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Il modello del cognome familiare: l’esperienza tedesca La trasmissione del cognome ai figli in Germania è frutto di numerose

Rapporto tra diritto all’identità personale e diritto al nome in ambito internazionale

2. Trasmissione del cognome ai figli: uno sguardo in chiave comparatistica

2.3. Il modello del cognome familiare: l’esperienza tedesca La trasmissione del cognome ai figli in Germania è frutto di numerose

riforme che si sono succedute nel tempo.

Già nel 1976 il legislatore tedesco garantiva la libertà di scelta ai coniugi in relazione all’attribuzione del cognome dei figli.

Nello specifico, il § 1335, comma secondo BGB, stabiliva che, in caso di mancata comunicazione dei coniugi all’ufficiale dello stato civile della scelta in favore di uno o dell’altro cognome ovvero tale dichiarazione mancasse, si procedeva con l’automatica attribuzione del cognome paterno.

Tale norma, inoltre, prevedeva che il coniuge il cui cognome non fosse diventato cognome di famiglia potesse domandare, con apposita dichiarazione all’ufficiale dello stato civile, l’aggiunta del proprio cognome a quello familiare.

Tale disposizione fu portata davanti al Tribunale224, in quanto

considerata lesiva nei confronti della moglie, il quale la dichiarò incostituzionale perché inconciliabile con il principio di parità tra i cittadini. Questa pronuncia fu accompagnata da un regime transitorio volto ad evitare vuoti normativi in attesa dell’intervento del legislatore.

Il Giudice delle leggi stabilì che i coniugi, al momento della nascita e della dichiarazione concorde all’ufficiale di stato civile, potessero liberamente decidere di attribuire ai figli il cognome materno, paterno e o entrambi: in caso di non scelta, il bambino avrebbe assunto entrambi i cognomi e sull’ordine avrebbe deciso la sorte. Nel 1993 ci fu un ulteriore intervento legislativo con la riforma realizzata dalla legge del 16 dicembre entrata in vigore nel 1994 a seguito della dichiarazione di incostituzionalità del § 1335, comma secondo, BGB, stabilendo che i coniugi possono conservare il proprio cognome se non decidono di scegliere il cognome di famiglia ma che, in questa ipotesi, ai sensi del § 1616 BGB, i coniugi dovranno

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dichiarare all’ufficiale di stato civile se intendono attribuire ai figli il cognome materno o quello paterno.

Se a un mese dalla nascita del bambino non viene effettuata la dichiarazione, è previsto l’intervento del giudice il quale conferisce a uno dei due coniugi il potere di determinare il cognome del figlio e, in caso di inosservanza, attribuirà il cognome del coniuge a cui aveva dato il potere di scelta.

In linea di principio, il § 1616 BGB stabilisce che il figlio assume, quale cognome di nascita, il cognome coniugale scelto dagli sposi nell’atto della celebrazione del matrimonio o anche in epoca successiva, facendo si che tale cognome rappresenti un segno distintivo dell’appartenenza al nuovo gruppo familiare.

Nel caso in cui la determinazione del cognome avvenga dopo che il figlio abbia compiuto cinque anni, l’acquisizione di tale cognome in luogo di quello assunto in precedenza sarà subordinato al consenso del minore225.

Se i coniugi si accordano per un nome comune, ciascuno di essi manterrà il cognome che portava al momento della celebrazione del matrimonio226. Di conseguenza, se i genitori non hanno un cognome

coniugale, ma esercitano la patria potestà congiuntamente, essi potranno scegliere di attribuire ai figli uno dei loro due cognomi ma non entrambi.

Se, invece, la potestà spetta a un solo genitore, il figlio porterà il di lui cognome salvo che questi non decida di conferirgli il cognome dell’altro, acquisito il previo consenso di questo e del minore che abbia compito cinque anni.

Per quanto riguarda le modifiche del cognome, esse sono consentite sono in casi eccezionali: quando vi è la celebrazione di nuove nozze da parte di uno o di entrambi i genitori227, nel caso in cui i genitori

acquistino potestà congiunta dopo che il figlio abbia già assunto un

225 § 1617 c BGB.

226 Prima della riforma §1616 BGB era previsto che nel caso in cui non ci fosse un accordo fosse

attribuito automaticamente, come nome di famiglia, il cognome del padre.

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proprio cognome228, qualora venga accertato che il pare di cui il figlio

ha assunto il cognome non è il padre biologico229 e, infine, nel caso di

assunzione tardiva da parte dei coniugi o dei conviventi di un nome comune familiare230.

Anche per quanto riguarda l’esperienza tedesca ci sono dei Paesi che hanno deciso di accostarsi a tale soluzione normativa.

Uno tra questi è la Svizzera, la quale ha recentemente riformato231 la

normativa in ambito di trasmissione del cognome senza, però, eliminare la distinzione tra figlio legittimo e figlio naturale.

