• Non ci sono risultati.

L’evoluzione delle professioni turistiche

1.3 Le professioni del settore turistico: risorse critiche

1.3.1 L’evoluzione delle professioni turistiche

Il primo intervento legislativo sulle professioni turistiche risale al XIX secolo ed è ricavabile da una norma emanata nel 1888 in riferimento ai Mestieri Girovaghi.

La finalità era quella di sottoporre l’attività al controllo pubblico degli organi di polizia.

La norma confluirà nel 1931 nel TULPS, un testo unico riguardante le leggi sulla pubblica sicurezza.

Nel testo unico viene subordinato l’esercizio del mestiere del girovago al rilascio di un apposito certificato di affidabilità morale. La disciplina rimane immutata fino agli anni ’70, quando iniziano i processi di regionalizzazione poiché non si avverte l’esigenza di riconoscere un ruolo di rilievo a livello turistico.

Con i processi di regionalizzazione si riconosce la professione turistica e si regolamenta la materia con la finalità di valorizzare e favorire lo sviluppo del settore turistico.

Viene attribuita ai Comuni la competenza a rilasciare licenze per l’esercizio di attività alle guide turistiche, agli interpreti e ai portatori alpini.

Lo scopo di pubblica sicurezza, dunque viene attenuato e passa in secondo piano rispetto al passato.

La prima regolamentazione a livello nazionale si ha con la legge quadro n. 217/1983, con la quale si introduce la disciplina di nuove figure professionali e non si considerano le professioni turistiche come dei mestieri.

Il legislatore statale individua dieci professioni che si possono suddividere in tre gruppi:

• Professioni turistiche di maggiore tradizione: la guida turistica, che ha il compito di illustrare le caratteristiche di un determinato sito; l’accompagnatore turistico, fornisce informazioni di carattere generale sui luoghi di passaggio e accompagna i turisti durante gli spostamenti; e l’ interprete turistico.

• Professioni che trovano nella legge quadro un primo riconoscimento: l’animatore turistico, un soggetto che si occupa di organizzare il tempo libero dei turisti attraverso attività ricreative, sportive o culturali; e l’organizzatore congressuale, colui che professionalmente si occupa di organizzare manifestazioni di carattere congressuale.

• Professioni caratterizzate da attività turisticamente rilevanti, ma che attengono a discipline sportive e come tali richiedono delle competenze tecniche specifiche: maestro di sci, guida alpina, portatore alpino, istruttore nautico e guida speleologica.

Le regioni, di fatto, non si sono sentite vincolate dalla legge quadro, e hanno esteso l’elenco delle figure professionali in base alle esigenze delle tipologie di turismo tipiche del territorio.

In molte regioni viene disciplinata la figura del direttore d’albergo, della guida naturalistica, dell’ operatore subacqueo (Liguria) e dell’accompagnatore o assistente equestre, quest’ultima introdotta da Sardegna, Piemonte e Umbria.

Si osserva che le Regioni non hanno avvertito l’esigenza di mettere una limitazione numerica alle tipologie di professioni e ciò è contrario a qualsiasi logica di marketing delle professioni.

Una particolare specificazione da fare è relativa al maestro di sci e alla guida alpina.

La legge si orienta per una vera e propria professionalizzazione di entrambe, proprio perché necessitano di competenze tecniche specifiche.

Infatti esistono degli Ordini che supervisionano il corretto esercizio di tali attività, sono degli organi di autogoverno che garantiscono il decoro deontologico delle professioni.

Il vecchio articolo 117 della Costituzione relativo alle materie di competenza inseriva il turismo come materia di potestà legislativa concorrente statale e regionale e dunque le attività professionali nell’ambito turistico erano considerate come parte della materia “turismo e industria alberghiera”.

Il nuovo articolo 117 della Costituzione, a seguito della revisione costituzionale del 2001, posiziona il turismo tra le materie residuali di competenza regionale piena o esclusiva, cioè non soggetta alla legislazione statale di cornice.

