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1.6: L’intercettazione ambientale.

Si definiscono “ambientali” le intercettazioni che hanno ad oggetto dialoghi tra persone presenti in un medesimo luogo; e che, dunque, non necessitano dell’ausilio di strumenti tecnici

47 per la trasmissione del suono. Caratteristica peculiare di tale

mezzo di ricerca della prova è che esso non sfrutta la linea telefonica. Tale tipo di intercettazione, normalmente, richiede l’occultamento nei locali interessati di dispositivi di ripresa e trasmissione del segnale, collegati a postazioni di ricezione e registrazione posizionate in prossimità del luogo intercettato. L’istituto in esame rappresenta una delle novità più significative del codice processuale vigente e si caratterizza per una capacità intrusiva ignota alle tradizionali intercettazioni telefoniche.79 La Corte europea ha giudicato la disciplina italiana riguardante le intercettazioni ambientali conforme all’art.8 Cedu.80 La norma di fonte europea prevede che la legge di ogni singolo Stato, possa limitare la vita privata e il domicilio delle persone, nel caso in cui questo sia necessario per la tutela dell’ordine pubblico e la prevenzione dei reati. La Corte costituzionale, con la sentenza 135/2002, ha statuito che la “captazione di immagini in luoghi di privata dimora ben può configurarsi, in concreto, come una forma di intercettazione di comunicazioni tra presenti”, aggiungendo che a una fattispecie come quella delle riprese visive di messaggi gestuali “già ora è applicabile, in via interpretativa, la disciplina legislativa della intercettazione ambientale in luoghi di privata dimora”. Tuttavia, qualora “si fuoriesca

79 Infatti, mentre le intercettazioni telefoniche consentono una sorveglianza limitata ad un solo dispositivo di comunicazione, nell’ascolto ambientale finisce tutto quello che viene detto in un determinato luogo.

80 Corte e.d.u. II 10.4.2007, Panarisi c./Italia, sentenza 10.4.2007. Da cui si ricava che, dal punto di vista della tutela dei diritti della difesa, la Corte ha ritenuto adeguato, se correttamente applicato, il sistema delle garanzie poste in proposito dalla legge italiana.

48 dall’ipotesi della videoregistrazione di comportamenti di tipo

comunicativo”, la Corte ha escluso di poter estendere essa stessa, attraverso una declaratoria additiva, alle video riprese domiciliari la disciplina delle intercettazioni ambienta.81 La giurisprudenza maggioritaria sostiene che l’art. 266, comma 2, nel permettere la captazione di comunicazioni tra presenti anche nell’altrui abitazione o in altro luogo di privata dimora, richiede come condizione legittimante che vi sia il fondato sospetto che all’interno del domicilio privato si stia consumando attività criminosa. Tale requisito, essendo lo strumento delle intercettazioni un mezzo di ricerca della prova che ha per oggetto un evento che, il più delle volte, è già stato compiuto, si riferisce al decreto autorizzativo. Dunque, il provvedimento autorizzativo per rendere valido e spendibile, dal punto di vista processuale, il risultato delle intercettazioni, deve basarsi su una verosimile ricostruzione dei fatti raccolti, tale da considerare come necessario e indispensabile l’utilizzo dello strumento di captazione 82 . Inoltre, affinché l’intercettazione sia legittima e utilizzabile, è necessaria la presenza del requisito dell’urgenza. Non rileva che l’attività criminosa debba compiersi autonomamente oppure su iniziativa della parte offesa o di altri.83 La giurisprudenza, dato che l’art. 266 c.p.p. richiede solo “il fondato motivo”, esclude che l’accertata inesistenza di tale attività possa

81 M. Chiavario, “Diritto processuale penale”, Utet giuridica, 2015, pp. 674 ss. 82 A. Camon, “Le intercettazioni del processo penale”, Milano, Giuffrè, 1996. 83 Cass., sez. VI, 9 giugno 2003 – 25 settembre 2003, n. 36770, CED 226333.

49 invalidare un’intercettazione disposta sulla base di una

ragionevole ipotesi 84 . Dunque, nonostante il ruolo fondamentale che è rivestito dal provvedimento autorizzativo del giudice per le indagini preliminari, tutto ciò che riguarda le modalità esecutive dell’operazione di captazione è rimesso al controllo esclusivo del pubblico ministero, il quale non ha l’obbligo di specificare, nel decreto stesso, le modalità in cui l’operazione verrà svolta, poiché l’intercettazione costituisce un atto a “sorpresa”. La Corte Costituzionale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità con riferimento all’art.13 Cost., nella parte in cui appunto consente la captazione di conversazioni tra soggetti presenti nel medesimo luogo quando queste avvengo in luoghi di privata dimora indicati dall’art. 614, nel caso in cui vi sia il fondato sospetto che all’interno si stia svolgendo attività criminosa. La posizione assunta dalla Corte è motivata dal fatto che una simile restrizione della libertà incontra la propria giustificazione nelle superiori esigenze di giustizia, ex art. 14 e 15 Cost. Inoltre, la Corte ha sostenuto che non vi possa essere violazione dei principi costituzionali, sottolineando il valore che riveste la motivazione all’interno provvedimento adottato

dal giudice 85 .

