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2.3.2: Proroga dell’intercettazione.

Qualora siano emersi nuovi elementi investigativi o si ritiene necessario, ai fini della prosecuzione delle indagini, un’ulteriore attività di captazione, il Pubblico ministero, con richiesta motivata, contenente l'indicazione dei risultati acquisiti, può richiedere che la durata delle operazioni venga prorogata dal tribunale per ulteriori 15 giorni, anche non continuativi. Inoltre, se sulla base di specifici atti di indagine, emerga l'esigenza di impedire che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero che siano commessi altri reati, il Pubblico ministero può richiedere nuovamente una proroga delle operazioni fino a 15 giorni. Si prevede poi che, se dalle indagini risulti che le intercettazioni possano consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede o che dalla intercettazione possano, comunque, esser rivelate importanti indicazioni per impedire la commissione di reati per i quali è consentita l'intercettazione, il Pubblico ministero, con decreto eventualmente reiterabile, dispone, comunque, le operazioni per non oltre 3 giorni. In ogni caso il Pubblico ministero è

82 sempre tenuto a trasmettere, anche per via telematica, al

Tribunale gli atti rilevanti ai fini della convalida. Quando originariamente è stato scelto un periodo più breve rispetto al massimo consentito ed è sorta la necessità di procrastinare l’ascolto di conversazioni, il Pubblico ministero ha la facoltà di prorogare discrezionalmente l’intercettazione, fino al compimento del quindicesimo giorno. Solo se si volesse superare questa scadenza, allora diventerebbe necessario rivolgersi al giudice, al fine di chiedere l’autorizzazione a prolungare questa attività. Tale facoltà del Pubblico ministero è giustificata dal fatto che le modalità esecutive delle operazioni sono rimesse alla sua autonoma decisione, dunque si ritiene che egli possa, nel corso delle operazioni, intervenire a modificare gli aspetti tecnici dell'intercettazione, indicando modalità esecutive differenti rispetto a quelle espresse con la richiesta iniziale al giudice per le indagini preliminari o a quelle disposte con proprio provvedimento in via d'urgenza.124 Tuttavia, anche nel primo caso, risulterebbe più conforme alla ratio dell’istituto che ogni prolungamento dell’ascolto venisse disposto dal giudice per le indagini preliminari. Infatti, in base alla struttura sintattica della norma, la proroga del giudice si riferisce, non al periodo di quindici giorni, ma al termine effettivo fissato dal Pubblico ministero nel suo decreto, poiché se è innegabile che l’autorità pubblica possa decidere la

83 scadenza delle intercettazioni, nel rispetto del limite posto

dalla legge, è anche vero che prolungare il periodo ritenuto in precedenza adeguato, implica una nuova compressione del diritto alla libertà e segretezza delle comunicazioni. Il Pubblico ministero, deve presentare al giudice un’istanza documentata, con cui dimostra la permanenza dei requisiti previsti in via generale dall’art. 267 c.p.p., al fine di poter continuare l’ascolto.125 Il codice del 1988 ha eliminato questo termine di durata massimo nel caso di emergenza, anche se parte della dottrina ha sostenuto che tale abolizione violi l’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Tuttavia, si ritiene che un limite ci sia, non giuridico ma pratico, consistente nel disposto dell’art. 406 comma terzo, secondo il quale la richiesta di proroga delle indagini preliminari dev’essere notificata alla persona sottoposta alle indagini stesse, la quale, conscia del fatto che sia in atto un procedimento penale nei suoi confronti, difficilmente continuerà ad usare il telefono e gli altri mezzi di comunicazioni soggetti a controllo. Finché si riterrà legittimo argomentare per relationem, rinviando dunque al precedente decreto autorizzativo, l’obbligo di motivazione, difficilmente potrà divenire quel valido strumento di contrasto ad interventi prorogati all’infinito.126 Nelle indagini riguardanti delitti di

125 In sostanza, viene svolto il procedimento imposto ai fini dell’autorizzazione. Prima della l. 18 maggio 1978, n. 191 che convertì il d.l. 21 marzo 1978, n. 59 erano ammissibili solo due proroghe, ciascuna per non più di quindici giorni. L’intera operazione dunque non poteva superare il mese e mezzo.

126 V. Grevi, “La nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche”, Milano, Giuffrè, 1982. Consiste in una prassi criticabile, tanto che nel vecchio codice risultava vietata, infatti l’art. 226 ter comma 2 c.p.p.

84 criminalità organizzata, la durata delle operazioni può` essere

prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di 20 giorni, qualora permangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. Alla luce di tali osservazioni, si può affermare che costituiscono espressione del potere riconosciuto dall'art. 267, comma 3, c.p.p. i decreti meramente attuativi dell'intercettazione, contenenti indicazioni in merito alla data di inizio delle captazioni, agli orari in cui deve concentrarsi l'ascolto delle conversazioni o, ancora, ai soggetti a cui sono dirette o da cui provengono le comunicazioni. Occorre sottolineare che qualche perplessità suscitano quei provvedimenti prorogativi attraverso cui il pubblico ministero interviene a modificare l'oggetto del controllo, indicando un nuovo numero sul quale eseguire l'intercettazione, infatti, in questi casi, dovrebbe spettare al giudice il compito di valutare se vi siano gli elementi in base ai quali ritenere che il soggetto già sottoposto a controllo ne faccia uso o, al contrario, se l'intercettazione vada a ledere il diritto di comunicare segretamente di individui estranei all'indagine. Non sembra cioè possibile che sia lo stesso pubblico ministero ad avallare

richiedeva esplicitamente che la motivazione della proroga fosse “specifica”. L’aggettivo in questione non è stato mantenuto nel nuovo art. 267 comma 3, avvallando in questo modo, quella corrente giurisprudenziale che legittima la consuetudine della motivazione per relationem. Questa impostazione trova un limite anche dal punto di vista logico, in quanto se presupposto della proroga è rappresentato dalla permanenza delle ragioni che fondavano il decreto originario, allora ciò che l’autorità giudiziaria deve dimostrare è costituito dai motivi che rendono ancora validi i requisiti originari, nonostante sia trascorso del tempo e si sia verificato un mutamento del quadro probatorio. Dunque è facile intuire che, un richiamo al provvedimento anteriore non potrebbe soddisfare questa esigenza. Già nel 1969, in una pronuncia del Tribunale di Roma, si affermava che “Prorogare il termine di durata di una intercettazione telefonica presuppone una nuova, autonoma ed indipendente valutazione della sussistenza dei motivi che inducono a sacrificare il bene della libertà di comunicazione”. La realtà giurisprudenziale odierna dimostra come tale enunciato, sia stato in realtà smentito.

85 una proroga sulla base di una propria ipotesi investigativa,

risultando necessario l'intervento da parte del giudice per le indagini preliminari, al fine di evitare indebite lesioni dell'altrui sfera di libertà. Naturalmente, ogni autorizzazione o proroga viene annotata presso un apposito registro riservato, tenuto in ogni procura della Repubblica, secondo un ordine cronologico, in cui compaiono la data e l'ora di emissione e la data.