• Non ci sono risultati.

L'obbligazione naturale e l'arricchimento senza causa

4. Aspetti patrimoniali nella famiglia di fatto

4.1. L'obbligazione naturale e l'arricchimento senza causa

Come abbiamo già molte volte detto alla base concettuale della famiglia di fatto, come intesa in questa ricerca, c'è l'idea di un rapporto stabile che si sviluppi attraverso un preciso e comune “progetto di vita”. Dunque si tratta di caratteristiche che da sole presuppongono un minimo di organizzazione tra i conviventi, perché altrimenti neppure sarebbe possibile parlare di comunità familiare. Tale organizzazione oltre a coinvolgere gli aspetti affettivi e strettamente personali dei conviventi deve necessariamente rivolgersi anche agli ulteriori aspetti sostanziali, come quelli patrimoniali, in modo da dare effettivamente concretezza al proprio progetto di vita. L'organizzazione qui intesa come strutturazione di regole per il benessere economico può nascere da tipici accordi di diritto , oppure da un modo generalmente inteso di far fronte alle proprie esigenze attraverso corresponsioni spontanee che risponde allo schema dell'obbligazione naturale.128

Tale accordo è inquadrabile come un atto che arricchisce e perfeziona un rapporto giuridico dotato di autonoma rilevanza giuridica; disciplinando i suoi aspetti economici pur non essendo il rapporto stesso un rapporto patrimoniale. Più coerentemente andrebbe valutato come un contratto di natura familiare proprio perché diretto a “dar

128 Il riferimento è all'art. 2034 c.c.« Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata seguita da un incapace. » (1ºcomma) « I doveri indicati dal comma precedente, e in ogni altro caso in cui la legge non accorda azione ma escluda la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti.» (2ºcomma)

voce” ad interessi di tipo familiare.129

Si tratta di uno schema così vicino alla natura stessa della convivenza che in dottrina si è anche detto che si tratta dell'istituto su cui si costruisce tutto il regime patrimoniale della famiglia di fatto.130

L'obbligazione naturale comporta la necessità che si provveda a soddisfare le esigenze di vita del proprio partner che non possiede i mezzi di sostentamento necessari allo stile di vita prospettato dalla coppia stessa, e va detto che anche in caso di cessazione della relazione è necessario garantire allo stesso un periodo di tempo necessario a riorganizzare la propria vita.

L'esistenza e il fondamento dell'obbligazione naturale si può cogliere seguendo un ragionamento a contrario, fatto proprio dalla giurisprudenza, che ha escluso il permanere dell'assegno di mantenimento destinato ad un ex coniuge quando questo si fosse stabilizzato all'interno di una successiva relazione, anche non coniugale, e qui avesse cominciato a godere di un nuovo sostentamento economico.131 E dunque, invero non si potrebbe

acclarare l'esistenza di un determinato modo di essere della relazione di fatto per un solo scopo del diritto escludendone un altro altrettanto idoneo senza apparire palesemente contraddittori, e perciò stesso la rilevanza economica nella famiglia di fatto se percepita esteriormente deve anche esserlo al proprio interno. Per di più si tratterebbe di un carattere così fondamentale da porsi assieme agli obblighi di fedeltà, coabitazione e assistenza come elemento fondativo della famiglia di fatto.132

129 S. Delle Monache, Convivenza more uxorio e autonomia contrattuale (alle

soglie della regolamentazione normativa delle unioni di fatto), in Riv.civ, Vol.

61, n. 4, 2015., p.949

130 Il riferimento va a F.Romeo, op.cit., p. 320 e Oberto, I diritti dei conviventi.

Realtà e prospettive tra Italia ed Europa, CEDAM, 2012, p. 33 e ss e , I regimi patrimoniali della famiglia di fatto, IPSOA, Milano, 1996 pp. 83 e ss., e 105 ss.

131 Corte di Cassazione, 11 agosto 2011, n.17195, in Guida. dir., 2011, pp. 63 e ss. 132 F.Romeo, op.cit., p.322 e Balestra, I rapporti patrimoniali. Premessa. p.1130 in

Analizzando gli aspetti preminenti di quest'obbligazione, ancora in virtù di un riadattamento ad opera del lavoro delle Corti, si nota come l'efficacia dell'attribuzione patrimoniale e la sua entità siano subordinate ad una valutazione di adeguatezza delle circostanze e delle condizioni sociali e patrimoniali del solvens133, da cui scaturisce

anche la possibilità di riscontrare, quantomeno per la parte eccedente, la ripetibilità delle prestazioni seppur spontaneamente eseguite, almeno che non si tratti un atto inquadrabile in un altro istituto del diritto come una liberalità d'uso, una donazione o un arricchimento senza causa.

Dunque l'obbligazione naturale risulterebbe “giusta” una volta inquadrata: da una parte come espressione del dovere morale e sociale sottostante al principio di solidarietà in una coppia di fatto, e da un'altra parte alla luce della valutazione sulla capacità patrimoniale del solvens.