I figli legittimi, secondo la legge svizzera, assumono automaticamente il cognome comune dei coniugi232, scelto tra quello

di nascita dell’uomo o della donna233, oppure il cognome di quel

genitore che sia stato designato al momento del matrimonio234.

Il cognome, di conseguenza, non può essere acquisito da una precedente relazione.

Per i coniugi, inoltre, non è ammesso il doppio cognome pur restando aperta la possibilità, ampiamente praticata in Svizzera, di portare un

Allianzname o nom d’alliance, formato dal cognome familiare e dal

cognome anteriore al matrimonio, separati da un trattino.

Il legislatore elvetico però ha introdotto anche due correttivi alla regola base: il primo riguarda il fatto che i genitori possono modificare entro un anno dalla nascita del loro primo figlio la scelta del cognome235; in secondo luogo essi possono, in casi motivati236,

esimersi dalla scelta.

228 § 1617 b, co 1, BGB. 229 § 1617 b, co 2, BGB. 230 §1617 c, co 1, BGB.

231 Si fa riferimento alla LF del 30 settembre 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1°

gennaio 2013, ulteriormente emendata dalla legge del 1° luglio 2014 relativa all’autorità parietale. In Svizzera la disciplina del cognome è stata oggetto di una condanna della Corte Europea di Strasburgo nel cosiddetto affaire Burghartz.

232 § 270, co. 3, ZGB.

233 §§ 160, co. 2, e 270, co.1, ZGB. 234 §§ 160, co. 3, e 270 ZGB.

235 § 270, co. 2, ZGB. Il cambiamento ,le cui motivazioni alla base i genitori non sono tenuti a

fornire all’ufficiale dello stato civile, varrà per tutti i figli della coppia.

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Naturalmente questo secondo metodo comporterà una maggiore attenzione da parte del giudice il quale dovrà, ai fini della decisione, tenere conto dell’età dei coniugi, delle loro condizioni di vita, impossibilità di avere figli, l’esistenza di un conflitto tra le famiglie che possa pregiudicare una scelta serena e consapevole.

L’eventuale rifiuto di astensione potrà essere oggetto di gravame. Nel caso in cui i genitori non si trovino d’accordo sul cognome da attribuire al figlio al momento della nascita o dell’adozione, sarà compito del giudice risolvere tale conflitto237.

Per quanto riguarda i figli naturali, se ai genitori spetta la potestà parentale congiunta, questi possono dichiarare che il figlio assuma il cognome da celibe o da nubile di uno di loro; se l’autorità parentale, invece, è istituita dopo la nascita del primo figlio, entro un anno dalla sua istituzione i genitori possono dichiarare all’ufficiale dello stato civile che il figlio porti il cognome porti il cognome da nubile o da celibe dell’altro genitore238.

Infine, se uno dei due genitori esercita la potestà esclusiva, il figlio prenderà il di lui cognome, mentre, se l’autorità parentale spetta a un tutore il figlio acquisterà il cognome della madre.

A differenza della Svizzera, i Paesi Bassi, pur essendo un paese notoriamente avanzato riguardo ai temi inerenti al diritto della famiglia239, non adotta il Familienname.

La disciplina del cognome è regolata nell’articolo 5 del Burgerlijk

Woetbook (BW); tale disposizione prevede che, se un legame

familiare è stabilito da entrambi i genitori sin dalla nascita, essi possono scegliere di attribuire al primo figlio il cognome della madre o quello del padre240.

Qualora non ci sia una scelta, il bambino assume il cognome del padre se il legame di filiazione è stabilito da entrambi i genitori; il

237 G.Varanese, Familienname e principi costituzionali, cit. 299 ss.

238 Questa norma dovrebbe servire a ridurre le richieste di cambiamento del cognome ex § 30

ZGB, dove si stabilisce che una persona può essere autorizzata a cambiare cognome per “motivi degni di rispetto”, in quanto ai genitori basterà accordarsi nel senso che ad essi spetti l’autorità parentale congiunta per riuscire ad ottenere una modifica del cognome.

239 I Paesi Bassi sono stati il primo Paese europeo , nel 2001, ad aprire l’istituto del matrimonio

anche alle copie omosessuali, consentendo loro, nello stesso anno, anche l’adozione.

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cognome delle madre se questa esercita congiuntamente la potestà con lo sposo o il partner che non è il padre del bambino241.

Nel caso in cui la paternità sia stabilita da una procedura legale di accertamento, il figlio conserva il cognome materno, a meno che i genitori concordino, al compimento della procedura di determinazione di paternità, che sia sostituito con quello del padre. Regole analoghe vengono utilizzate anche per l’adozione, da parte dello sposo o del convivente, del figlio dell’altro membro della coppia242.

2.4. Il modello del doppio cognome familiare: l’esperienza

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