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L’INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SALUTE, AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

5. L’INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SALUTE, AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il quarto comma, lettera “a”, dell’art. 57 della Direttiva n. 2014/24/UE afferma che le stazioni appaltanti possono escludere, oppure gli Stati membri possono chiedere alle amministrazioni aggiudicatrici di escludere dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico nel caso in cui “l’amministrazione aggiudicatrice possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la violazione degli obblighi applicabili di cui all’art. 18, paragrafo 2”. Il suddetto dispositivo, che dispone su “Principi per l’aggiudicazione degli appalti”, a sua volta, sancisce che gli Stati membri devono adottare “misure adeguate per garantire che gli operatori economici, nell’esecuzione di appalti pubblici, rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell’Allegato X”266.

266 L’Allegato X della Direttiva n. 2014/24/UE porta “l’Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale di cui all’art. 18, paragrafo 2”. La lista è composta di dodici

165 In Italia, il dispositivo viene recepito dal comma 5 dall’art. 80, che afferma l’esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d’appalto qualora “la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente Codice”267.

Il Consiglio di Stato italiano ha deciso che l’osservanza della disciplina in materia deve essere fatta dalla stazione appaltante e non da parte degli operatori economici concorrenti268.

convenzioni internazionali in materia che riguardano la libertà d'associazione e la tutela del diritto di organizzazione, il diritto di organizzazione e di negoziato collettivo, il concetto di lavoro forzato, l'abolizione del lavoro forzato, l’età minima, la discriminazione nell'ambito del lavoro e dell'occupazione, la parità di retribuzione, le peggiori forme di lavoro infantile, la protezione dello strato di ozono e le sostanze che riducono lo strato di ozono, il controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, gli inquinanti organici persistenti e la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale.

267 L’art. 30, comma 3, del Codice dei contratti pubblici italiano, che stabilisce “Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni”, afferma: “Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X”. L’Allegato X del Codice italiano riproduce lo stesso Allegato X della Direttiva n. 2014/24/UE.

268 In questo senso, il Consiglio di Stato ha affermato che “non è ammissibile che la relativa valutazione sia eseguita, a monte, dalla concorrente la quale autonomamente giudichi irrilevanti i propri precedenti negativi, omettendo di segnalarli con la prescritta dichiarazione. Nemmeno, nel caso di specie, la valutazione di gravità dell’illecito imputato al legale rappresentante dell’impresa ausiliaria appare obiettivamente implausibile. Anche sul punto, infatti, deve farsi applicazione dell’insegnamento giurisprudenziale maturato nella vigenza del precedente Codice dei contratti pubblici (in particolare, sul precetto dell’art. 38, comma 1 lett. e del D.lgs. n. 163 del 2006), applicabile al caso di specie per identità di ratio nella parte in cui si riferiva a gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza sul

166 L’art. 80 del Codice dei contratti pubblici potrebbe rappresentare un’innovazione a confronto del Codice del 2006 dato che, in teoria, introduce nell’ordinamento italiano il numero chiuso delle ipotesi di reato per la cui condanna (purché definitiva e salvi comunque i casi di cui i commi 7 e 10 dello stesso art. 80) è prevista l’esclusione dalle gare pubbliche.

Occorre considerare che anche la causa di esclusione contemplata dall’art. 80, comma 5, lettera “b” del Codice – ove si sanziona con l’estromissione dalla gara “la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi [in materia ambientale, sociale e del lavoro] di cui all’art. 30, comma 3 del presente Codice”, secondo l’autorevole dottrina, tuttavia, “potrebbe astrattamente configurarsi per effetto (mai automatico, però) della commissione di determinate fattispecie di reato. Si pensi, ad esempio, ai delitti aggravati dalla violazione in cantiere di norme antinfortunistiche, ovvero ai reati ambientali diversi ed ulteriori rispetto a quelli che sono richiamati dal primo comma dello stesso art. 80”269.