Ma quest'ultima caratteristica in effetti immette un elemento di precarietà assente nello schema posto dall'art. 2034 c.c. e tutto sommato appare fortemente discutibile, in quanto si inserisce in un contesto che per la sua particolare natura esclude che ci siano limitazioni alla circolazione dei patrimoni basate su criteri come la quantità o la proporzione alle proprie sostanze, ma piuttosto valutando la meritevolezza dell'interesse da soddisfare e di cui l'ordinamento si fa baluardo.

Ciò significa che una volta accertato la presenza dell'elemento della doverosità come presupposto di merito dell'interesse, allora ogni calcolo aritmetico o simile non pare coerente ne altrettanto dignitoso, poiché proprio la doverosità, anche se espressione di un principio

133 Corte di Cassazione, 22 gennaio 2014, n.1277, dal sito web “altalex.com” il 31 marzo 2014, secondo cui nell'adempimento di prestazioni tra un convivente e l'altro è necessario valutare il rapporto di proporzionalità tra le sostanze dell'adempiente e l'interesse da soddisfare, nonché il contesto socio-economico dei conviventi.

morale o sociale, è l'assioma costitutivo della prestazione. E del resto, a ben vedere nel rapporto coniugale i doveri di assistenza e contribuzione sono commisurati alle capacità dei coniugi e al loro tenore di vita, ovvero entità dal valore non calcolabile né in astratto né in assoluto, ma solo alla luce di ogni situazione soggettiva considerata.

Ancora va detto che se poi l'obbligazione naturale si considera come uno strumento, di natura contrattuale, volto a realizzare interessi ritenuti meritevoli di tutela, allora l'irrepetibilità della prestazione si può benissimo considerare come l'elemento da cui scaturisce l'irretrattabilità del consenso prestato e di tutti gli effetti giuridici che ad esso conseguono.134

Altro aspetto, seppure molto affine, è quello relativo all'arricchimento senza causa (art.2041 c.c.). Si tratta di un istituto il cui scopo è proprio quello di rimediare ad una situazione di squilibrio dovuta ad un'esecuzione non corretta dell'obbligazione naturale che ha portato il destinatario della prestazione ad un arricchimento ingiustificato. Quindi, chiaramente, per accertare una situazione del genere e dimostrare un tale vantaggio patrimoniale indebito è necessario provare che la prestazione sia stata eseguita in assenza di una “giusta causa” e comunque che non sia esperibile un altro rimedio135.

In effetti pare proprio che si faccia riferimento ad un istituto complementare ed inverso all'obbligazione naturale poichè, specie nella convivenza di fatto, rappresenta il più grande limite al realizzarsi di tale arricchimento. Infatti immaginiamoci che la prestazione derivante dall'obbligazione naturale manchi degli elementi previsti dall'art. 2034 c.c e che pertanto risulti ingiustificata; la soluzione prevista dal diritto è la ripetizione delle somme (art.2033 c.c.) che

134 Sul punto F.Romeo, op.cit., p. 326 e ss.

135 Il riferimento è al carattere “sussidiario” dell'azione contro l'arricchimento indebito (2042 c.c.) di recente confermato anche dalla Corte di Cassazione, 30 novembre 2011, in Foro.it., 2012, I, p. 1097 e ss.

esclude in radice l'ipotesi di arricchimento indebito.

Poi, sempre la rilevanza del contesto familiare e dei propri bisogni sociali, rende difficile supporre l'illiceità degli spostamenti patrimoniali tali da generare un arricchimento ingiusto.

Si può dire in verità che l'ipotesi di arricchimento indebito in una famiglia di fatto sia tutta da valutare nei profili della “proporzionalità” e della “adeguatezza delle circostanze” che connotano la prestazione derivante dall'obbligazione naturale, per cui escludere o non escludere un'incompatibilità etico-giuridica con la ratio delle esigenze proprie del convivente destinatario.136

E così secondo un ragionamento fatto proprio dalla giurisprudenza; quando risulta che le prestazioni fatte da un convivente all'altro esorbitino dai limiti posti dalla proporzionalità ed adeguatezza allora si è difronte ad un operazione meramente economica che comporta un arricchimento ingiusto del convivente destinatario.137

Certo è che far discendere da un operazione economica un immediato e incontestabile arricchimento ingiustificato pare un ragionamento un po' frettoloso, in quanto sembrerebbe più sensato soffermarsi a soppesare tutte le ragioni che in un contesto socialmente rilevante, come la famiglia di fatto, potrebbero in realtà condurre la prestazione sotto l'ombra di un mutuo o di una liberalità che pure hanno l'obbiettivo di tutelare interessi di natura esistenziale e affettiva della famiglia.138

136 Pensiero attribuibile a F.Romeo, op. cit.,p.341

137 Corte di Cassazione, 15 maggio 2009, n.1130,in Giur.it., 2009, p. 2408 e ss. 138 F.Romeo, op.cit., p.346-347