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L’attuazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE

ENERGIA, MERCATO INTERNO E CONCORRENZA

S EZIONE II – LA CONCORRENZA NEI MERCATI DELL ’ ENERGIA

8. L’attuazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE

La Commissione europea, consapevole dell’importanza della corretta trasposizione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE per la creazione del mercato interno dell’energia, ha dedicato un’attenzione particolare all’attività di monitoraggio degli adempimenti nazionali rispetto agli obblighi del diritto europeo dell’energia.

Già nell’ottobre del 2004, la Commissione aveva inviato 18 lettere di messa in mora per la mancata trasposizione delle summenzionate direttive nei termini richiesti. Successivamente, l’istituzione europea aveva proseguito la procedura attraverso l’invio del parere motivato nei confronti di 10 Stati membri fino a giungere all’apertura della fase contenziosa della procedura di infrazione, attraverso la proposizione da parte della Commissione nel luglio 2005 di un ricorso contro 5 Stati membri (Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna e Lussemburgo) per mancata trasposizione delle direttive108.

Il Lussemburgo, con la sentenza emessa il 28 settembre 2006 nella causa C-353/05, e la Spagna, con la sentenza emessa il 21 giugno 2007 nella causa C-358/05, sono stati condannati dalla Corte di Giustizia per mancato adempimento degli obblighi comunitari, non avendo adottato nel termine prescritto (1 luglio 2004) le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2003/54/CE.

La Commissione sembra essere intenzionata a portare nuovamente entrambi gli Stati davanti alla Corte di Giustizia, al fine di richiedere una doppia sentenza di condanna per il mancato ottemperamento della prima sentenza dichiarativa dell’inadempimento.

La Commissione, nell’aprile del 2006, aveva inoltre deciso di inviare 28 lettere di messa in mora, cui ha seguito nel dicembre del 2006 l’invio di 26 pareri motivati contro 16 Stati membri109

per l’errata trasposizione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE.

(24% in più rispetto alle medie europee), con grave pregiudizio della competitività delle imprese italiane.

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La Commissione prosegue inoltre l'esame della conformità della normativa estone e ungherese per il gas. Lettere di messa in mora sono state anche inviate al Portogallo e all'Ungheria, rispettivamente il 4 luglio e il 18 ottobre, con riguardo al settore dell'elettricità. Il 28 Novembre del 2006, nella Causa C-413/04, la Corte ha annullato la direttiva 2004/85/CE nella parte in cui aveva modificato l’articolo 21 della direttiva 2003/54/CE introducendo una deroga temporale, fino al 2009, all’Estonia per consentire l’apertura parziale del proprio mercato dell’energia. 109

Si tratta di Germania, Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Estonia, Spagna, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Lettonia, Polonia, Svezia, Slovacchia, Regno Unito. Il procedimento di infrazione riguarda l’errata o mancata trasposizione della seconda direttiva gas ed elettricità; solo la Finlandia, ed anche l’Austria ma limitatamente alla direttiva gas, aveva addotto motivazioni

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Con l’invio dei pareri motivati che aprono la seconda fase della procedura di infrazione per violazione delle direttive 2003 sull’apertura dei mercati energetici, la Commissione sembra voler confermare la volontà di seguire attentamente l’attuazione della legislazione relativa al mercato interno. Solo l'attuazione piena e completa delle direttive da parte degli Stati membri può consentire la realizzazione di un mercato interno dell'elettricità e del gas, idoneo a garantire a tutti i consumatori europei una reale possibilità di scelta per la fornitura di gas e di elettricità.

I principali problemi emersi in sede di recepimento delle direttive riguardano la persistenza di tariffe di fornitura regolamentate per i clienti idonei, che bloccano l'arrivo di nuovi concorrenti e impediscono la libera scelta del fornitore, l’insufficiente separazione dei gestori di rete verticalmente integrati con attività di produzione e fornitura, in particolare per quanto riguarda la separazione amministrativa, l’accesso discriminatorio dei terzi alla rete, e in particolare il mantenimento di un accesso preferenziale per i contratti storici degli operatori dominanti. Le norme interne di trasposizione delle direttive di seconda generazione segnalono inoltre l’inadeguatezza dei poteri decisionali attribuiti alle autorità di regolamentazione, in particolare per quanto riguarda l'accesso alle reti e la tariffazione, nonchè la mancata notifica degli obblighi di servizio pubblico, in particolare per ciò che concerne la tutela dell’ambiente.

La persistenza degli inadempimenti statali sottolinea le carenze dell'attuale quadro legislativo rispetto all’attuazione degli obblighi dettagliati contenuti nella legislazione europea. Essa evidenzia anche le resistenze politiche ed economiche che gli Stati membri oppongono rispetto all’apertura dei mercati interni dell’energia ad una reale concorrenza.

Per ovviare a queste carenze, la DG Energia insieme alla DG Concorrenza, hanno deciso di effettuare unitamente, in ciascun Stato membro, un esame approfondito volto ad analizzare l'efficacia, nella pratica, delle misure legislative e regolamentari in materia di apertura dei mercati energetici, fino a lanciare, il 13 giugno del 2005 (IP/05/716) un’inchiesta settoriale nell’energia, conclusasi il 10 gennaio del 2007110

. La Commissione ha riconosciuto l’impossibilità di valutare il grado di effettiva apertura dei mercati nazionali dell’energia attraverso il solo giudizio di compatibilità della legislazione nazionale di trasposizione

che sono state giudicate dalla Commissione adeguate perché i procedimenti avviati a loro carico non portassero alla decisione formale di messa in mora.

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SEC (2006) 1724. Per un’analisi dettagliata delle risultanze emerse dalla Sectoral Inquiry della Commissione in materia di mercati energetici si rinvia al Cap. II, sez. II.

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degli obblighi del diritto dell’Unione presenti nelle direttive di liberalizzazione dell’energia, senza un’analisi più dettagliata che prendesse in considerazione una serie di indicatori economici, quali il prezzo delle tariffe energetiche, i flussi di investimento nelle capacità della rete ed il numero di cambi di fornitura da parte dei clienti finali, idonei a valutare il grado effettivo di apertura dei mercati nazionali rispetto alla libera concorrenza

L’approccio integrato tra il monitoraggio sullo stato dei mercati energetici nazionali e l’inchiesta nel settore energetico sono stati altresì il presupposto economico per l’elaborazione di nuove proposte di direttiva per la liberalizzazione del settore energetico.

9. Verso la terza fase di liberalizzazione dei mercati