COSTITUZIONALE DEL CASO CAPPATO
6.2 L’argomento comparatistico nell’ordinanza n 207 del
Come accennato in chiusura del paragrafo precedente, la Corte costituzionale ha fatto ricorso all’argomento comparatistico nell’esaminare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. nella parte in cui, sancendo un assoluto divieto di aiuto al suicidio, ha finito con l’invadere la libertà di autodeterminazione di malati terminali in grado di compiere una scelta consapevole sul fine-vita. L’ordinanza n. 207/2018 ha svelato una propensione della Corte per il ricorso allo ius alii loci nel momento in cui il giudice delle leggi, data l’impraticabilità di una pronuncia secca di annullamento, in ragione dei diversi valori da bilanciare, ha deciso di rinviare la trattazione della causa ad una successiva udienza, sollecitando un intervento del Parlamento. La tecnica argomentativa della Corte si è caratterizzata per un uso quasi sorprendente di due sentenze straniere: Nicklinson v.
Ministry of Justice (2014) della Corte suprema del Regno Unito216 e
216 Il testo è consultabile alla pagina: https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-
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Carter v. Canada (2015), della Corte suprema canadese217. Un’analisi
più approfondita svela il peso esercitato dalle argomentazioni comparatistiche, sicuramente più incisive di quanto esse non apparissero a prima vista, lasciando trapelare anche una lieve influenza tedesca sulla particolare tecnica decisoria adoperata218 . Dunque,
quello che emerge è un doppio livello di influenza, da un lato tramite riferimenti espressi ai precedenti di altre Corti, dall’altro tramite qualche vaga similitudine con il modello tedesco.
Partendo dall’uso oggettivo dell’argomento comparatistico (in quanto esplicito e come tale verificabile nelle stesse parole dell’ordinanza), come accennato, i precedenti presi in considerazione sono stati due. Le due sentenze (Carter v. Canada e Nicklinson v. Ministry of Justice), in effetti, oltre ad originare da casi simili a quello italiano, presentavano dei profili di sovrapposizione con l’ordinanza 207219.
Al punto 11 dell’ordinanza220 , la Corte ricorda come, in situazioni
analoghe a quella in esame, avesse dichiarato l’inammissibilità della questione sollevata, accompagnando la pronuncia con sollecitazioni al legislatore affinché provvedesse all’adozione della disciplina necessaria al fine di rimuovere il vulnus costituzionale emerso221.
La Corte, però, ammette che questo tipo di tecnica decisoria ha sempre avuto l’effetto di lasciare in vita la normativa non conforme a
217 Il testo è consultabile alla pagina: https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-
csc/en/item/14637/index.do.
218 D. De Lungo, Comparazione e legittimazione. Considerazioni sull’uso
dell’argomento comparatistico nella giurisprudenza costituzionale recente, a partire dal caso Cappato, pubblicato in Federalismi.it (https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=40251),
consultato il 9 aprile 2020.
219 In tal senso D. De Lungo, op. cit., p. 3.
220 Da qui in avanti verranno riportati a titolo esplicativo solo degli stralci
dell’ordinanza n. 207 del 2018, il testo è consultabile alla pagina:
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2018&numero =207., consultato il 12 aprile 2020.
221 F. Lazzeri, La corte costituzionale traccia la via alla liceità delle condotte di
aiuto al suicidio “medicalizzato”, in Diritto Penale Contemporaneo -archivi-, 30
aprile 2019, https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6649-la-corte- costituzionale-traccia-la-via-alla-liceita-delle-condotte-di-aiuto-al-suicidio- medicalizza, consultato il 10 aprile 2020.
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Costituzione, per cui dispone che: “L’eventuale dichiarazione di incostituzionalità conseguente all’accertamento dell’inerzia legislativa presuppone, infatti, che venga sollevata una nuova questione di legittimità costituzionale, la quale può, peraltro, sopravvenire anche a notevole distanza di tempo dalla pronuncia della prima sentenza di inammissibilità, mentre nelle more la disciplina in discussione continua ad operare.
Un simile effetto non può considerarsi consentito nel caso in esame, per le sue peculiari caratteristiche e per la rilevanza dei valori da esso coinvolti”.
Dunque, la Corte, volendo evitare applicazioni medio tempore della norma in esame, ma volendo lasciare al Parlamento un tempo adeguato per pronunciarsi, ha ritenuto di dover provvedere in diverso modo, facendo leva sui propri poteri di gestione del processo costituzionale, disponendo il rinvio del giudizio in corso e fissando una successiva discussione delle questioni di legittimità costituzionale a nuova data, lasciando, nel frattempo, sospeso anche il giudizio a quo222.
