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La separazione contabile

ENERGIA, MERCATO INTERNO E CONCORRENZA

S EZIONE II – LA CONCORRENZA NEI MERCATI DELL ’ ENERGIA

6. Il principio di separazione e le sue tipologie

6.1. La separazione contabile

La separazione contabile90 impone alle imprese elettriche di tenere conti separati nella loro contabilità interna, per ciascuna attività di

90 Cfr. Articolo 19 direttiva 2003/54/CE, „Separazione dalla contabilità’: ‘Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la contabilità delle imprese elettriche sia tenuta a norma dei paragrafi 2 e 3.

Le imprese elettriche, qualunque sia il loro regime di proprietà o la loro forma giuridica, redigono, sottopongono a revisione e pubblicano i conti annuali, secondo le norme della legislazione nazionale sui conti annuali delle società di capitali adottate ai sensi della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 44, paragrafo 2, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società.

Le imprese che non sono per legge tenute a pubblicare i conti annuali ne tengono una copia a disposizione del pubblico nella loro sede sociale.

Nella loro contabilità interna, le imprese elettriche tengono conti separati per ciascuna attività di trasmissione e distribuzione, come sarebbero tenute a fare se le attività in questione fossero svolte da imprese separate al fine di evitare

discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse tra settori e distorsioni della concorrenza. Tengono inoltre conti che possono essere consolidati per le altre attività nel settore dell'energia elettrica non riguardanti la trasmissione e la distribuzione. Sino al 1o luglio 2007 esse tengono conti separati per le attività di fornitura a clienti idonei e le attività di fornitura a clienti non idonei. Nella contabilità è precisato il reddito proveniente dalla proprietà del sistema di

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trasmissione e distribuzione, come sarebbero tenute a fare se le attività in questione fossero svolte da imprese separate.

La gestione della contabilità separata per le imprese elettriche serve ad evitare discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse tra settori, nonché distorsioni della concorrenza.

L’obbligo di tenere separata la contabilità delle imprese elettriche e del gas è accompagnato da una serie di vincoli che riguardano le modalità di redazione dello stato contabile ed il sistema di accesso ai conti.

Nella contabilità deve essere precisato il reddito proveniente dalla proprietà del sistema di trasmissione e di distribuzione e la contabilità interna deve comprendere uno stato patrimoniale ed un conto dei profitti e delle perdite per ciascuna attività.

Le imprese che operano in attività interne alla filiera, non riguardanti la trasmissione e la distribuzione, ovvero in altre attività esterne al settore dell'energia elettrica, possono tenere eventualmente conti consolidati91.

Per quanto riguarda l’accesso ai conti separati, gli Stati membri o qualsiasi autorità competente da essi designata, ivi comprese le autorità di regolamentazione, hanno il diritto di accedere alla contabilità delle imprese elettriche92.

Il potere di accedere ai conti separati spetta alle autorità di regolamentazione: esso è fondamentale ai fini dell’azione di controllo e monitoraggio del corretto funzionamento della concorrenza nei mercati dell’energia perché serve a valutare la rispondenza tra le tariffe di accesso

trasmissione/distribuzione. Le imprese tengono eventualmente conti consolidati per altre attività non riguardanti il settore dell'energia elettrica. La contabilità interna comprende uno stato patrimoniale ed un conto profitti e perdite per ciascuna attività.’

4. La revisione di cui al paragrafo 2 verifica in particolare che sia rispettato l'obbligo di evitare discriminazioni e trasferimenti incrociati di cui al paragrafo 3.’

Simmetricamente si riportano solo le disposizioni, di cui all’articolo 19 della direttiva gas 2003/55/CE, che risultano ultronee rispetto all’articolo 17 della direttiva elettricità: N. 1 ‘[…]Qualora le imprese beneficino di una deroga a questa disposizione a norma dell'articolo 28, paragrafi 2 e 4, tengono comunque la loro contabilità interna conformemente al presente articolo […].’; N. 5. ‘Le imprese specificano nella contabilità interna le norme di ripartizione dell'attivo e del passivo e dei costi e dei ricavi, nonché le norme di ammortamento, fatte salve le norme relative alla contabilità in vigore a livello nazionale, applicate nella redazione dei conti separati di cui al paragrafo 3. Tali norme possono essere modificate soltanto in casi eccezionali. Le modifiche sono citate e debitamente motivate’.

6. Nell'allegato ai conti annuali le imprese indicano ogni operazione di una certa dimensione effettuata con imprese ad esse collegate.’

91 Una deroga temporanea, valevole fino al 1 luglio 2007, data in cui entrava in vigore la libera scelta del fornitore da parte dei clienti non idonei, ed oggi da ritenersi abrogata, consentiva di tenere conti separati per le attività di fornitura a clienti idonei e le attività di fornitura a clienti non idonei al fine di evitare sussidi incrociati.

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praticate ed i costi sostenuti per la gestione della rete, nonché evitare sussidi orizzontali tra le imprese verticalmente integrate. Le autorità che esercitano il diritto di accesso sui conti separati hanno l’obbligo di riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili. Tuttavia è prevista una ‘disclosure clause’ in forza della quale gli Stati membri possono divulgare le informazioni sui conti separati, anche laddove la diffusione pregiudichi i diritti di riservatezza delle imprese cui i conti si riferiscono, qualora ciò sia necessario a consentire alle autorità competenti di svolgere le proprie funzioni.

Le disposizioni in materia di contabilità separata presenti nelle direttive di seconda generazione sono rimaste in larga parte inalterate rispetto a quelle contenute nella precedente normativa.

Tuttavia, considerando che le direttive del 2003 richiedono la separazione legale, non prevista dalle direttive del ’96, la normativa specifica sulla contabilità separata si applica oggi, in via residuale, solo per quelle imprese che rimangono esentate dall’obbligo della separazione giuridica.

Infatti, mentre tutte le altre forme di separazione prevedono ipotesi derogatorie, sebbene di carattere eccezionale e come tale, da interpretarsi restrittivamente, nessuna forma di esenzione è prevista rispetto all’obbligo della contabilità separata.

In forza di ciò si può concludere che la gestione separata della contabilità è il requisito minimo indispensabile del regime di separazione nei settori dell’elettricità e del gas, previsto dalla normativa del diritto dell’Unione.