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2.6: Limiti alle intercettazioni su utenze estere.

Nel documento Intercettazioni e criminalità organizzata (pagine 108-112)

Come osservato nel corso della trattazione, la possibilità, da parte delle autorità statali, di invadere la libertà delle comunicazioni del singolo, non è assoluta ma incontra dei limiti. In questo caso, il riferimento riguarda l'attività di captazione su utenze estere o di telefonate dall'estero attraverso il sistema del c.d. “instradamento”. Questo strumento permette di intercettare tutte le comunicazioni che partono dall’Italia e giungono ad un’utenza estera determinata, o ad un fascio di utenze appartenenti ad un distretto geografico di cui fa parte una città situata in un altro paese. Infatti, l’autorità giudiziaria interna può disporre il compimento di

109 indagini esclusivamente sul proprio territorio, mentre per gli

atti che implicano invasioni in territori stranieri deve ricorrere alle convenzioni e ai trattati in materia di assistenza giudiziaria internazionale.154 Il potere delle autorità inquirenti, nel caso di intercettazioni su utenze estere, deve arretrare di fronte ai limiti imposti dall’art. 10 Cost., che stabilisce i confini della sovranità statale intesi non solo in termini spaziali ma, altresì, in un senso più ampio, in termini di divieto di compiere, fuori dal territorio interno, atti coercitivi. L’autorità giudiziaria inoltre, nel momento in cui deve decidere sulla richiesta di autorizzazione dell’intercettazione, non ha la possibilità, dato l’utilizzo della tecnica dell’instradamento, di conoscere anticipatamente le utenze suscettibili di captazione, potrà esclusivamente permettere un ascolto indiscriminato di tutte le conversazioni o comunicazioni raccolte nel “fascio instradato” dall’ufficio competente. Questa caratteristica del metodo investigativo comporta la conseguente mancanza di ogni tipologia di valutazione attinente alla legittimità della richiesta o alla gravità degli indizi. Nonostante ciò, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che dal ricorso alla procedura dell'instradamento non derivi la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, dato che tutta l'attività di ricezione e registrazione delle comunicazioni telefoniche viene compiuta

154 N. E. La Rocca, “Intercettazioni, utilizzo di impianti esterni, instradamento: garanzie tecniche e prassi devianti”, in Giur. It., 2011, 3.

110 completamente su territorio italiano155 e che il ricorso alla

procedura di cooperazione internazionale, di cui agli artt. 727 e segg. c.p.p., dovrebbe ritenersi necessario solo allorché l'attività captativa fosse diretta a percepire contenuti di comunicazioni che transitino unicamente su territorio estero. Tuttavia, muovendo dal presupposto che, non essendo conosciute le utenze italiane da cui partono le comunicazioni, la linea intercettata è, in prima battuta, quella straniera. Per questo motivo, le operazioni di captazione richiederebbero l'attivazione delle pratiche giudiziarie ed amministrative sancite e imposte dalle Convenzioni internazionali.156 Dunque le attività di intercettazione, che abbiano ad oggetto utenze di nazionalità estera, dovrebbero essere regolate ai sensi dell'art. 727 c.p.p., nell'ambito delle procedure di collaborazione internazionale di polizia, dato che ogni deviazione da tale modello normativo, comporta un venir meno alle norme codicistiche e pattizie. Per questo motivo, il giudice italiano che autorizzi la disposizione di intercettazioni di comunicazioni intrattenute, in parte o interamente, in territorio straniero, senza attivare le normali procedure rogatorie, comporta la violazione della sovranità dello Stato estero,

155 Si ritiene che l'intercettazione di telefonate in partenza dall'Italia e dirette all'estero non comporti la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, in quanto tutta l'attività di captazione viene compiuta interamente all’interno del territorio italiano.

156 Cass., Sez. IV, 13 giugno 2003, Lengu, in Mass. Uff., 226174. Il regime delle intercettazioni, aventi un interlocutore posto fuori dal territorio nazionale, dipende dall'estensione del pregiudizio che il mezzo di ricerca della prova è in grado di arrecare a sfere di libertà protette, costituendo circostanza ovvia che i provvedimenti adottati dal giudice italiano inevitabilmente incidano sui diritti alla inviolabilità e alla segretezza delle conversazioni con riguardo ad un bene estraneo all'ordinamento interno. Dunque sembrerebbe ammettere un potere ultra territoriale in capo alla magistratura italiana in grado di regolare lo stato giuridico di beni e di diritti estranei all'ordinamento interno, in spregio alle sovranità di altri Stati e alle norme di diritto internazionale che ne disciplinano i rapporti.

111 invalidando, dal punto di vista processuale, il risultato

acquisito in spregio di ben precise regole. Se l'attività di intercettazione viene disposta fin da subito da un organo carente del potere necessario, trattandosi di utenze soggette comunque alla sovranità di altri Stati, il materiale captato risulterà viziato sia dal punto di vista della capacità del soggetto che ha posto in essere un atto non consentitogli, sia da quello concernente i limiti del potere di accertamento di tale soggetto. Inoltre, il giudice è tale solo all’interno del territorio del paese in cui è legittimato ad esercitare le sue funzioni, di conseguenza gli atti compiuti direttamente all'estero sono passibili di nullità ex art. 178 c.p.p., per mancanza di capacità.157 Naturalmente, la regola dell'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione dei divieti di legge, di cui all'art. 191 c.p.p., si applica anche in relazione al principio di sovranità e indipendenza degli Stati, in quanto l’autorità giudiziaria italiana, non ha alcun diritto di procedere direttamente, se non a mezzo di rogatoria internazionale, alla captazione di conversazioni telefoniche da eseguire nel territorio di un altro Stato. In conclusione, si può quindi affermare che i risultati delle intercettazioni per instradamento non dovrebbero avere spazio nel processo italiano, sia che si

157 Solo in questo può essere salvaguardato il collegamento tra territorio e giurisdizione. Tale rapporto garantisce posizione processuale di ogni singolo individuo che, in mancanza di esso, risulterebbe esposto al rischio della soggezione arbitraria a poteri coercitivi non chiaramente individuabili, perché non riferibili ad un preciso spazio territoriale. Nel diritto del singolo individuo alla sicurezza delle proprie situazioni giuridiche rientra non solo l'esigenza di una precisazione legislativa rigorosa, ma anche la pretesa a una delimitazione altrettanto invalicabile dello spazio giurisdizionale.

112 qualifichi il vizio di cui sono inficiate come nullità assoluta di

ordine generale ex art. 178 c.p.p., sia che si riconduca l'inosservanza delle norme dettate in tema di rogatoria, alla regola dell’inutilizzabilità della prova.

2.6.1: Orientamento giurisprudenziale in tema di

Nel documento Intercettazioni e criminalità organizzata (pagine 108-112)