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Il modello del cognome familiare: l’esperienza francese In Francia la questione riguardante il “nom de famille” è disciplinata

Rapporto tra diritto all’identità personale e diritto al nome in ambito internazionale

2. Trasmissione del cognome ai figli: uno sguardo in chiave comparatistica

2.2. Il modello del cognome familiare: l’esperienza francese In Francia la questione riguardante il “nom de famille” è disciplinata

dalla legge 4 marzo del 2002, n. 2002-304, entrata in vigore il 1° gennaio 2005 che è andata a modificare il sistema precedente di cui alla legge 23 dicembre 1985 n. 85-1372.

Le modifiche che sono state apportate vanno progressivamente ad erodere la regola, non scritta, della trasmissione automatica del cognome paterno ai figli.

Questa regola consuetudinaria riceve consacrazione nel 1539 tramite l’Ordonnance de Villers Cotterèts, ovvero un'ordinanza che introdusse una riforma della giurisdizione ecclesiastica, la quale ridusse alcune prerogative delle città e rese obbligatoria la tenuta dei registri di battesimo.

Nel periodo dell’Ancien règime venne stabilito che soltanto il primo figlio potesse portare il cognome del padre mentre gli altri ereditavano il cognome materno.

Durante il periodo rivoluzionario gli ideali egualitari contribuirono a spazzare via questa discriminazione facendo si che tutti i figli avessero lo stesso cognome, ovvero quello del padre.

Si ebbe un importante intervento legislativo nel 1985 con la legge del 23 dicembre n. 85-1372 dove all’articolo 43 veniva consentito ai figli legittimi, e ai figli naturali che lo avessero acquistato, di aggiungere il cognome materno a quello del padre ma soltanto “ à titre d’usage” ovvero escludendo la possibilità del passaggio alle generazioni future216.

Nonostante che rispetto al passato fossero stati fatti dei passi in avanti, si dovette aspettare la legge n. 2002-304 del 4 marzo 2002, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, per avere una scelta libera da parte dei genitori.

216 Questa tecnica era già utilizzata nei confronti della moglie, alla quale era consentito di

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Tale legge è stata in seguito integrata con emendamenti; il primo riguarda la cosiddetta legge Raffarin217 e in seguito con Ordonnance

n. 2005-759 del 2005 in cui il legislatore ha provveduto ad abolire la disparità di trattamento tra figli legittimi e figli naturali218.

Risale al 2013, con la legge n. 2013-404 del 17 maggio, l’ultima modifica inerente alla disciplina del patronimico francese riguardante il contrasto tra genitori e il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

Il Code civil, nella sezione IV del Capo I del Titolo VII del Libro I, dall’articolo 311-21 ss. disciplina la “Dèvolution du nome de famille”. All’articolo 311-21 comma 1 è stabilito che i genitori, che siano essi coniugati o conviventi, anche se appartenenti allo stesso sesso, se riconoscono contemporaneamente, anche in epoca successiva alla dichiarazione di nascita, possono dichiarare all’ufficiale dello stato civile di attribuire o il cognome del padre, o quello della madre o quello di entrambi nell’ordine che preferiscono, ma nel limite di un solo cognome per genitore.

Se, invece, vi è disaccordo tra i coniugi, questo dovrà essere comunicato all’ufficiale di stato civile e il figlio assumerà il cognome di entrambi i genitori, affiancati in ordine alfabetico, nei limiti del primo cognome per ciascuno.

Al secondo comma del medesimo articolo, viene regolata la possibilità per i genitori, di cui uno abbia nazionalità francese, di scegliere, entro i tre anni dalla nascita, il cognome del bambino nato all’estero. Il terzo comma precisa che la scelta compiuta per il primo figlio si estende anche a tutti i figli comuni della coppia.

All’articolo successivo, il 311-23 Code Civil, viene regolato il caso in cui il figlio sia riconosciuto da un solo genitore; in tale situazione il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto fatta salva la possibilità, se il legame di filiazione è accertato anche nei confronti dell’altro genitore durante la minore età del figlio, di procedere a una modifica sostituendo il cognome già

217 Loi n. 2003-516 du 18 juin 2003 relative à la dèvolution d unum de famille. 218 Articolo 310 Code civil.

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acquisito con quello del nuovo genitore o affiancando i due cognomi nell’ordine prescelto (sempre con il limite di un cognome per genitore).

Se il figlio ha raggiunto i tredici anni di età, sarà necessario il suo consenso per la rettifica del cognome.