Nel diritto francese, il dispositivo figura nell’art. L2141-4 del Codice delle commesse pubbliche, che determina l’esclusione dalla procedura d’appalto dell’operatore che non abbia rispettato gli obblighi previsti dagli artt. L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5 (attività lavorativa dissimulata), L. 8231-1 (contrattazione irregolare o fraudolenta), L. 8248231-1-8231-1 (prestito illegittimo di manodopera), L. 8251-1 e L. 8251-2 (infrazioni alle norme di occupazione dei lavoratori stranieri) del Codice del Lavoro, o sia stato condannato ai sensi (non

lavoro, dovendosi ricomprendere in tale contesto sia l’omicidio colposo che le lesioni personali colpose, commesse con violazione delle norme antinfortunistiche, integrano la causa di esclusione prevista dalla norma in commento” (Consiglio di Stato, Sezione V, Scg Impianti & Costruzioni S.p.A. contro Porto Turistico di Capri S.p.A., Sentenza 28 mar. 2018, n. 1935). 269 Galli, D., I soggetti ammessi alle gare e la loro qualificazione, in I contratti pubblici (a cura di Corradino, M., Galli, D., Gentile, D., Lenoci, M. C., Malinconico, C.), Ed. Wolters Kluwer, Milanofiore Assago 2017, pp. 462-3.

167 l’ho mai visto al singolare “al senso”) dell'art. L. 1146-1 (inosservanza delle disposizioni relative all'uguaglianza professionale tra gli uomini e le donne) dello stesso Codice, o dell’art. 225-1 del Codice penale (reato di discriminazione).

Secondo la normativa francese, sono escluse dalle procedure d’appalto anche le imprese che, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui ha avuto luogo l'avvio della procedura, non hanno terminato la negoziazione sulla remunerazione di un loro dipendente, oppure, nel caso in cui non sia stato possibile raggiungere un accordo, non abbiano dato esecuzione all'obbligo di redigere il verbale di disaccordo, ai sensi di quanto sancisce l’art. L. 2242-1 del Codice del Lavoro270.

Con la pubblicazione del nuovo Code de la commande publique, il diritto francese ha stabilito, inoltre, l’esclusione dalla procedura d’appalto delle aziende che sono state condannate ai sensi dell'art. 131-39, quinto comma, del Codice penale (esclusione dagli appalti pubblici in via definitiva o per un periodo massimo di cinque anni), o delle persone fisiche condannate a una pena di esclusione dal mercato.

Allo stesso modo, l’art. L2141-5 del Codice delle commesse pubbliche, sanziona l’esclusione dalla procedura di appalto delle persone che sono oggetto di una misura di esclusione dai contratti pubblici in ragione di una decisione amministrativa assunta ai sensi dell'articolo L.8272-4 del Codice del lavoro. Come previsto dal summenzionato dispositivo, quando l'autorità amministrativa è a conoscenza di un’infrazione prescritta dai paragrafi da 1 a 4 dell'articolo L.8211-1 dello stesso Codice, ossia, attività lavorativa dissimulata (comma 1), mercanteggiamento (comma 2), prestito illegittimo di manodopera (comma 3) e impiego di stranieri non autorizzati a lavorare (comma 4), può, se la proporzione di dipendenti interessati lo giustifica, e a

270 Pourcel, E., Exclusion des marchés publics : il n’est pas interdit d’interdire..., in Contrats

168 causa della ripetizione o della gravità dei fatti accertati, stabilire, attraverso decisione motivata presa contro la persona che ha commesso l’infrazione, l'esclusione dai contratti amministrativi per un periodo non superiore a sei mesi.

In Brasile, dal punto di vista dall’osservanza degli obblighi in materia di salute, ambiente e sicurezza sul lavoro, il comma 5 dell’art. 27 della Legge 21 giugno 1993, n. 8666, afferma soltanto che l’interessato deve dimostrare rispetto di quanto sancisce il comma XXXIII dell'art. 7° della Costituzione Federale brasiliana, che impone l’osservanza del divieto al lavoro minorile.

Dunque, nei confronti di quanto sancisce il diritto europeo degli appalti pubblici che, come abbiamo visto, nell’Allegato X della Direttiva n. 2014/24/UE impone l’osservanza di dodici convenzioni internazionali in materia, la normativa brasiliana determina l’adempimento di una soltanto: la Convenzione 17 giugno 1999, n. 182, dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile.