori che ne chiedevano l’attuazione; del pari i Servizi Sociali si sono più volte confrontati sulle indicazioni da fornire sia per gli incontri protetti che per la regolamentazione degli incontri liberi. È stata constatata una certa prevalenza di atteggiamenti ostativi alla frequentazione dei figli con l’ex partner da parte delle madri, frutto di un substrato culturale, evidentemente ancora molto radicato, secondo cui si ritiene che la funzione protettiva sia esclusiva della madre e così pure quella decisionale.
Il Tribunale per i Minorenni di L’Aquila non ha aderito alla giurisprudenza di merito di altri uffici che hanno, in via generale, ritenuto che il prevalente diritto alla salute del minore dovesse essere salvaguardato evitando comunque gli spostamenti, ma ha valutato le situazioni singolarmente. Così, solo in caso di rischi concreti, collegati ad esempio alla professione esercitata dall’altro genitore o da persone con lui conviventi, ha ritenuto prevalente il diritto alla salute su quello alla continuità degli affetti. Sono state favorite, se possibile, soluzioni mediate e consensuali, quali accordi per la diminuzione degli spostamenti concentrando i tempi di permanenza del minore presso il genitore non collocatario o per il successivo recupero degli incontri non effettuati, la sostituzione degli incontri protetti con videochiamate, l’informativa puntuale all’altro genitore delle condizioni offerte per garantire la sicurezza del minore e l’impegno al rispetto di tutte le regole di cautela.
Fig. 22- Riepilogo Tribunale per i minorenni Giustizia civile
Settore Penale
Il settore penale ha risentito sotto il profilo statistico in modo ancor più significativo dei provvedimenti legislativi che hanno disposto il rinvio d’ufficio delle udienze penali dall’8.3 al 12.5.2020.
Nel settore GIP sono sopravvenuti 248 procedimenti e ne sono stati definiti 317, al GUP ne sono pervenuti 242 e ne sono stati definiti 184; al dibattimento ne sono pervenuti 65 e ne sono stati definiti 64.
Si confermano le tipologie più significative di reati commessi da autori minorenni già rilevate nelle precedenti relazioni tanto con riferimento ai reati di detenzione illegale di stupefacenti (121 nel periodo) che ai delitti commessi con violenza (25 a fronte di 23 dello scorso anno) estorsione (18 a fronte di 15) rissa (13 a fronte di 11); sempre rilevante il numero dei reati di lesioni (114 a fronte di 137). Rimane preoccupante il dato dei reati di cui agli artt. 609 bis e ss. (26 rispetto ai 19 dell’anno precedente) e 612 bis c.p. (48), che, seppure in diminuzione rimane sintomatico soprattutto per l’ambito relazionale in cui si colloca che è quello delle relazioni sentimentali o del bullismo.
La limitazione delle attività per l’emergenza epidemiologica ha avuto un forte impatto in relazione ai percorsi di messa alla prova perché l’interruzione e la difficile ripresa delle attività di restituzione sociale, il rinvio delle attività formative e professionalizzanti, le difficoltà di reperimento di lavoro, la sospensione delle psicoterapie e delle valutazioni e controlli presso il
SERD, hanno comportato nella quasi totalità dei casi la necessità di prorogare la durata e reso difficoltosa l’elaborazione dei progetti anche dopo la cessazione della emergenza sanitaria.
Permane in particolare la difficoltà di individuare per i ragazzi ormai fuori dal circuito scolastico attività primarie, in difetto di offerte formative o di lavoro, così come è diminuita molto la disponibilità di enti ed associazioni presso cui far svolgere ai ragazzi attività di volontariato.
E’ in fase di riprogrammazione il progetto di mediazione penale già approvato, mentre sono state attivate con modalità da remoto progettualità di supporto per minori in comunità per svolgere M.A.P. o perché sottoposti a misura cautelare.
Fig.23 - Riepilogo Tribunale per i minorenni Giustizia penale