Per quanto riguarda la fattispecie dell’adozione piena da parte di entrambi i genitori vengono applicate le norme sopra descritte regolate all’articolo 357 e ss. del Code Civil, mentre, nel caso dell’adozione cosiddetta “simple” effettuata dagli sposi esiste un regime diverso di norme.

Questa tipologia di adozione è regolata agli articoli 350 e ss. Code

Civil e in questo caso l’adottato aggiunge al proprio cognome quello

del marito o della moglie, nei limiti di uno solo se si tratta di doppio cognome; il tribunale, però, potrà stabilire che questi prenda il cognome di entrambi.

Nel caso in cui l’adottato abbia un doppio cognome, spetta agli adottandi la scelta e l’ordine di conservazione, fatta salva la necessità della manifestazione del consenso dell’adottato che abbiamo raggiunto i tredici anni di età.

In caso di disaccordo il cognome sarà formato dall’aggiunta del primo cognome dell’adottato del primo cognome degli adottandi,in ordine alfabetico219.

All’articolo 61 del Code Civil è regolata la possibilità di modifica del cognome; il cambiamento viene accordato per decreto e ha effetto su tutti i figli del beneficiario se minori di tredici anni; nel caso in cui siano maggiorenni, invece, occorrerà il suo consenso, salvo che si tratti di mutamento dipendente dall’accertamento o dalla modifica del legame di filiazione220.

L’esperienza francese è stata adottata anche da altri Paesi.

219 Questa disposizione è frutto di una modifica intervenuta con legge nel 2013;

precedentemente in caso di disaccordo il cognome assunto dall’adottato era quello del marito.

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Il Lussemburgo221, ad esempio, dopo un lungo dibattito politico, ha

deciso di utilizzare le soluzioni proposte dal diritto francese, seppur con delle differenze per quanto riguarda il criterio da applicarsi nel caso di disaccordo dei genitori dove, in questo caso, la sequenza dei cognomi sarà determinata per sorteggio e non in base all’ordine alfabetico come invece avviene in Francia.

Sempre nel 2014 anche il Belgio222 riscrive la disciplina in materia di

trasmissione del cognome adottando, anche in questo caso, la linea di approccio francese seppur con delle differenze.

L’articolo 335 del codice civile belga stabilisce che in caso di disaccordo dei genitori riguardo alla scelta del cognome si avrà la prevalenza di quello del padre.

Questa scelta viene dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale belga223, in quanto contraria al divieto di discriminazione tra i sessi.

Per evitare un vuoto normativo, la Consulta ha stabilito che tale disciplina continuerà ad avere effetto fino al 31 dicembre del 2016 in attesa di un nuovo intervento normativo.

221 Articolo 57 codice civile lussemburghese, così come modificato dalla Loi 4 juillet 2014 relativa

alla riforma dell’istituto del matrimonio.

222 Loi 8 mai 2014 modifiant le Code civil en vue d’instaurer de l’homme et de la femme dans le

mode de trasmission du nom à l’enfant et à l’adoptè.

223Cour Constitutionnelle, 14 gennaio 2016, n. 2/2006, si veda il sito:

http://www.constcourt.be/pubblic/f/2016/2016-002f.pdf. Questa decisione è stata presa in

seguito a due ricorsi. Il primo riguardava il caso di una donna, madre di una bambina concepita con fecondazione assistita in vitro, abbandonata dal marito prima della nascita della figlia. Il padre, pur rifiutandosi di partecipare alle spese per la fecondazione in vitro e di prestare alimenti alla bambina, si opponeva alla richiesta della madre di aggiungere il proprio cognome a quello paterno. Il secondo ricorso, invece, era stato presentato dall’Institut pour l’ègalitè des femme set

des hommes. Nel decidere sui ricorsi, la Consulta belga ha riconosciuto che il disposto

dell’articolo 335, comma 1 c.c. belga è funzionale a fissare in modo semplice e rapido il sistema di attribuzione del cognome in caso di disaccordo o in mancanza di scelta dei genitori; tuttavia tale previsione risulta essere contraria al principio di discriminazione, in quanto attribuisce al padre la possibilità di opporsi all’aggiunta del cognome materno. La Corte infatti sostiene che le motivazioni sostenute dal governo belga a difesa della tradizione non siano sufficienti per tutelare la parità dei sessi.

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2.3. Il modello del cognome familiare: l’esperienza tedesca

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