84 Cass., sez. I, 12 dicembre 1994, Manzi, MP 200242

50

1.6.1: Concetto di privata dimora:

In materia di intercettazioni ambientali assume grande rilevanza il concetto di “privata dimora”. Con tale accezione ci si riferisce ad uno spazio isolato dall’ambiente esterno, tale da rendere evidente la volontà, di coloro che ne detengono la titolarità, sulla base di un legittimo titolo di godimento,86 di escludervi coloro che non hanno il permesso di entrarvi87. In questo spazio, per essere appunto considerato un luogo di privata dimora, devono svolgersi attività tipiche della vita

privata, familiare o lavorativa.

Una rilevante sentenza della Corte di Cassazione88 conferma quanto appena detto. In essa infatti si stabilisce che la nozione di privata dimora non è costituita solo dai luoghi nei quali si svolge la vita domestica, ma racchiude in sé anche ogni altro luogo in cui il soggetto che ne dispone, abbia il potere di impedire ad altri individui ogni tipo di ingerenza, allo scopo di tutelare il proprio diritto alla riservatezza. Di conseguenza, non solo l’abitazione privata è considerata come privata dimora, ma anche l’ufficio privato in cui il titolare dello stesso svolge la propria attività lavorativa. Occorre però precisare che lo ius

86 È discussa in dottrina la situazione dell’occupante abusivo, alcuni autori sostengono che la protezione possa valere in parte anche nei confronti di colui che ha l'uso illegittimo di un'abitazione, almeno nei confronti di coloro che non hanno alcun titolo che legittimi il loro diritto; altri invece la escludono totalmente.

87 V. Manzini, “Diritto penale italiano”, VIII, Utet, Torino, 1947, pp. 724. 88 Cass., sez. I, 29 settembre 2003, n. 49533.

51 “excludendi alios”, non consiste in un diritto assoluto, che

permette al titolare dello stesso di esercitarlo in totale libertà, esso infatti deve essere giustificato dalla volontà di tutelare il proprio diritto di riservatezza. La difficoltà nel tratteggiare i confini di questo diritto è stato motivo di una lunga, e non ancora conclusa, querelle giuridica riguardo a quali luoghi debbano essere ricompresi all’interno della categoria di “privata dimora”. In giurisprudenza si è inoltre posto il problema delle modalità con le quali veniva data attuazione al decreto autorizzativo del giudice. Ha assunto particolare interesse la questione riguardante i limiti dell’autorizzazione giudiziaria, con riferimento alle attività necessarie alla polizia giudiziaria per la violazione del domicilio89. Si sono formati due diversi orientamenti: da una parte coloro che sostengono che il principio costituzionalmente tutelato dell’inviolabilità del domicilio, sancito dall’art.14 Cost., possa essere limitato solo dall’intercettazione in sé, escludendo in questo modo che gli agenti di polizia giudiziaria possano introdursi nei luoghi tutelati dall’art. 614 codice penale, con l’intento di installare strumenti atti alla captazione di suoni o immagini. Altro orientamento invece, considera come necessario e imprescindibile un tale potere del giudice, e di conseguenza della polizia giudiziaria, sulla base del fatto che, se non si consentisse tale modo di operare, verrebbe meno la possibilità

89 F. M. Iacoviello, Intercettazioni ambientali: l’audace intrusione di una norma tra garanzie costituzionali ed esigenze dell’etica sociale, in Cass. Pen.

52 di dare attuazione a tale norma, che, per quanto lesiva di diritti

inviolabili della persona, trova comunque giustificazione in superiori esigenze di giustizia90. Constata la differenza di posizioni riguardo al tema trattato, è preferibile ritenere maggiormente conforme al dettato costituzionale il primo orientamento. Questo è giustificato dal fatto che l’art. 14 Cost. permette la violazione del domicilio altrui con il rispetto delle garanzie giurisdizionali previste e soltanto allo scopo di eseguire ispezioni, perquisizioni o sequestri. Inoltre, la dottrina prevalente sostiene che non è possibile porre in essere ingerenze nella sfera personale altrui con atti diversi da quelli indicarti dall’art. 14 Cost.

1.6.2: Le intercettazioni ambientali ottenute