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2. I regimi detentivi di rigore nella legge italiana

2.1 Il regime di sorveglianza particolare

2.1.4 Il reclamo nei confronti del provvedimento di instaurazione

Il provvedimento che instaura il regime di sorveglianza particolare può essere sottoposto a un controllo generico da parte del magistrato di sorveglianza al quale viene trasmessa copia del provvedimento medesimo ai sensi dell’art. 14-bis comma 6 o.p. Questo tipo di controllo richiama l’attività di vigilanza che il magistrato di sorveglianza esercita sull’operato dell’Amministrazione penitenziaria ma ad esso non corrisponde alcun tipo di potere decisorio: egli può solo prospettare eventuali illegalità al Ministro della giustizia91.

L’altra forma di controllo prevista all’art. 14-ter o.p. è, invece, ben più incisiva e consiste nel diritto del detenuto di proporre reclamo al tribunale di sorveglianza avverso il provvedimento che dispone o proroga il regime della sorveglianza particolare. Il reclamo è proponibile entro dieci giorni dalla

90 G. DI GENNARO, R. BREDA, G. LA GRECA, op. cit., p. 114 91 L. CESARIS, sub art. 14-ter ord. penit., cit., p. 170

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comunicazione del provvedimento definito; è così esclusa la possibilità di ricorrere avverso il provvedimento emanato in via d’urgenza ex art. 14-bis comma 4. Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento e il tribunale di sorveglianza è tenuto a provvedere con ordinanza, in camera di consiglio, entro dieci giorni dalla ricezione del medesimo. Secondo la giurisprudenza, il reclamo non ha natura di mezzo d’impugnazione processuale, perché rivolto contro un provvedimento amministrativo e, per questa ragioni, esso non deve essere necessariamente sostenuto da motivi92.

La possibilità concessa al detenuto di reclamare l’applicazione del regime speciale rappresentò un fatto di evidente importanza nel sistema penitenziario. In primo luogo, la possibilità di proporre reclamo mette il detenuto in condizione di ribattere a una decisione presa in maniera unilaterale dall’Amministrazione penitenziaria che va a modificare anche pesantemente la sua vita in istituto93; in secondo luogo, lo scopo del reclamo è quello di prevedere che un organo diverso dall’Amministrazione penitenziaria possa verificare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità al regime speciale e la legittimazione delle restrizione imposte. Il legislatore ha voluto che sulle più rilevanti decisioni implicanti una ulteriore restrizione del grado di libertà concesso al detenuto la discrezionalità dell’Amministrazione penitenziaria possa essere valutata da un organo giurisdizionale e per questo indipendente, quale appunto è il Tribunale di

92 T. PADOVANI, op. cit., p. 183

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Sorveglianza94. Mediante il diritto al reclamo si è sottratta all’Amministrazione penitenziaria una materia che, anteriormente alla riforma del 1986, era interamente lasciata alla discrezionalità dell’Amministrazione e quindi svincolata da ogni forma di controllo95.

Il procedimento soggiace alla disciplina degli artt. 677 e ss c.p.p. con alcune peculiarità stabilite dal comma 2 e 3 dell’art. 14-ter o.p.96 Queste disposizioni prevedono che il procedimento si svolga con la partecipazione di difensore del detenuto e del pubblico ministero, senza la presenza dell’amministrazione penitenziaria e del detenuto. All’interessato è concessa la facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie scritte, in cui potrà chiarire i motivi del ricorso, esporre valutazioni e osservazioni, rivolgere istanze. Analogo potere è previsto per l’Amministrazione penitenziaria che può a tal fine delegare il provveditore regionale o il diretto dell’istituto97. In dottrina98 ha suscitato qualche perplessità l’esclusione del detenuto dai soggetti legittimati a intervenire99: in questo modo si struttura un procedimento giurisdizionale in cui manca la garanzia dell’assunzione delle prove nel contraddittorio delle parti. Nonostante gli evidenti difetti, altra dottrina sottolinea che questo peculiare procedimento sembrerebbe meglio rispondere all’interesse di una pronta decisione in ordine a un provvedimento così fortemente invasivo e restrittivo

94 G. DI GENNARO, R. BREDA, G. LA GRECA, op. cit., p. 110-111 95 L. CESARIS, sub art. 14-ter ord. penit., cit., p. 171

96 T. PADOVANI, op. cit., p. 184 97 Articolo 32-ter comma 3 reg. esec. 98 T. PADOVANI, op. cit., p. 184

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della già limitata libertà personale quale è quello di sorveglianza particolare100.

Entro il termine di 10 giorni dalla ricezione del reclamo, deve intervenire la decisione del Tribunale. La cognizione del tribunale di sorveglianza si basa sul reclamo del detenuto – che però abbiamo detto può essere non corredato di motivi – sulla sua cartella personale, sulle eventuali memorie presentate, sulle deduzioni del p.m. e della difesa101.

Il tribunale decide con ordinanza che può essere di inammissibilità, di accoglimento o di rigetto per infondatezza. Il legislatore non ha specificato quali poteri siano attribuiti al tribunale, nello specifico non sappiamo se il suo sindacato si estende anche al merito del provvedimento e se sia possibile modificarne il contenuto. In dottrina Rubiola102 sostiene che in caso di accoglimento del ricorso, non necessariamente si avrà la revoca dello stesso: qualora le singole restrizioni non siano ritenute strettamente necessarie per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza, il provvedimento subirà unicamente le necessarie modifiche. L’orientamento dei tribunali di sorveglianza è nello stesso senso: infatti l’acquisizione da parte del tribunale degli atti e la facoltà di integrazione dell’istruttoria consentono «un sindacato non solo di legittimità del provvedimento impugnato ma anche di merito, con la conseguenza che lo stesso può essere non solo annullato ma anche modificato nella parte in un cui contiene prescrizioni difformi dal dettato

100 L. CESARIS, sub art. 14-ter ord. penit., cit., p. 173 101 L. CESARIS, sub art. 14-ter ord. penit., cit., p. 173

102 E. RUBIOLA, Commento all'art. 3 della l. 1O ottobre 1986, n. 663. Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, in Legislazione penale, 1987, p. 117

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legislativo»103. Tuttavia, la Cassazione, pur ammettendo il sindacato di merito, nega la possibilità per il Tribunale di Sorveglianza di modificare le prescrizioni imposte con il regime di sorveglianza particolare104.

A norma dell’art. 71-ter o.p., l’amministrazione penitenziaria è legittimata a proporre ricorso in cassazione per violazione di legge avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale all’esito del reclamo, entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.

2.2 La sospensione delle ordinarie regole di trattamento (art. 41-