COSTITUZIONALE DEL CASO CAPPATO
6.1 Inquadramento giuridico del caso Cappato
In questo ultimo capitolo si darà conto di uno dei casi più recenti in cui sono emerse argomentazioni comparatistiche 208 , tuttavia,
trattandosi di un tema delicato, in cui le diverse opzioni ideologiche non cessano di confrontarsi, sarà necessario dare prima un inquadramento giuridico alla questione.
Il caso, balzato agli onori della cronaca come “caso Cappato”, verteva su un’autodenuncia per il reato di cui all’art. 580 c.p., aiuto al suicidio209.
208 Non si può far a meno di menzionare in apertura di capitolo l’opera di D. De
Lungo, a cui quest’ultima parte del lavoro deve riconoscere un grande contributo,
Comparazione e legittimazione. Considerazioni sull’uso dell’argomento comparatistico nella giurisprudenza costituzionale recente, a partire dal caso Cappato, 18 settembre 219, pubblicato in Federalismi.it (https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=40251),
consultato il 9 aprile 2020.
209 Art 580: “Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di
suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima (art. 583).
Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità di intendere e di volere si applicano le disposizioni relative all'omicidio (artt. 575- 577).”
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Più precisamente, la vicenda inizia quando Marco Cappato, attivista radicale, decide di accompagnare Fabiano Antoniani - rimasto cieco e tetraplegico in seguito ad un incidente stradale - in una clinica svizzera per ottenere quanto in Italia non gli sarebbe stato concesso, un suicidio assistito. Cappato, dopo aver compiuto il gesto, si reca delle autorità giudiziarie italiane autodenunciandosi per quello che in Italia si configura come il reato di cui all’art. 580 c.p. Viene così aperta un’indagine e, nonostante una richiesta di archiviazione pervenuta dalla Procura di Milano, il giudice per le indagini preliminari chiede l’imputazione coatta di Cappato per il reato di cui sopra. Nel corso del procedimento, viene sollevata una questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 nella parte in cui non prevede la non punibilità di coloro i quali abbiano prestato questo tipo di assistenza a soggetti, malati terminali, che abbiano fatto questa scelta in modo libero e consapevole210. Nell’autunno del 2018 la Corte costituzionale
rinvia, con ordinanza n. 207/2018211, la decisione all’anno successivo,
chiedendo un intervento del Parlamento. Al riguardo, nel comunicato stampa reso il 24 ottobre 2018212, si legge infatti: “Nella camera di
visione dunque collettiva della vita stessa. Viene punita la determinazione in altri di un proposito suicida prima inesistente ed il rafforzamento di un proposito suicida preesistente, ma solamente nel caso in cui il suicidio avvenga, o, con una pena più lieve, quando venga in essere una lesione personale grave o gravissima. La pena è inoltre aumentata se la persona istigata sia minore degli anni diciotto oppure in uno stato di infermità psichica. Infatti, qualora essa sia minore degli anni quattordici o totalmente priva della capacità di intendere e di volere, si applicano le norme relative all'omicidio volontario (art. 575). Il soggetto istigatore, deve ad ogni modo aver agito con la volontà, seppur minima, di rafforzare o determinare il proposito suicida, non potendosi punire una condotta involontaria o non sorretta da effettiva consapevolezza dell'altrui proposito. Non essendo infatti la morte o le lesioni una condizione obiettiva di punibilità, il soggetto agente deve essersene rappresentato almeno la probabilità di realizzazione, seguita dall'accettazione dell'evento.
210 Il testo dell’ordinanza di rimessione è consultabile alla pagina:
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/7531-ordinanzacappatoqlc.pdf.
211 Il testo dell’ord. n. 207/2018 è consultabile alla pagina:
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2018&numero =207, consultato il 12 aprile 2020.
212 Il testo del comunicato stampa del 24 ottobre 2018 è consultabile alla pagina:
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20181024 184707.pdf.
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consiglio di oggi, la Corte costituzionale ha rilevato che l’attuale assetto normativo concernente il fine vita lascia prive di adeguata tutela determinate situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione e da bilanciare con altri beni costituzionalmente rilevanti. Per consentire in primo luogo al Parlamento di intervenire con un’appropriata disciplina, la Corte ha deciso di rinviare la trattazione della questione di costituzionalità dell’articolo 580 codice penale all’udienza del 24 settembre 2019.”
Spirato inutilmente il termine entro cui il legislatore avrebbe dovuto pronunciarsi, a settembre 2019 Cappato è dichiarato non punibile in ragione del fatto che l’eventuale colpevolezza circa il suicidio assistito fosse da rimettere alla fattispecie del caso213. A concludere la vicenda,
il 23 dicembre 2019, la Corte d’Assise di Milano assolve Cappato
“perché il fatto non sussiste”, riprendendo la sentenza della Corte
costituzionale214.
Come si può intuire, si tratta di un caso controverso, il cui thema
decidendum investe, incidentalmente, uno dei temi più dibattuti degli
213 Il testo della sentenza Corte cost. 242/2019 ( con la quale la Corte ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. «nella parte in cui non esclude
la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di
trattamento) – ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con modalità equivalenti nei sensi di cui in motivazione –, agevola l’esecuzione del proposito di
suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente»)
è consultabile alla pagina:
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2019&numero =242, consultato il 10 aprile 2020.
Per il comunicato stampa 25 settembre 2019, antecedente il deposito della sentenza:
https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2019/09/comunicato- stampa-corte-cost-corretto.pdf, consultato il 12 aprile 2020.
Per il comunicato stampa 22 novembre 2019, successivo al deposito della sentenza:
https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2019/11/comunicato- stampa-corte-cost-cappato.pdf, consultato il 12 aprile 2020.
214 Il testo è consultabile alla pagina: https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-
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ultimi venti anni, il fine-vita, termine con il quale si intende la libertà di ciascuno nell’autodeterminarsi in merito alla propria vita e che coinvolge anche l’eutanasia, da non confondere con il suicidio assistito, in cui il malato svolge un ruolo attivo.
La vicenda giudiziaria, che ha condotto l’attivista ad autodenunciarsi, ha avuto ovviamente dei risvolti politici, quella in questione non era una pratica prevista dall’ordinamento italiano, il gesto di Cappato è stato simbolo di una denuncia alle istituzioni, dimostrando il travaglio cui sono sottoposti malati terminali che, a causa di sofferenze insopportabili, avrebbero liberamente scelto di morire, dj Fabo - soprannome con il quale era conosciuto Fabiano Antoniani - in effetti, è stato accompagnato in Svizzera, ove la pratica è seguita.
La mappa, qui di seguito, può svelare dei retroscena interessanti sul consenso -o tolleranza- nei confronti di pratiche quali il suicidio assistito e l’eutanasia nelle sue due varianti.
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215 L’immagine è tratta da un articolo del 19 settembre 2019, Libertà dall’inizio alla
fine, pubblicato sulla rivista Rolling Stone, consultabile alla pagina:
https://www.rollingstone.it/cover/la-liberta-dall-inizio-alla-fine/, consultato il 9 aprile 2020.
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L’immagine, in effetti, aiuta a comprendere quale sia la distanza dei diversi ordinamenti in merito alla questione e, probabilmente, spiega perché nella sentenza della Corte costituzionale siano emersi argomenti comparatistici (quantomeno quelli espliciti alla casistica straniera). La nostra Corte costituzionale ha indubbiamente fatto un passo in avanti nell’esaminare la costituzionalità dell’art. 580 c.p., tuttavia, ciò si è reso possibile, come vedremo, anche attraverso un inusitato ricorso al diritto comparato.