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La seconda fase delle liberalizzazioni: verso il mercato interno dell’energia

ENERGIA, MERCATO INTERNO E CONCORRENZA

S EZIONE II – LA CONCORRENZA NEI MERCATI DELL ’ ENERGIA

4. La seconda fase delle liberalizzazioni: verso il mercato interno dell’energia

La seconda fase di liberalizzazione dell’energia è stata avviata il 26 giugno 2003 con l’adozione delle direttiva 2003/54/CE (‘direttiva elettricità’) e la direttiva 2003/55/CE (‘direttiva gas’).

Tali direttive si ponevano in una tendenza evolutiva di sostanziale continuità con le direttive precedenti (che venivano abrogate) pur introducendo una serie di importanti novità normative finalizzate alla creazione di un mercato (realmente) interno dell’energia74

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L’oggetto delle direttive riguardava, ancora una volta, l’intera filiera dell’elettricità, (produzione, trasmissione, distribuzione, dispacciamento, fornitura) e del gas (in cui l’attività di trasmissione si divide a sua volta nelle attività di stoccaggio e trasporto del gas naturale liquefatto – GNL – ) confermando una visione d’insieme della disciplina che non fosse circoscritta al limitato orizzonte del mercato, attraverso l’introduzione ed il rafforzamento solo di meccanismi di concorrenza75

. Il cambiamento più evidente tra la due fasi di liberalizzazione consiste nel diverso approccio regolatorio utilizzato per introdurre un maggior grado di concorrenza nei mercati energetici nazionali76. Infatti, mentre le direttive del ’96 agivano solo sul lato dell’offerta di energia, le direttive del 2003 pongono mano alla regolamentazione dei mercati energetici sia sul lato dell’offerta, eliminando (rectius: riducendo) i margini di manovra della programmazione economica di carattere pubblicistico e rafforzando i principi della libera concorrenza, sia sul lato della domanda nella convinzione che le regole del mercato sarebbero

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Per un’analisi delle direttive di seconda generazione si rinvia a: F.MUNARI: ‘Il nuovo diritto

dell’energia: il contesto comunitario e il ruolo degli organi europei‟, in Diritto dell‟Unione Europea, 4/06, p. 881 e ss.; N.AICARDI, ‘Energia’ inM.CHITI, G. CAIA, (a cura di) „Trattato di diritto amministrativo europeo’, Giuffrè, Milano, pp. 1007-1030; P.FUNARI, ‘Il nuovo quadro regolamentare europeo per il mercato dell’energia elettrica e del gas’, in Rass. Giur. Ener. El., 2003, p. 594 e ss.; M.ROMANO, ‘La liberalizzazione del settore elettrico’, in Rass. Giur. Ener. El.,

2005, pp. 709-71;P.CAVALIERE,A.VEDASCHI, ‘Il mercato europeo del gas: un obiettivo ancora

da raggiungere’ in ‘I servizi pubblici negli ordinamenti europei’, 2007, pp. 879-911,; E. BARTOLINI E C.LUCIONI, ‘Il settore elettrico in Europa’ in ‘I servizi pubblici negli ordinamenti

europei’, pp. 833-838; T. VON DANWITZ, ‘Regulation and Liberalization of the European

Electricity market: a Germani view’ in ‘Energy L. J.’, 2006, 423 e ss. Energy Regulation 2006; P. D. CAMERON, ‘Legal aspects of EU energy regulation: implementing the new directives on

electricity and gas across Europe’, Oxford, Oxford University Press, 2005. 75

Tuttavia, come sarà più diffusamente analizzato nel Cap. III par. 6, l’assenza di un approccio integrato tra l’obiettivo della liberalizzazione ed altri obiettivi parimenti importanti, quali la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e la tutela dell’ambiente, nella fase di adozione ed implementazione della direttiva, ha determinato un’insufficiente valutazione dell’impatto ambientale e della sicurezza della rete.

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state introdotte in maniera effettiva solo se i comportamenti dei consumatori, opportunamente stimolati, avessero aumentato il grado di contendibilità dei mercati nazionali fra i vari concorrenti.

Lo scopo finale della normativa doveva essere la previsione della libertà di scelta dei fornitori dell’energia, da parte di tutti i clienti, compresi i clienti finali per utenze domestiche entro il 1 luglio 2007.

Rispetto alla precedente normativa, le direttive di seconda generazione offrono una spinta più decisa verso la liberalizzazione dei mercati energetici; nel settore della produzione viene, ad esempio, abrogato il sistema della gara d’appalto in favore del sistema di autorizzazione unico77 che garantisce un minor impatto della programmazione pubblica rispetto alla gestione della domanda e dell’offerta di energia nel mercato.

Nella fase della trasmissione, le direttive78 impongono l’obbligo in capo agli Stati membri di designare il ‘gestore unico’ della rete di trasmissione nazionale79. La normativa europea riconosce, nel segmento della trasmissione dell’energia, un classico caso di ‘servizio a rete’, necessariamente soggetto a situazioni di monopoli naturali. Questo riconoscimento è la premessa per comprendere l’analiticità della normativa derivata rispetto agli obblighi del gestore in materia di manutenzione e potenziamento della rete, in riferimento ad una serie di

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Il sistema di autorizzazione unico garantisce una minore invasività dell’intervento pubblico nei mercati energetici perché si traduce in un controllo ex ante, in sede di autorizzazione alla creazione di nuovi impianti, alla produzione di elettricità. Naturalmente, il grado di incisività del sistema dipende dalle condizioni richieste ai fini autorizzatori ed è proprio su questi elementi che l’articolo 6 della direttiva elettricità si sofferma, richiedendo che tutte le condizioni autorizzatorie per la creazione di nuovi impianti debbano uniformarsi a parametri obiettivi, non discriminatori, pubblici e trasparenti.

Il sistema della gara d’appalto previsto dalle direttive del ‘96 come alternativa ordinaria rispetto all’autorizzazione unica garantiva un maggiore controllo degli organismi pubblici in sede di generazione dell’energia: infatti, lo Stato poteva regolare l’offerta attraverso una pianificazione dei bisogni civili ed industriali di energia, gestendo quindi la quantità di energia richiesta da immettere nell’asta di gara pubblica. La direttiva elettricità del 2003 non abroga definitivamente la procedura d’appalto, ma la relega in un piano subordinato; gli Stati membri infatti possono, ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2003/54/CE, ricorrere alla gara di appalto, in via sussidiaria, allorquando la capacità autorizzata in via ordinaria non sia in grado di soddisfare la domanda di energia per la quale risulti necessaria una capacità suppletiva da espletarsi tramite la procedura della gara d’appalto.

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Rispetto alle direttive energia di prima generazione, la disciplina sul gestore della rete di trasmissione è stato esteso anche nel settore del gas, nel quale tuttavia permangono delle specificità in quanto l’articolo 4 della direttiva gas non impone un regime di concessione generalizzato, ma un sistema autorizzatorio per la gestione degli impianti di gas naturale. 79

In attuazione della normativa comunitaria di riferimento, in Italia è stata creata la società ‘Terna s.p.a.’ come gestore della rete di trasmissione nazionale che agisce in regime di concessione esclusiva rilasciata dallo Stato italiano. L’attività di distribuzione dell’energia elettrica in Italia è invece sottoposta ad un regime di concessione ministeriale.

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disposizioni dettagliate volte ad assicurare e tutelare la neutralità dei gestori rispetto alle richieste degli utenti (produttori, importatori, grossisti ma anche clienti finali) di accesso al sistema di rete.