La seconda regolamentazione statale si ha con la seconda legge quadro n. 135/2001 emanata pochi mesi prima della legge di revisione costituzionale n. 3/2001.

La legge 135 abbandona lo schema rigido della prima legge quadro, senza enunciare un elenco di professioni turistiche.

La legge si limita a dettare una definizione generale della professione turistica: “s’intende un’attività svolta professionalmente,

in modo autonomo, che ha per oggetto la prestazione di servizi a favore dei turisti, un’attività finalizzata a consentire una migliore fruizione del viaggio e della vacanza”.

Viene rimesso ad un successivo regolamento del governo la specificazione delle professioni, anche se dovranno essere le regioni a legiferarne i dettagli.

È una sorta di delega in bianco a favore delle regioni e che dunque lascia loro un ampio margine di manovra.

Con la riforma del Titolo V si evince la difficoltà di una collocazione della competenza legislativa sulle professioni turistiche, a causa del trasferimento della materia turismo come residuale.

Il dibattito individua due soluzioni: la prima ritiene che in materia di professioni turistiche debba essere l’elemento turismo a prevalere e quindi debba essere di competenza regionale; la seconda si basa sulla necessità di distinguere le professioni turistiche che hanno rilevanza nazionale da quelle che hanno rilevanza soltanto regionale.

La Corte Costituzionale si esprime con sentenza n. 222/2008, sulla spinta della regione Veneto che aveva posto la questione di incostituzionalità riguardo ad una legge approvata dal Parlamento nel 2007.

La regione Veneto è tra le regioni più attive nel portare contestazioni e a porre problemi di incostituzionalità.

La Corte Costituzionale bilancia gli aspetti turismo e professioni, stabilendo che debba essere l’elemento professionale a prevalere e diventa, dunque, di competenza concorrente tra Stato e regioni, in virtù del fatto che la materia delle professioni prescinde dal settore nella quale si esplica.

La prospettiva restrittiva sembrerebbe trarre origine sia da un negativo pregiudizio circa la capacità delle regioni di agire autonomamente, laddove le politiche di maggiore significato e di interesse per lo sviluppo del turismo appaiono proprio quelle intraprese dalle istituzioni regionali; sia dal timore della differenziazione fra ordinamenti regionali, senza considerare però che in un sistema di istituzioni autonome, le distinzioni fra

ordinamenti sono fisiologiche e possono stimolare la crescita e lo sviluppo complessivo.

Si è propensi a non sottovalutare, bensì, a valorizzare le pronunce di alto profilo istituzionale che collocano il turismo fra le materie di esclusiva competenza regionale, pur se privato del settore delle professioni.

La privazione è motivata per incorporazione del settore nell’omonima materia, piuttosto che per applicazione del principio di sussidiarietà, per annullare un decreto che prevedeva l’accordo fra sole regioni (anziché l’intesa Stato-regioni) per la definizione di requisiti, modalità, criteri per l’esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche (compresi i relativi esami di abilitazione). Dalle vicende legislative finora esposte, è possibile comprendere le condizioni del mercato del lavoro.

Bisogna, innanzitutto, distinguere tra la figura di operatore turistico e l’imprenditore.

L’operatore turistico dovrebbe essere colui in grado di gestire ed organizzare attività ludiche in modo professionale; ma bisogna fare attenzione che, soprattutto per alcuni business turistici, la moltiplicazione delle nuove iniziative imprenditoriali non sempre si accompagna ad una crescita dei livelli di professionalità del personale.

Per il personale specializzato, l’offerta è limitata, i costi sono elevati e ciò spinge molte imprese a trovare scorciatoie che finiscono per indebolirle sul piano delle competenze, delle professionalità e del know-how necessari per competere efficacemente sui mercati.

In Italia, contrariamente ai paesi competitor, la consulenza specialistica al turismo è ancora un ambito poco sviluppato dei servizi professionali alle imprese.