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Intervento legislativo di riforma all’interno dell’ordinamento

Il diritto al nome nella giurisprudenza italiana

5. Intervento legislativo di riforma all’interno dell’ordinamento

Le pronunce della Corte Costituzionale, unite alle riflessioni in sede di giurisprudenza ordinaria e dottrina, hanno fatto si che si innescasse un dibattito legislativo che sfociò in alcuni disegni di legge i quali ambivano a modificare il sistema vigente di trasmissione del cognome.

Per molti anni, in Italia, la normativa inerente all’attribuzione del cognome è rimasta invariata nonostante i numerosi disegni di legge

133 C.Bassu, Il cognome della madre; il diritto alla trasmissione del cognome materno come

espressione del principio di uguaglianza, Il Mulino Riviste web, Fascicolo 3, luglio-settembre 2016,

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di iniziativa parlamentare che si son succeduti nelle varie legislature134.

Analizzando il contenuto dei disegni di legge presentati135, si possono

distinguere individuare due orientamenti.

Da una parte viene focalizzata l’attenzione sull’autonomia dei coniugi rimettendo a loro la scelta del cognome dei figli i quali potranno optare tra il cognome del padre, quello della madre o la conservazione di entrambi.

L’espressione dell’autodeterminazione dei coniugi rappresenta il principio di libertà di scelta che viene valorizzato in alcuni disegni di legge e, dunque, rappresenta la piena manifestazione di parità.

L’altro orientamento, invece, limita l’autonomia dei coniugi in favore di un sistema che preveda il doppio cognome, materno o paterno, nell’ordine stabilito dall’accordo dei coniugi o, in mancanza, determinato con un criterio legale di sorteggio136 o dalla successione

alfabetica137.

La necessità di un criterio legale è motivata, da un lato, perché rivendica la valenza pubblicista della disciplina del cognome, la quale limita notevolmente il margine dell’autonomia privata, mentre, dall’altro, c’è chi sostiene138 che il doppio cognome servirebbe per

realizzare la modifica dei costumi sociali realizzando un’effettiva parità tra uomo e donna in questa materia.

134 Se si prendono in considerazione le ultime tre legislature, e quindi il periodo compreso tra il 30

maggio 2001 e il 14 marzo 2013, sono stati 39 i disegni di legge presentati per l’introduzione di una nuova disciplina in materia di cognome del coniuge e dei figli, tutti di iniziativa parlamentare, di provenienza sia dalla maggioranza che dall’opposizione. Nello specifico i disegni di legge presentati nella XIV legislatura (ovvero dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006) sono stati quattordici, nel XV legislatura (ovvero dal 28 aprile 2006 al 28 aprile 2008) sono stati ancora quattordici, undici invece sono stati nella XVI legislatura (ovvero dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013). Molti di questi disegni rappresentano la riproposizione di altri già presentati nelle precedenti legislature. Nell’ultima legislatura appena conclusa il disegno di legge più importante in tale ambito è il numero 1628.

135 A.O.Cozza, I d.d.l. sul cognome del coniuge e dei figli tra uguaglianza e unità familiare, Nuova

giur. civ. comm., 2010, II , 461 ss.

136 Si prenda ad esempio il d.d.l. n. 1712 (On. Rosy Bindi) presentato alla Camera il 29 settembre

2009, che prevede il criterio sussidiario del doppio cognome con sorteggio dell’ordine.

137 C.Bassu, Nel nome della madre, il diritto alla trasmissione del cognome materno come

espressione del principio di uguaglianza. Un’analisi comprata, op. cit., 570.

138 A.O.Cozza, I d.d.l. sul cognome del coniuge e dei figli tra uguaglianza e unità familiare, op. cit.,

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Il susseguirsi dei lavori parlamentari in riferimento ai disegni di legge in materia di attribuzione del cognome sono stati spesso rallentati e ostacolati dal richiamo all’unità familiare quale limite dell’uguaglianza tra i coniugi.

Alla base dei rinvii dell’iter parlamentare si eccepiscono la scarsa utilità di questa riforma nonché lo scarso consenso dell’opinione sociale; queste motivazioni appaiono del tutto pretestuose se si pensa che già un decennio prima la Corte Costituzionale aveva rivolto un monito al legislatore affinché rimuovesse un sistema di attribuzione del nome non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’eguaglianza tra l’uomo e donna.

Prendendo in considerazione i provvedimenti depositati negli ultimi anni, si può notare nella XVI legislatura un progetto di sintesi che prevedeva l’inserimento, dopo l’articolo 143 bis c.c., dell’articolo 143

bis-1, dedicato al cognome dei figli legittimi in virtù del quale ai figli

nati in costanza di matrimonio si sarebbe dovuto attribuire il cognome di entrambi i genitori secondo l’ordine stabilito tramite una dichiarazione concorde dei coniugi.

Nel caso in cui non ci fosse stato l’accordo il cognome della prole sarebbe stato la somma di quello dei genitori, secondo l’ordine alfabetico e il cognome impostato al primo figlio sarebbe dovuto essere lo stesso assegnato ai successivi139.

Come si può notare, dalla riforma della famiglia del 1975, gli interventi del legislatore in riguardo alla trasmissione del cognome del figlio appaiono sempre lacunosi e non coerenti con l’impostazione adottata da altri Stati europei e soprattutto non in linea con gli obblighi stabiliti dalle Convenzioni a cui l’Italia aderisce.

139 Proposta di testo unificato, Camera dei Deputati,XVI Legislatura, Resoconto della II

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Capitolo III

Il diritto al cognome materno nel rispetto della vita familiare e del principio di non discriminazione

Sommario: 1. Sentenza della Corte Costituzionale n.286/2016. Attribuzione del cognome materno. – 1.1. Analisi del primo profilo di illegittimità: il mancato rispetto della piena realizzazione del diritto all’identità personale (art. 2 Cost.). - 1.2. Analisi del secondo profilo di illegittimità: la violazione del principio di uguaglianza e di non discriminazione tra i genitori (artt. 3 e 29, secondo comma, Cost.). – 1.3. La pronuncia della Consulta. – 2. Prospettive di riforma: analisi del disegno di legge n. 1628. – 2.1. Petizione sul cognome materno. – 2.2. Critiche contro l’attribuzione del cognome materno.

1. Sentenza della Corte Costituzionale n.286/2016. Attribuzione del

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