A questo punto del ragionamento, con il quale la Corte ha voluto giustificare questa sua posizione, emerge l’uso di materiale straniero quando dispone che: “La soluzione ora adottata si fa carico, in
definitiva, di preoccupazioni analoghe a quelle che hanno ispirato la Corte Suprema canadese, allorché ha dichiarato, nel 2015, l’illegittimità costituzionale di una disposizione penale analoga a quella ora sottoposta allo scrutinio, nella parte in cui tale disposizione proibiva l’assistenza medica al suicidio di una persona adulta capace che abbia chiaramente consentito a por fine alla propria vita, e che soffra di una patologia grave e incurabile che provoca sofferenze persistenti e intollerabili. In quell’occasione, i supremi giudici 222 C. Cupelli, Il caso Cappato, l’incostituzionalità differita e la dignità
nell’autodeterminazione alla morte, in Diritto Penale Contemporaneo -archivi-, 3
dicembre 2018, https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6357-il-caso-cappato-l- incostituzionalita-differita-e-la-dignita-nell-autodeterminazione-alla-morte, consultato il 10 aprile 2020.
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canadesi stabilirono di sospendere per dodici mesi l’efficacia della decisione stessa, proprio per dare l’opportunità al parlamento di elaborare una complessiva legislazione in materia, evitando la situazione di vuoto legislativo che si sarebbe creata in conseguenza della decisione (Corte Suprema del Canada, sentenza 6 febbraio 2015, Carter contro Canada, 2015, CSC 5).”
Quanto alla soluzione canadese espressamente richiamata, il quadro giuridico era caratterizzato dalla presenza di una normativa speculare a quella italiana, gli artt. 14223 e 241224 del Criminal Code. Come la Corte italiana, quella canadese ha concluso per l’illegittimità costituzionale poiché, nella declinazione previgente di quelle norme, la situazione risultava contraria all’art. 7 della Legge costituzionale del 1982225, il quale stabilisce il diritto alla vita alla libertà e alla sicurezza,
con due limiti invalicabili per il legislatore: overbreadth e gross
disproportionality. Non diversamente è accaduto in Inghilterra,
esperienza alla quale, nella stessa ordinanza, fa riferimento il giudice italiano. Tornando al punto 11 dell’ord. 207/2018, si legge: “Lo spirito
della presente decisione è, d’altra parte, somigliante a quello della recente sentenza della Corte Suprema inglese in materia di assistenza al suicidio, in cui la maggioranza dei giudici ritenne «istituzionalmente inappropriato per una corte, in questo momento, dichiarare che [in questo caso è l’art. 2 del Suicide Act del 1961226,
223 Art. 14 Criminal Code, Consent to death:
“No person is entitled to consent to have death inflicted on them, and such consent
does not affect the criminal responsibility of any person who inflicts death on the person who gave consent.”
224 Art. 241 Criminal Code, Counselling or aiding suicide:
“Everyone is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 14 years who, whether suicide ensues or not, (a) counsels a person to die by suicide or abets a person in dying by suicide; or (b) aids a person to die by suicide.”
225 Art. 7, Constitution Act 1982, Life, liberty and security of person:
“Everyone has the right to life, liberty and security of the person and the right not to be deprived thereof except in accordance with the principles of fundamental justice.”
226 Art. 2 Suicide Act 1961, Criminal liability for complicity in another’s suicide:
[F1 (1) A person (“D”) commits an offence if:
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omologo dell’art. 580 c.p.] è incompatibile con l’art. 8 [CEDU]»,
senza dare al Parlamento l’opportunità di considerare il problema (Corte Suprema del Regno Unito, sentenza 25 giugno 2014, Nicklinson e altri, [2014] UKSC 38).”
In realtà, il precedente della Supreme Court britannica è analogo solo nel ragionamento, discostandosi sia dalla soluzione finale data in Italia sia dalla soluzione canadese.
Soltanto nelle dissenting opinion della Justice Hale e del Justice Kerr si legge che l’assolutezza del divieto, nei casi di malati in grado di compiere una libera scelta sul fine vita, è irragionevole227.
suicide of another person, and
(b) D' s act was intended to encourage or assist suicide or an attempt at suicide. (1A) The person referred to in subsection (1)(a) need not be a specific person (or
class of persons) known to, or identified by, D.
