Negata l’appartenenza del secondo comma ai rimedi contro l’inadempimento, si intravede nella condizione il mezzo tecnico84 in grado di armonizzare la possibilità di domandare la prestazione originaria e la richiesta di garanzia per i vizi o per l’evizione. Questo risultato è raggiungibile se si deduce in condizione non semplicemente l’esecuzione della seconda prestazione, ma la sua esecuzione integrata dalle garanzie.
L’interrogativo principale, che dobbiamo porci nell’affrontare lo studio della prestazione in luogo dell’adempimento, non è tanto quello di capire come sia possibile che un’obbligazione venga estinta attraverso l’esecuzione di una diversa prestazione: per rispondere a questo quesito ci viene in soccorso il primo comma dell’art. 1197 c.c., che illustra il principio generale per cui il debitore non possa liberarsi, se non attraverso l’adempimento, salvo il caso in cui il creditore presti il proprio consenso a ricevere una diversa prestazione.
Quello che l’articolo invece non spiega, è come possa ugualmente estinguersi l’obbligazione originaria, attraverso l’esecuzione di una prestazione viziata o che sia suscettibile di evizione85.
84 Si veda (Rubino, 1961) p. 31-32 “D’altra parte, sempre in base ai principi generali non si vede in base a quale mezzo tecnico si potrebbe ritornare alla prestazione originariamente dovuta, una volta che il debitore le abbia sostituito la prestazione facoltativa.”
85 Secondo (Zaccaria, 1987) anche la prestazione viziata è in grado di modificare il contratto ed estinguere l’obbligazione, la quale, infatti, per poter essere nuovamente richiesta dal creditore, deve “rivivere”.
- 59 - Le difficoltà maggiori si presentano infatti quando la seconda prestazione
non vada a buon fine, perché il bene sia alterato o perché un terzo ne rivendichi la proprietà. Se, invece, la seconda prestazione risulti perfetta e immune da vizi, e il creditore abbia acconsentito a riceverla, chiunque potrebbe osservare che il creditore, per così dire, non resta a mani vuote, ma viene soddisfatto, anche se con una prestazione diversa da quella originaria.
Se invece il creditore non è così fortunato, e ottiene un bene difettoso o un terzo dichiari di esserne il proprietario, allora è facile capire che il creditore non raggiunge nessuna soddisfazione dalla prestazione viziata: da qui nasce il problema di spiegare come possa una tale prestazione essere in grado di estinguere l’obbligazione originaria.
Un suggerimento ci viene dato proprio dal secondo comma dell’art. 1197 c.c., che consente al creditore la scelta tra la prestazione originaria e le garanzie per la seconda prestazione.
L’alternativa, che l’articolo ci offre, è indicativa del fatto che è realizzato un giudizio di equivalenza tra questi due elementi: il creditore deve scegliere quale preferire, sapendo che l’uno esclude l’altro. Se questi elementi non fossero posti sullo stesso piano, l’alternativa tra uno dei due sarebbe a priori iniqua, dal momento che il creditore è costretto a sceglierne uno solo, rinunciando all’altro. La scelta potrà essere vantaggiosa o meno, ma questa è una valutazione soggettiva del creditore, e sarà anzi il criterio che lo guiderà nella decisione. Astrattamente, però, le due opzioni sono poste in alternativa, perché considerate equivalenti, ossia entrambe ugualmente idonee a soddisfare gli interessi creditori.
A questa conclusione si potrebbe obiettare che la garanzia, in quanto tale, non è in grado di soddisfare l’interesse del creditore alla prestazione, ma costituisce uno strumento diverso, che non può trasformarsi in un modo di estinzione dell’obbligazione. Questo è sicuramente vero, dal momento che l’interesse a ricevere la prestazione originaria non potrà mai essere soddisfatto dall’ottenimento di una garanzia, a maggior ragione se consideriamo anche il fatto che si tratta della garanzia relativa alla diversa prestazione, e non a quella originaria. Posto quindi che l’ottenimento della garanzia non possa soddisfare l’interesse alla prestazione originaria, possiamo aggiungere un’altra osservazione.
- 60 - Si può notare, infatti, che l’interesse al raggiungimento della prestazione
originaria x, non sarà mai soddisfatto nemmeno dall’esecuzione della diversa prestazione y: anzi, dopo la ricezione di y, l’interesse per x sarà definitivamente insoddisfatto, perché il creditore non potrebbe chiederne l’esecuzione, cumulandola alla prestazione y86. Eppure la prestazione x si estingue ugualmente, e la ragione è da collegare non alla capacità della nuova prestazione di soddisfare l’interesse originario, ma a quel giudizio di equivalenza87 che porta il creditore a pattuire una prestazione in luogo dell’adempimento.
Quando introduciamo un giudizio di equivalenza tra la prestazione originaria e una diversa, salta la corrispondenza tra l’interesse all’ottenimento dell’originaria prestazione e quella che invece sarà effettivamente eseguita. Venuta meno questa corrispondenza, non ha più senso obiettare che la garanzia non potrebbe soddisfare l’interesse originario, poiché nemmeno l’esecuzione di una differente prestazione potrebbe farlo. In entrambi i casi, però, si ottiene l’estinzione dell’obbligazione originaria, ma non come surrogato dell’adempimento di una prestazione che, lo abbiamo detto, resterà definitivamente insoddisfatta, ma come decisione di accettare un quid diverso.
L’ottenimento della garanzia si presta quindi a soddisfare l’interesse creditorio così inteso, mentre un simile risultato non potrebbe essere conseguito semplicemente con l’esecuzione della prestazione viziata o suscettibile di evizione. Con la prestazione in luogo dell’adempimento, il creditore non si accontenta di ricevere la diversa prestazione tout court88,
86 Si richiama (Biscontini, 1984) p. 620: “Ogni prestazione diversa da quella originaria risulterà inidonea, di per sé, a realizzare compiutamente gli interessi dedotti nell’obbligazione. Tuttavia poiché l’<<utilità>> risponde ad una valutazione soggettiva, estranea al rapporto, è possibile che il creditore consideri ugualmente <<utile>>, cioè conveniente, anche il conseguimento di un bene differente da quello dovuto.”
87 Si veda sul tema (Allara, 1927) p. 71 ss., che instaura il giudizio di equivalenza non direttamente tra le due prestazioni, ma tra l’esecuzione di una prestazione diversa da quella dovuta e l’adempimento.
88 Questo aspetto assumerà rilevanza proprio per stabilire la differenza con il contratto modificativo dell’oggetto, dove l’interesse delle parti si esaurisce nella composizione di un nuovo regolamento contrattuale. Nella prestazione in luogo dell’adempimento, invece, l’obiettivo del creditore è di estinguere il vincolo, non di modificarlo.
- 61 - ma, a fronte della presenza di vizi o dell’ipotesi di evizione, ne richiede la
garanzia, e solo con il suo ottenimento89 potrà dirsi soddisfatto.
Risulta così spiegato il motivo per cui la garanzia sia in grado di estinguere la prestazione originaria, che di conseguenza non potrà più essere pretesa dal creditore, come emerge anche dalla scelta alternativa, e non cumulativa, prevista nel secondo comma dell’art. 1197 c.c. tra la garanzia e la richiesta della prestazione originaria.