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Introduzione alla riforma legislativa

5. Prospettive di riforma: la “legge Cirinnà”

5.1. Introduzione alla riforma legislativa

Ogni sforzo ricostruttivo di questa ricerca sembra trovare il proprio momento risolutivo in quest'ultimo capitolo. Tanto il tentativo di sviscerare il diritto all'esistenza della famiglia di fatto quanto la pretesa di attribuirle il riconoscimento giuridico, vedono nel progetto di legge in discussione alle Camere la tappa finale di un lungo percorso.

Il d.d.l S. 14, meglio conosciuto come “legge cirinnà” da tempo ormai riempe le pagine dei nostri giornali e segna le aperture di molti notiziari , calcando, strumentalizzando ed incendiando il dibattito politico e sociale che si divide tra l'accogliere ed il respingere una proposta che prima di dirsi semplicemente legislativa è meglio riconoscere come culturale.

Intorno a noi oggi, dove qualsivoglia diffusione informativa è banalizzata da strumenti di trasmissione prodigiosi, si sviluppano facilmente “fazioni intellettuali” provenienti dai più disparati angoli culturali, anche meno attrezzati, in grado comunque di strumentalizzare e di indottrinare l'opinione pubblica.

In questo “fermento ideale”, la questione sociale famiglia legittima- famiglia di fatto spicca per la propria capacità di incidere sul radicamento culturale di tutti coloro che temono lo svilimento etico dei propri valori tradizionali, ma anche di tutti quelli che all'inverso si auspicano, fino a pretendere, un rinnovamento intellettuale accompagnato da nuove regole, sociali e giuridiche.

rimanda179, della delicata fase storica che attraversa la “famiglia

italiana” degli ultimi tempi. Invece ciò che preme affrontare in questo ultimo approfondimento è proprio il contenuto di una legge che se sarà definitivamente approvata segnerà un punto di svolta nel riconoscimento giuridico della famiglia di fatto.

Dunque preso atto del presupposto socio-culturale in cui si appresta ad inserirsi questa riforma è opportuno premettere un ulteriore aspetto già richiamato, concernente l'asse filo-logico col resto di questa ricerca che, è importante ripetere, si è interessata della ricostruzione giuridica della famiglia di fatto intesa nella sua “veste” più tradizionale quale comunità sociale che similmente alla famiglia legittima si caratterizza per la stabilità dei rapporti e degli affetti di un uomo e di una donna così come riconosciuto più volte dalla dottrina e dalla stessa giurisprudenza ed ha escluso, invece, un approfondimento concernente la situazione affettiva delle coppie same sax che avrebbe necessitato di uno sviluppo ricostruttivo parallelo e comunque peculiare.

Sia chiaro che tutte le volte in cui si è fatto riferimento agli “istituti protettivi” la comunità familiare, interpretati e riadattati sul modello della famiglia di fatto dalla giurisprudenza di merito e costituzionale, non si è fatto riferimento esclusivamente alla famiglia “more uxorio” eterosessuale escludendo esplicitamente la coppia omosessuale, che difatti fruisce dello stesso appellativo180 e degli stessi diritti181; ma si è

semplicemente escluso una realtà che non ha trovato in questa ricerca lo spazio opportuno per un necessario approfondimento.

179 Il riferimento va alla “realtà sociale” e “l'idea di famiglia” p.1 e ss. 180 Così la Corte di Appello di Milano, 31 agosto 2012, n. 7176 dal sito web

“articolo29.it”, nella quale esplicita come l'aggettivo “more uxorio” debba

riferirsi anche alle coppie omosessuali.

181 Così la Corte di Cassazione, 15 marzo 2013, n.4184, in Riv. dir. int. priv. proc., 2012, p. 747 e ss., dove si fa riferimento alla coppia omosessuale di stabile struttura come ad una relazione equiparabile alla famiglia di fatto eterosessuale e a quella coniugale sul piano dei diritti e della dignità. Anche la Corte Costituzionale, sentenza n. 138/2010. (si veda a proposito nota n.27)

Ribadire questo concetto serve al fine comprendere l'approccio del presente lavoro alla “legge Cirinnà” che, pure per una scelta di coerenza sintattica, sceglie di non occuparsi specificatamente della questione giuridico-affettiva delle coppie omosessuali senza aver accuratamente presupposto una ricostruzione interpretativa dei principi sottesi al suo riconoscimento che certamente rappresenta un'operazione indispensabile per inquadrare il problema dal punto di vista sociale e del diritto.

Detto questo pare finalmente possibile analizzare la struttura e il contenuto del D.D.L n. S. 14, dove ciò che immediatamente balza agli occhi è la sua suddivisione in due parti che rispettivamente introducono due nuovi istituti: le “unioni civili” e le “convivenze di fatto”. Le prime introducono le coppie dello stesso sesso come specifica formazione sociale, le seconde senza distinzioni che riguardano l'orientamento sessuale ammettono una forma di regolazione personale ma soprattutto patrimoniale della coppia convivente.

Dunque il disegno di legge distingue le “unioni civili” riservate esclusivamente alle coppie omosessuali e le “convivenze di fatto” che invece includono tutte le coppie e specificatamente i partners same

sax che non scelgono l'unione civilmente registrata o le coppie

eterosessuali che non possono o non vogliono sposarsi.

Appare chiaro come l'introduzione di una normativa specifica volta a regolare i rapporti delle coppie omosessuali rappresenti un'assoluta novità per il nostro ordinamento che, invece, come abbiamo visto ha più volte posto l'attenzione sulle convivenze di fatto cercando di “accorciare le distanze” con la famiglia legittima attraverso più che altro interventi giurisdizionali ma pure normativi come dimostra la proposta proveniente dal Consiglio nazionale del notariato sui contratti di convivenza che abbiamo precedentemente analizzato.182

Pertanto alla luce di quanto premesso saranno proprio “le convivenze di fatto” disciplinate nel secondo capo del disegno di legge “Cirinnà” l'oggetto di questo ultimo, fondamentale approfondimento.

In particolare va detto che l'analisi ricostruttiva della “legge Cirinnà” verterà ancora sugli aspetti personali e patrimoniali del riconoscimento giuridico; un po' perché nell'economia di una scelta argomentativa che non può essere onnicomprensiva rappresentano probabilmente gli aspetti più sostanziali e soprattutto perché così facendo il fil rouge che lega questo capitolo con quello precedente si apprezza più coerentemente.

L'ultimo aspetto introduttivo serve a dare una percezione cognitiva del travagliato iter legislativo che ha seguito questa proposta normativa che nasce il 15 marzo 2013 con la presentazione alla Camera del Senato e vede il 4 dicembre dello stesso anno la nomina di Monica Cirinnà come relatrice. Il disegno ha subito nel tempo più di quattromila emendamenti eppure qualche modifica sostanziale, e di recente ( il 25 febbraio 2016) è stato approvato dal Senato e sottoposto all'attenzione della Camera per l'approvazione finale (proposta di legge n. 3634).