(1B) D may commit an offence under this section whether or not a suicide, or an
attempt at suicide, occurs.
(1C) An offence under this section is triable on indictment and a person convicted
of such an offence is liable to imprisonment for a term not exceeding 14 years.]
(2) If on the trial of an indictment for murder or manslaughter [F2 of a person it is
proved that the deceased person committed suicide, and the accused committed an offence under subsection (1) in relation to that suicide, the jury may find the accused guilty of the offence under subsection (1). ]
(3) The enactments mentioned in the first column of the First Schedule to this Act
shall have effect subject to the amendments provided for in the second column (which preserve in relation to offences under this section the previous operation of those enactments in relation to murder or manslaughter).
(4) …F3 no proceedings shall be instituted for an offence under this section except
by or with the consent of the Director of Public Prosecutions.
F4 2A, Acts capable of encouraging or assisting:
(1) If D arranges for a person (“D2”) to do an act that is capable of encouraging
or assisting the suicide or attempted suicide of another person and D2 does that act, D is also to be treated for the purposes of this Act as having done it.
(2) Where the facts are such that an act is not capable of encouraging or assisting
suicide or attempted suicide, for the purposes of this Act it is to be treated as so capable if the act would have been so capable had the facts been as D believed them to be at the time of the act or had subsequent events happened in the manner D believed they would happen (or both).
(3) A reference in this Act to a person (“P”) doing an act that is capable of
encouraging the suicide or attempted suicide of another person includes a reference to P doing so by threatening another person or otherwise putting pressure on another person to commit or attempt suicide.]
F4 2B, Course of conduct:
A reference in this Act to an act includes a reference to a course of conduct, and a reference to doing an act is to be read accordingly.]
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Un ulteriore dato che accomuna le tre decisioni, oltre alla attenzione delle Corti nel sagomare casi limite in cui il divieto assoluto di aiuto al suicidio dovrebbe recedere di fronte alla volontà dell’interessato, è la tendenza a considerare l’argomento una political question228.
Dunque, tutte le Corti si riconoscono inidonee ad operare direttamente dei correttivi, rimettendo la giurisdizione ai rispettivi Parlamenti229. Quanto al secondo tipo di riferimento comparatistico, è emersa230 una vaga assonanza fra la soluzione elaborata dalla Corte e il paradigma tedesco della Unvereinbarkeitserklärung, la quale è una pronuncia di incompatibilità della norma oggetto di giudizio rispetto al parametro costituzionale, ma diversa da una sentenza di nullità per l’assenza del momento costitutivo, poiché la norma in questione non viene espunta dall’ordinamento, bensì la rimozione del vizio è postergata ad un successivo momento e rimessa al legislatore, in capo al quale viene posto un obbligo di intervenire in tempi brevi e con indicazioni di tipo contenutistico.
Proponendo questo paragone, il monito al legislatore configurerebbe il primo momento della pronuncia di incompatibilità e si porrebbe l’obiettivo di migliorare la disposizione mediante gli adattamenti indicati dal giudice, il quale indicherebbe le conseguenze dell’eventuale inadempimento del Parlamento. A questo punto, è possibile notare in che modo questa tecnica si sia rivelata utile alla Corte costituzionale nell’ord. 207/2018. Emerge, innanzitutto, una certa attitudine del tema fine-vita e dell’art. 580 c.p. a dar luogo alla pronuncia di incompatibilità tedesca; in effetti, l’elevato livello di discrezionalità politica e la presenza di una lacuna normativa nell’art. 580 (nella parte in cui non prevedeva tutta una serie di circostanze utili a rendere non punibili alcune condotte di aiuto al suicidio) si
228 L’influenza di D. De Lungo, op. cit., p. 6. 229 Sul punto, v. D. De Lungo, op. cit., pp. 5-10.
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prestavano bene alla metodologia tedesca231. Infine, risultano simili in
Germania e in Italia, l’incidere dell’argomentazione sul bilanciamento di valori e il dispositivo con cui viene assegnato un termine al legislatore per risolvere il vulnus costituzionale. Un ultimo elemento unificante, è stato poi riscontrato negli ambiti di impiego della pronuncia di incompatibilità, si tratta del diritto tributario, elettorale e penale. Proprio in quest’ultimo settore, non è una casualità che - come nel caso Cappato - il peso decisivo sia stato attribuito ad esigenze di sicurezza pubblica e di tutela di beni giuridici fondamentali232.
6.3 L’influenza dell’argomento comparatistico nella sentenza n. 8