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4. L’attuale sistema di imposizione fiscale sul processo civile: il contributo

4.2. L’imposta di registro

Ai sensi dell’art. 37, comma 1°, d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, «gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere sono soggetti all'imposta (di registro, n.d.r.) anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato».

I suindicati atti giudiziari sono soggetti a registrazione in termine fisso. Le aliquote dell’imposta sono riportate nell’art. 8 della Tariffa parte prima (292).

(292) «Atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali:

a) recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti

le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti

b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura

3%

c) di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale

1%

d) non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale

Euro 168,00

e) che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto

Euro 168,00

f) aventi per oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, ancorché recanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, già facenti parte di comunione fra i coniugi; modifica di tali condanne o attribuzioni

Euro 168,00

g) di omologazione Euro 168,00

(…) (…)

Note:

I) I decreti ingiuntivi emessi in sostituzione di quelli divenuti inefficaci ai sensi dell'art. 644 del codice di procedura civile sono soggetti all'imposta in misura fissa.

II) Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1 -bis non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico.

II-bis) I provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento sui beni medesimi sono soggette all'imposta secondo le disposizioni dell'art. 1 della tariffa».

Si rammenti che Corte cost. 11 giugno 2003, n. 202 (in www.cortecostituzionale.it) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, lett. b), Tariffa parte prima, nella parte in cui non esenta dall'imposta ivi prevista i provvedimenti emessi, in applicazione dell'art. 148 c.c., nell'ambito dei rapporti tra genitori e figli; e che il disposto del comma 1°, lett. f) non risulta più applicabile in seguito a Corte cost. 10 maggio 1999, n. 154 (in www.cortecostituzionale.it).

Si rammenti, poi, che per effetto dell’art. 26, comma 2°, l. 8 novembre 2013, n. 128 «l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 è elevato ad euro 200» (293).

Nelle Tabelle art. 2 e art. 10 sono indicati, invece, gli atti giudiziari per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione (294).

Occorre poi ricordare che, con tecnica analoga a quella adottata per regolare il regime delle spese nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito (295), l’art. 159 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 dispone che «nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dall'amministrazione l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per

Si veda, poi, anche la Tariffa parte 2 art. 2 d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 sull’imposta di registro di scritture private non autenticate e lodi arbitrali.

(293) «Le disposizioni del comma 2° hanno effetto dal 1° gennaio 2014 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data» (art. 26, comma 3°, l. 8 novembre 2013, n. 128).

(294) Si tratta degli «atti, diversi da quelli espressamente contemplati nella parte prima della tariffa, dell'autorità giudiziaria in sede civile e penale, della Corte costituzionale, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei Tribunali amministrativi regionali, delle Commissioni tributarie e degli organi di giurisdizione speciale e dei relativi procedimenti, atti del contenzioso in materia elettorale e dei procedimenti disciplinari; procure alle liti» (Tab. art. 2 d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131).

E di «sentenze, decreti ingiuntivi ed altri atti dei conciliatori; atti, documenti e provvedimenti previsti dalla l. 11 agosto 1973, n. 533; atti, documenti e provvedimenti di cui all'art. 57 l. 27 luglio 1978, n. 392; contratti di lavoro subordinato, collettivi e individuali; contratti di mezzadria, di colonia e di soccida; convenzioni per pascolo e per alimenti di animali» (Tab. art. 10 d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131).

Infine, il verbale di accordo formato all’esito del procedimento di mediazione «è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente» (art. 17 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28).

il rimanente dall'altra parte; se la registrazione è chiesta dalla parte diversa dall'amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l'imposta di registro della sentenza è pagata per intero dalla stessa parte»: detto altrimenti, nei casi di compensazione delle spese processuali, quando lo Stato chiede la registrazione della sentenza non paga la quota della relativa imposta, mentre la parte privata è senz’altro onerata del pagamento dell’altra quota; quando è la parte privata a chiedere la registrazione, essa deve pagare per

intero l’imposta. Sul punto, possono qui interamente richiamarsi le

considerazioni svolte supra in relazione alla prenotazione a debito, se a carico dell’amministrazione, di tributi e spese giudiziari nel processo in cui essa amministrazione è parte e al conseguente (più volte citato) effetto di deresponsabilizzazione della parte pubblica e di conseguente alterazione del principio di parità delle armi nel giusto processo e discriminazione dell’accesso alla giustizia a sfavore della parte privata.